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in materia di competenze previste dalla normativa di tutela delle acque dall' inquinamento ) 1. Sino alla data di effettivo esercizio delle funzioni attribuite con la legge regionale 26 aprile 2000 , n. 44 ( Disposizioni normative per l' attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 , n. 112 " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali , in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 , n. 59 " ) , la Regione , le Province , i Comuni e gli Enti gestori delle pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione
delle
acque reflue urbane assicurano l' esercizio delle competenze nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 11 maggio 1999 , n. 152 ( Disposizioni sulla tutela delle acque dall' inquinamento e recepimento della direttiva 91 / 271 / CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91 / 676 / CEE relativa alla protezione delle acque dall' inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ) , modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 258 , già loro spettanti alla data di entrata in vigore della legge 15 marzo 1997 , n. 59 ( Delega al Governo
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258 / 2000 , sono fatte salve le disposizioni della legge regionale 3 luglio 1996 , n. 35 ( Delega o subdelega
delle
funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande , sostanze destinate all' alimentazione , sanità pubblica e veterinaria , disciplina dell' attività urbanistico-edilizia ) .
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3. Definizione degli obblighi di installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione
delle
portate e dei volumi d' acqua pubblica derivati e restituiti , nonché degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni ( articolo 22 del D.Lgs .
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152 / 1999 e delle normative dallo stesso modificate o integrate sono emanati regolamenti nelle materie indicate nell' Allegato B in conformità alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia di uso e tutela
delle
acque .
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3. Immissioni di sole acque meteoriche di dilavamento , nonché di acque di prima pioggia e di lavaggio
delle
aree esterne sottoposte ad autorizzazione o comunicazione ai sensi del regolamento di cui all' Allegato B ( principali riferimenti normativi : d. lgs 152 / 1999 ) .
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2. Autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio o in caso di realizzazione di impianti di depurazione
delle
acque reflue urbane per lotti funzionali ( principali riferimenti normativi : d. lgs 152 / 1999 , l.r. 13 / 1990 ) .
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152 / 1999 inerenti al controllo
delle
operazioni di svaso , sghiaiamento e sfangamento delle dighe sulla base dei criteri di cui all' articolo 40 , comma 4 del D.Lgs .
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dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali , in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 , n. 59 " ) , la Regione , le Province , i Comuni e gli Enti gestori delle pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane assicurano l' esercizio delle competenze nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 11 maggio 1999 , n. 152 ( Disposizioni sulla tutela delle acque dall' inquinamento e recepimento della direttiva 91 / 271 / CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91 / 676 / CEE relativa alla protezione
delle
acque dall' inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ) , modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 258 , già loro spettanti alla data di entrata in vigore della legge 15 marzo 1997 , n. 59 ( Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali , per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa ) .
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3. Lo scarico
delle
acque reflue di cui al comma 1 , lettera b ) è ammesso esclusivamente sul suolo .
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Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999 , n. 152 in materia di tutela
delle
acque .
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6. Ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995 , n. 60 ( Istituzione dell' Agenzia regionale per la protezione ambientale ) l' Agenzia regionale per la protezione ambientale assicura il supporto tecnico-scientifico necessario all' esercizio
delle
competenze disciplinate dalla presente legge .
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decreto legislativo 31 marzo 1998 , n. 112 " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali , in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 , n. 59 " ) , la Regione , le Province , i Comuni e gli Enti gestori delle pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane assicurano l' esercizio delle competenze nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 11 maggio 1999 , n. 152 ( Disposizioni sulla tutela delle acque dall' inquinamento e recepimento della direttiva 91 / 271 / CEE concernente il trattamento
delle
acque reflue urbane e della direttiva 91 / 676 / CEE relativa alla protezione delle acque dall' inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ) , modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 258 , già loro spettanti alla data di entrata in vigore della legge 15 marzo 1997 , n. 59 ( Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali , per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa ) .
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separazione dalle stesse della totalità del siero o della scotta : a ) le acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature destinati all' attività di caseificazione esercitata , anche in forma cooperativa , da aziende agricole che procedano , con carattere di normalità e complementarietà funzionale al ciclo produttivo aziendale , alla valorizzazione o trasformazione di latte proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall' attività zootecnica esercitata dall' azienda stessa oppure dalle aziende socie e per un quantitativo complessivo di latte non superiore a 500 mila litri all' anno ; b ) le acque di lavaggio dei locali e
delle
attrezzature zootecniche e di caseificazione degli alpeggi che producano un quantitativo di latte non superiore a 500 mila litri all' anno .
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( Delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di tutela quantitativa e qualitativa
delle
acque ) 1. In attuazione dell' articolo 20 , comma 7 della l. 59 / 1997 sono emanati regolamenti per la delegificazione e la semplificazione e la disciplina dei procedimenti amministrativi di cui all' Allegato A , in conformità ai criteri ed ai principi di cui all' articolo 20 , comma 5 della l. 59 / 1997 , nonché della legislazione nazionale e regionale vigente in materia di uso e tutela delle acque .
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( Regolamenti di attuazione della legislazione in materia di tutela quantitativa e qualitativa
delle
acque ) 1. Ai fini della prima attuazione del D.Lgs .
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la legge regionale 26 aprile 2000 , n. 44 ( Disposizioni normative per l' attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 , n. 112 " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali , in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 , n. 59 " ) , la Regione , le Province , i Comuni e gli Enti gestori delle pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane assicurano l' esercizio delle competenze nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 11 maggio 1999 , n. 152 ( Disposizioni sulla tutela
delle
acque dall' inquinamento e recepimento della direttiva 91 / 271 / CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91 / 676 / CEE relativa alla protezione delle acque dall' inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ) , modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 258 , già loro spettanti alla data di entrata in vigore della legge 15 marzo 1997 , n. 59 ( Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali , per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa )
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152 / 1999 , nonché l' irrogazione
delle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all' articolo 54 , comma 10 del D.Lgs .
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152 / 1999. 4. Sino alla data di cui al comma 1 , i proventi derivanti dall' applicazione
delle
sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate dall' articolo 54 del D.Lgs .
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In caso di scarico in corpi idrici superficiali , le acque reflue sono sottoposte ai limiti di accettabilità di cui all' Allegato 2 , tabella 2-IV della legge regionale 26 marzo 1990 , n. 13 ( Disciplina degli scarichi
delle
pubbliche fognature e degli scarichi civili ) , modificato dalla legge regionale 21 dicembre 1994 , n. 66. Lo scarico sul suolo è ammesso secondo prescrizioni stabilite nell' atto di autorizzazione volte a garantire allo scarico finale valori di pH compresi tra 5,5 e 9,5 e modalità di effettuazione che evitino ristagni o ruscellamenti .
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da entro Immissioni di sole acque meteoriche di dilavamento , nonché di acque di prima pioggia e di lavaggio
delle
aree esterne ( articolo 39 del D.Lgs .
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