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al D.M. 2 agosto 1969. Invece , nel caso | delle | costruzioni cosiddette in economia , soprattutto |
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mezzo dal rogito notarile , l' Ufficio | delle | Entrate territorialmente competente provvede |
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quest' ultimo debba adottare per emettere | delle | fatture con aliquota ridotta al 4 % senza |
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sopravvenuto tra le parti o di inesattezza | delle | fatture originariamente emesse , giacché |
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è stata data una risposta dal Ministero | delle | Finanze soltanto con la risoluzione ministeriale |
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Su questo specifico aspetto il Ministero | delle | Finanze è intervenuto con la circolare |
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richiamata nota II-bis , l' applicazione | delle | imposte ipotecarie e catastali ( diversamente |
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contrattuali determinate dalla volontà | delle | parti , o ad errori commessi in sede di |
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non devono procedere nell' applicazione | delle | sanzioni . In questo caso è importante |
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confronti dell' acquirente , dell' imposta e | delle | sanzioni . Non sempre , tuttavia , una |
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di scavo , sbancamento , predisposizione | delle | strutture portanti ecc . ) , è più difficoltoso |