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Come già detto , in ambito nazionale l' individuazione
delle
prestazioni mediche e paramediche esenti è operata dall' art .
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prestazioni mediche secondo la Corte di Giustizia La Corte di Giustizia con le sentenze in rassegna ( cause 307 / 01 e 212 / 01 ) , pronunciate a seguito di controversie insorte in Austria e Gran Bretagna , ha affermato che il richiamato art. 13 , parte A , n. 1 , lett. c ) , non esenta l' insieme delle prestazioni che possono essere effettuate nell' esercizio delle professioni mediche e paramediche ma solo quelle corrispondenti alla nozione " di prestazioni mediche " che deve assumere , ai fini dell' esenzione , un significato autonomo rispetto al complesso
delle
attività rese nell' ambito di tali professioni .
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In relazione a ciò si ritiene che le prestazioni rese dai medici libero professionisti componenti
delle
Commissioni mediche in questione rientrino nell' ambito applicativo dell' esenzione in quanto lo scopo principale non consiste nel rilascio dell' autorizzazione amministrativa alla guida , ma nella tutela preventiva della salute di soggetti che , trovandosi in particolari condizioni fisiche , potrebbero compromettere la propria salute e l' incolumità della collettività attraverso la guida di autoveicoli .
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Sentenze Corte di giustizia ( del 20 / 11 / 2003 cause 307 / 01 e 212 / 01 ) INDICE 1. Premessa 2. Trattamento IVA
delle
prestazioni mediche secondo la Corte di Giustizia 3. Applicabilità in ambito nazionale dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia 4. Art 10 , n. 18 ) , del DPR 26 ottobre 1972 , n. 633. Ambito di applicazione dell' esenzione .
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2 ) Trattamento IVA delle prestazioni mediche secondo la Corte di Giustizia La Corte di Giustizia con le sentenze in rassegna ( cause 307 / 01 e 212 / 01 ) , pronunciate a seguito di controversie insorte in Austria e Gran Bretagna , ha affermato che il richiamato art. 13 , parte A , n. 1 , lett. c ) , non esenta l' insieme delle prestazioni che possono essere effettuate nell' esercizio
delle
professioni mediche e paramediche ma solo quelle corrispondenti alla nozione " di prestazioni mediche " che deve assumere , ai fini dell' esenzione , un significato autonomo rispetto al complesso delle attività rese nell' ambito di tali professioni .
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Il regolamento di esecuzione del codice della strada pone a carico degli utenti il versamento di " diritti " per le operazioni di competenza delle commissioni , che verranno destinati in parte al pagamento dei gettoni di partecipazione dei componenti e , in parte alle spese di funzionamento
delle
commissioni .
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Al di fuori
delle
ipotesi ( come quelle richiamate ) in cui lo scopo della prestazione è ben individuato , per usufruire dell' esenzione da IVA occorre che sia menzionata la finalità principale - di tutela della salute - della certificazione richiesta .
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13 , parte A , n. 1 , lett. c ) della sesta Direttiva ( direttiva 77 / 388 / CEE del 17 maggio 1977 ) che dispone che gli Stati membri esentano " le prestazioni mediche effettuate nell' esercizio
delle
professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati " .
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Al riguardo si ritiene che siano esenti da IVA , quando rese dietro pagamento di un corrispettivo , le prestazioni rese dai medici di famiglia nell' ambito
delle
proprie attività convenzionali e istituzionali , comprese quelle attività di natura certificativa strettamente connesse all' attività clinica resa ai propri assistiti e funzionalmente collegate alla tutela della salute delle persone , intesa anche come prevenzione .
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Al riguardo si ritiene che siano esenti da IVA , quando rese dietro pagamento di un corrispettivo , le prestazioni rese dai medici di famiglia nell' ambito delle proprie attività convenzionali e istituzionali , comprese quelle attività di natura certificativa strettamente connesse all' attività clinica resa ai propri assistiti e funzionalmente collegate alla tutela della salute
delle
persone , intesa anche come prevenzione .
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In tal modo si evita di comprendere indistintamente nell' esenzione IVA tutte le estrinsecazioni
delle
professioni mediche e paramediche , ma si rende necessario individuare nell' ambito di tali professioni le prestazioni non riconducibili alla nozione di prestazioni mediche enucleata dalla Corte di Giustizia .
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La sesta direttiva n. 77 / 388 / CEE - in materia di armonizzazione
delle
legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - stabilisce un sistema di applicazione dell' IVA uniforme in tutti gli stati appartenenti alla Comunità al fine di evitare fenomeni distorsivi della concorrenza nella circolazione dei beni e dei servizi .
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In considerazione dello scopo principale
delle
prestazioni non possono essere esentati , secondo il convincimento della Corte di giustizia , gli esami medici , i prelievi di sangue o di altri campioni corporali effettuati per permettere al datore di lavoro di adottare decisioni relative all' assunzione o alle funzioni che un lavoratore deve esercitare oppure di permettere ad una compagnia di assicurazione di fissare il premio da esigere da un assicurato .
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Agenzia
delle
Entrate CIRCOLARE N. 4 del 28.01.2005 Oggetto : Prestazioni mediche esenti - art. 10 , n. 18 ) , DPR 26 ottobre 1972 n. 633 - Art .
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10 in questione , in conformità dei principi espressi dalla Corte di Giustizia , devono essere interpretate restrittivamente costituendo una deroga al principio generale dell' assoggettamento ad IVA
delle
prestazioni rese a titolo oneroso da un soggetto passivo .
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13 ) , della sesta direttiva , in base al quale la individuazione
delle
professioni e arti sanitarie è demandata ai singoli Stati .
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A giudizio della Corte , ai fini dell' esenzione , inoltre , non è rilevante che l' attività peritale rivesta un interesse generale per la circostanza che l' incarico sia conferito da un giudice o da un ente di previdenza sociale , o che , in forza del diritto nazionale , le spese siano poste a carico di quest' ultimo ; il carattere di interesse generale
delle
attività peritali non consente comunque di applicare l' esenzione a prestazioni mediche che non hanno la finalità di tutelare la salute della persona ; ciò in quanto l' art .
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Le Direzioni regionali vigileranno sulla corretta applicazione
delle
presenti istruzioni .
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2 ) Trattamento IVA
delle
prestazioni mediche secondo la Corte di Giustizia La Corte di Giustizia con le sentenze in rassegna ( cause 307 / 01 e 212 / 01 ) , pronunciate a seguito di controversie insorte in Austria e Gran Bretagna , ha affermato che il richiamato art. 13 , parte A , n. 1 , lett. c ) , non esenta l' insieme delle prestazioni che possono essere effettuate nell' esercizio delle professioni mediche e paramediche ma solo quelle corrispondenti alla nozione " di prestazioni mediche " che deve assumere , ai fini dell' esenzione , un significato autonomo rispetto al complesso
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99 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934 , n. 1265 , e successive modificazioni , ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità , di concerto con il Ministro
delle
finanze " .
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