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buroc27 in materia di competenze previste dalla normativa di tutela delle acque dall' inquinamento ) 1. Sino alla data di effettivo esercizio delle funzioni attribuite con la legge regionale 26 aprile 2000 , n. 44 ( Disposizioni normative per l' attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 , n. 112 " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali , in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 , n. 59 " ) , la Regione , le Province , i Comuni e gli Enti gestori delle pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane assicurano l' esercizio delle competenze nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 11 maggio 1999 , n. 152 ( Disposizioni sulla tutela delle acque dall' inquinamento e recepimento della direttiva 91 / 271 / CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91 / 676 / CEE relativa alla protezione delle acque dall' inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ) , modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 258 , già loro spettanti alla data di entrata in vigore della legge 15 marzo 1997 , n. 59 ( Delega al Governo
buroc27 258 / 2000 , sono fatte salve le disposizioni della legge regionale 3 luglio 1996 , n. 35 ( Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande , sostanze destinate all' alimentazione , sanità pubblica e veterinaria , disciplina dell' attività urbanistico-edilizia ) .
buroc27 3. Definizione degli obblighi di installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d' acqua pubblica derivati e restituiti , nonché degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni ( articolo 22 del D.Lgs .
buroc27 152 / 1999 e delle normative dallo stesso modificate o integrate sono emanati regolamenti nelle materie indicate nell' Allegato B in conformità alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia di uso e tutela delle acque .
buroc27 3. Immissioni di sole acque meteoriche di dilavamento , nonché di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne sottoposte ad autorizzazione o comunicazione ai sensi del regolamento di cui all' Allegato B ( principali riferimenti normativi : d. lgs 152 / 1999 ) .
buroc27 2. Autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio o in caso di realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane per lotti funzionali ( principali riferimenti normativi : d. lgs 152 / 1999 , l.r. 13 / 1990 ) .
buroc27 152 / 1999 inerenti al controllo delle operazioni di svaso , sghiaiamento e sfangamento delle dighe sulla base dei criteri di cui all' articolo 40 , comma 4 del D.Lgs .
buroc27 dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali , in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 , n. 59 " ) , la Regione , le Province , i Comuni e gli Enti gestori delle pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane assicurano l' esercizio delle competenze nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 11 maggio 1999 , n. 152 ( Disposizioni sulla tutela delle acque dall' inquinamento e recepimento della direttiva 91 / 271 / CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91 / 676 / CEE relativa alla protezione delle acque dall' inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ) , modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 258 , già loro spettanti alla data di entrata in vigore della legge 15 marzo 1997 , n. 59 ( Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali , per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa ) .
buroc27 3. Lo scarico delle acque reflue di cui al comma 1 , lettera b ) è ammesso esclusivamente sul suolo .
buroc27 Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999 , n. 152 in materia di tutela delle acque .
buroc27 6. Ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995 , n. 60 ( Istituzione dell' Agenzia regionale per la protezione ambientale ) l' Agenzia regionale per la protezione ambientale assicura il supporto tecnico-scientifico necessario all' esercizio delle competenze disciplinate dalla presente legge .
buroc27 decreto legislativo 31 marzo 1998 , n. 112 " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali , in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 , n. 59 " ) , la Regione , le Province , i Comuni e gli Enti gestori delle pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane assicurano l' esercizio delle competenze nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 11 maggio 1999 , n. 152 ( Disposizioni sulla tutela delle acque dall' inquinamento e recepimento della direttiva 91 / 271 / CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91 / 676 / CEE relativa alla protezione delle acque dall' inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ) , modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 258 , già loro spettanti alla data di entrata in vigore della legge 15 marzo 1997 , n. 59 ( Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali , per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa ) .
buroc27 separazione dalle stesse della totalità del siero o della scotta : a ) le acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature destinati all' attività di caseificazione esercitata , anche in forma cooperativa , da aziende agricole che procedano , con carattere di normalità e complementarietà funzionale al ciclo produttivo aziendale , alla valorizzazione o trasformazione di latte proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall' attività zootecnica esercitata dall' azienda stessa oppure dalle aziende socie e per un quantitativo complessivo di latte non superiore a 500 mila litri all' anno ; b ) le acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature zootecniche e di caseificazione degli alpeggi che producano un quantitativo di latte non superiore a 500 mila litri all' anno .
buroc27 ( Delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di tutela quantitativa e qualitativa delle acque ) 1. In attuazione dell' articolo 20 , comma 7 della l. 59 / 1997 sono emanati regolamenti per la delegificazione e la semplificazione e la disciplina dei procedimenti amministrativi di cui all' Allegato A , in conformità ai criteri ed ai principi di cui all' articolo 20 , comma 5 della l. 59 / 1997 , nonché della legislazione nazionale e regionale vigente in materia di uso e tutela delle acque .
buroc27 ( Regolamenti di attuazione della legislazione in materia di tutela quantitativa e qualitativa delle acque ) 1. Ai fini della prima attuazione del D.Lgs .
buroc27 la legge regionale 26 aprile 2000 , n. 44 ( Disposizioni normative per l' attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 , n. 112 " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali , in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 , n. 59 " ) , la Regione , le Province , i Comuni e gli Enti gestori delle pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane assicurano l' esercizio delle competenze nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 11 maggio 1999 , n. 152 ( Disposizioni sulla tutela delle acque dall' inquinamento e recepimento della direttiva 91 / 271 / CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91 / 676 / CEE relativa alla protezione delle acque dall' inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ) , modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 258 , già loro spettanti alla data di entrata in vigore della legge 15 marzo 1997 , n. 59 ( Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali , per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa )
buroc27 152 / 1999 , nonché l' irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all' articolo 54 , comma 10 del D.Lgs .
buroc27 152 / 1999. 4. Sino alla data di cui al comma 1 , i proventi derivanti dall' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate dall' articolo 54 del D.Lgs .
buroc27 In caso di scarico in corpi idrici superficiali , le acque reflue sono sottoposte ai limiti di accettabilità di cui all' Allegato 2 , tabella 2-IV della legge regionale 26 marzo 1990 , n. 13 ( Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili ) , modificato dalla legge regionale 21 dicembre 1994 , n. 66. Lo scarico sul suolo è ammesso secondo prescrizioni stabilite nell' atto di autorizzazione volte a garantire allo scarico finale valori di pH compresi tra 5,5 e 9,5 e modalità di effettuazione che evitino ristagni o ruscellamenti .
buroc27 da entro Immissioni di sole acque meteoriche di dilavamento , nonché di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne ( articolo 39 del D.Lgs .
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