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econo19 Le disposizioni del I comma non si applicano e il valore di realizzo è determinato ai sensi dell' articolo 10 ( determinazione dei redditi e delle perdite , attuale articolo 9 ) nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l' esenzione se le partecipazioni rivenute non sono anch'esse prive di tali requisiti , senza considerare quello di all' articolo 99 , I comma , lettera a ) ( ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della cessione , considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente ) ( nuovo comma I-bis ) .
econo19 Si evidenzia che la normativa attuale sui conferimenti rimarrebbe valida e operante , ma senza più consentire l' affrancamento delle plusvalenze non esenti verso il pagamento di un' imposta sostitutiva .
econo19 Il primo comma dell' articolo in esame dispone che , ai fini dell' applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 98 , fatti salvi i casi di esenzione di cui al successivo articolo 99 , per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile , si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni , ricevute in cambio dell' oggetto conferito , nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero , se superiore , quello attribuito all' azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario .
econo19 Cessione delle partecipazioni da parte dell' imprenditore conferente l' unica azienda Se il conferimento ha a oggetto l' unica azienda dell' imprenditore individuale , la cessione , anche a titolo gratuito , delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento , si considera effettuata nell' esercizio d' impresa , ed è fatta salva l' applicazione dell' articolo 16 , comma 1 , lettera g ) , del Tuir , concernente la tassazione separata delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende , qualora ne sussistano i presupposti , con riferimento alla data del conferimento .
econo19 Conclusioni In un regime di " partecipation exemption " , come quello disegnato dalla riforma in esame , ove è prevista l' esenzione fiscale delle plusvalenze ( con la correlata indeducibilità delle minusvalenze ) , il riassetto normativo era dovuto .
econo19 Il secondo comma è identico all' attuale , e riafferma l' applicabilità delle disposizioni sopra richiamate anche per i conferenti non residenti nel territorio dello Stato .
econo19 Cessione delle partecipazioni oltre i tre anni La cessione delle partecipazioni effettuata oltre i tre anni dal conferimento è invece disciplinata dagli articoli 81 , comma 1 , lettere c ) e c-bis ) , e 82 del testo unico , assumendo come costo delle partecipazioni il valore attribuito alle stesse , nei termini sopra esposti .
econo19 Con riferimento alle valutazioni delle rimanenze , se ad esempio è stato adottato il criterio Lifo e nel corso dell' esercizio di conferimento sono state effettuate anche delle ordinarie operazioni di cessione , ai fini della individuazione del costo dei beni deve adottarsi un criterio di proporzionalità che tenga conto delle stratificazioni del magazzino evidenziate dal conferente .
econo19 o titoli ceduti rappresentano , complessivamente , una percentuale di diritti di voto esercitabili nell' assemblea ordinaria superiore al : 2 per cento per i titoli negoziati in mercati regolamentati ; 20 per cento per le altre partecipazioni ; ( ovvero ) una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al : 5 per cento per i titoli negoziati in mercati regolamentati ; 25 per cento per le altre partecipazioni ; le plusvalenze , diverse da quelle indicate sopra , realizzate mediante cessione a titolo oneroso di : azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio : delle società personali di cui all' articolo 5 del Tuir ; e di società che sono " soggetti Irpeg " ; nonché di diritti o titoli attraverso cui tali partecipazioni possono essere acquisite .
econo19 indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate ; le plusvalenze di cui alle lettere c-bis ) e c-ter ) del comma 1 dell' articolo 81 ( da cessione di azioni e partecipazioni non qualificate , nonché di altri titoli ) vanno sommate algebricamente : alle relative minusvalenze ( nonché ) ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater ) ; ( e ) alle plusvalenze e altri proventi di cui alla lettera c-quinquies ) del comma 1 dello stesso articolo 81. Se il complessivo ammontare delle minusvalenze e delle perdite è superiore all' ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi , l' eccedenza può essere portata in deduzione , fino a concorrenza , dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d' imposta successivi ma non oltre il quarto , a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d' imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate .
econo19 Con riferimento alle valutazioni delle rimanenze , se ad esempio è stato adottato il criterio Lifo e nel corso dell' esercizio di conferimento sono state effettuate anche delle ordinarie operazioni di cessione , ai fini della individuazione del costo dei beni deve adottarsi un criterio di proporzionalità che tenga conto delle stratificazioni del magazzino evidenziate dal conferente .
econo19 Ne consegue che al conferitario non si trasferiscono le voci rettificative del valore di tali beni eventualmente esistenti presso il conferente , mentre per i beni di magazzino si perde la stratificazione storica delle rimanenze in essere presso il conferente .
econo19 Le disposizioni richiamate statuiscono ( articolo 81 ) che " sono redditi diversi , se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell' esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice , né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente " : le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate , cioè mediante la cessione di : azioni , diverse dalle azioni di risparmio ; ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio : delle società personali di cui all' articolo 5 del Tuir ; e di società che sono " soggetti Irpeg " ; diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite dette partecipazioni , se le partecipazioni , i diritti o titoli ceduti rappresentano , complessivamente , una percentuale di diritti di voto esercitabili nell' assemblea ordinaria superiore al : 2 per cento per i titoli negoziati in mercati regolamentati ; 20 per cento per le altre partecipazioni ; ( ovvero ) una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al : 5 per cento per i titoli negoziati in mercati regolamentati ;
econo19 Lo " schema " di nuovo Tuir L' articolo 177 del " progetto " di testo unico reso disponibile sui siti Internet ministeriali contiene un primo comma sostanzialmente riproduttivo dell' articolo 3 del Dlgs n. 358 / 1997 , eccezion fatta per l' espresso riferimento al nuovo regime delle plusvalenze , le quali - ai sensi dell' articolo 99 del " progetto " stesso - possono " non concorrere " al reddito .
econo19 I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate , iscritte in bilancio a norma dell' articolo 2426 n. 4 ) , del codice civile o di leggi speciali , non concorrono alla formazione del reddito , per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte .
econo19 1997 , ai fini dell' applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 54 del Tuir , e di quelle di cui all' articolo 1 dello stesso Dlgs n. 358 , per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento effettuati tra soggetti residenti in Italia nell' esercizio di imprese commerciali , è considerato valore di realizzo : quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell' oggetto conferito nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero , se superiore , quello attribuito all' azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario .
econo19 condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate ; le plusvalenze di cui alle lettere c-bis ) e c-ter ) del comma 1 dell' articolo 81 ( da cessione di azioni e partecipazioni non qualificate , nonché di altri titoli ) vanno sommate algebricamente : alle relative minusvalenze ( nonché ) ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater ) ; ( e ) alle plusvalenze e altri proventi di cui alla lettera c-quinquies ) del comma 1 dello stesso articolo 81. Se il complessivo ammontare delle minusvalenze e delle perdite è superiore all' ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi , l' eccedenza può essere portata in deduzione , fino a concorrenza , dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d' imposta successivi ma non oltre il quarto , a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d' imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate .
econo19 Con riferimento alle valutazioni delle rimanenze , se ad esempio è stato adottato il criterio Lifo e nel corso dell' esercizio di conferimento sono state effettuate anche delle ordinarie operazioni di cessione , ai fini della individuazione del costo dei beni deve adottarsi un criterio di proporzionalità che tenga conto delle stratificazioni del magazzino evidenziate dal conferente .
econo19 Cessione delle partecipazioni da parte dell' imprenditore conferente l' unica azienda Se il conferimento ha a oggetto l' unica azienda dell' imprenditore individuale , la cessione , anche a titolo gratuito , delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento , si considera effettuata nell' esercizio d' impresa , ed è fatta salva l' applicazione dell' articolo 16 , comma 1 , lettera g ) , del Tuir , concernente la tassazione separata delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende , qualora ne sussistano i presupposti , con riferimento alla data del conferimento .
econo19 Cessione delle partecipazioni oltre i tre anni La cessione delle partecipazioni effettuata oltre i tre anni dal conferimento è invece disciplinata dagli articoli 81 , comma 1 , lettere c ) e c-bis ) , e 82 del testo unico , assumendo come costo delle partecipazioni il valore attribuito alle stesse , nei termini sopra esposti .
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