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stampa18 Gli articoli citati , salvo diversa indicazione , sono quelli del nuovo codice della strada .
stampa18 Se l' incidente avviene in un' area privata le norme del codice della strada trovano applicazione ?
stampa18 Sì ; la Cassazione , infatti ( sentenza del 15 / 10 / 1984 ) , ha fra l' altro stabilito che , in caso d' incidente stradale prodotto dalla circolazione in area privata , qualora dallo stesso derivi la morte di una persona , risponde di omicidio colposo chi non osservi le norme di prudenza e diligenza che il codice della strada prescrive per la circolazione su aree pubbliche o di fatto soggette all' uso pubblico , poiché è identica la situazione materiale di pericolo derivante dalla predetta circolazione ; di conseguenza gli utenti dell' area privata hanno il diritto di attendersi dai conducenti dei veicoli a motore un comportamento di osservanza delle norme del codice della strada anche quando questi ultimi si trovino a circolare in detta area .
stampa18 fra l' altro stabilito che , in caso d' incidente stradale prodotto dalla circolazione in area privata , qualora dallo stesso derivi la morte di una persona , risponde di omicidio colposo chi non osservi le norme di prudenza e diligenza che il codice della strada prescrive per la circolazione su aree pubbliche o di fatto soggette all' uso pubblico , poiché è identica la situazione materiale di pericolo derivante dalla predetta circolazione ; di conseguenza gli utenti dell' area privata hanno il diritto di attendersi dai conducenti dei veicoli a motore un comportamento di osservanza delle norme del codice della strada anche quando questi ultimi si trovino a circolare in detta area .
stampa18 L' utente della strada , in caso d' incidente comunque ricollegabile al suo comportamento , ha l' obbligo di fermarsi e prestare soccorso a coloro che abbiano eventualmente subìto danni alla persona ( art. 189 , comma 1 ) : ciò anche allo scopo di consentire la pronta identificazione delle persone coinvolte nell' incidente e l' esatta ricostruzione della dinamica del sinistro , anche attraverso l' esame delle tracce lasciate sul veicolo e dal veicolo ( Cass .
stampa18 L' utente della strada , in caso d' incidente comunque ricollegabile al suo comportamento , ha l' obbligo di fermarsi e prestare soccorso a coloro che abbiano eventualmente subìto danni alla persona ( art. 189 , comma 1 ) : ciò anche allo scopo di consentire la pronta identificazione delle persone coinvolte nell' incidente e l' esatta ricostruzione della dinamica del sinistro , anche attraverso l' esame delle tracce lasciate sul veicolo e dal veicolo ( Cass .
stampa18 Le persone coinvolte devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e , compatibilmente con tale esigenza , adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e non vengano disperse le tracce utili per l' accertamento delle responsabilità ( art. 189 , comma 2 ) .
stampa18 Se dall' incidente sono derivati danni soltanto alle cose ( artt , 189 , comma 3 , e 161 ) , i conducenti ed ogni altro utente coinvolto nel sinistro devono , ove possibile , evitare intralcio alla circolazione , provvedendo a spingendo i veicoli fuori della carreggiata , o , se ciò non sia possibile , sul margine destro di essa e parallelamente al suo asse .
stampa18 L' utente , se l' incidente è avvenuto fuori del centro abitato , deve indossare ( anche di giorno se la visibilità dei mezzi coinvolti lo esige ) il giubbetto o le bretelle retroriflettenti e segnalare il pericolo posizionando il triangolo o altro idoneo segnale , ed avvisare l' ente proprietario della strada o un organo di polizia .
stampa18 abbandono del mezzo sul ciglio della strada e conseguente asporto di pezzi da parte di " sciacalli " ) non viene risarcito dall' assicurazione , mentre vengono rimborsate le eventuali spese occorse al ricovero del veicolo ( per es .
stampa18 È responsabile del reato di omissione di soccorso ( art. 593 c.p. - codice penale ) chi , accortosi della presenza di un corpo umano che sia o sembri inanimato , oppure di una persona ferita o altrimenti in pericolo , omette di prestare l' assistenza occorrente o di darne immediato avviso all' Autorità ( il reato non sussiste se sul posto vi sia già chi sta provvedendo in tal senso ) .
stampa18 14 / 12 / 2004 , n. 3397 , nel comportamento di due utenti della strada che , imbattutisi in un motociclista vittima di un incidente e rimasto infortunato , si erano limitati ad avvisare telefonicamente la Polizia e le autorità sanitarie , allontanandosi dal luogo del sinistro quando la vittima era ancora in vita , omettendo quindi di presidiare il luogo per evitare che altre vetture potessero investire l' infortunato .
stampa18 Diversa è , invece , la posizione di chi abbia concorso a provocare un incidente con danno alle persone : se , infatti , non ottempera all' obbligo di fermarsi , è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni , cui consegue la sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni ( art. 189 , comma 6 ) ; inoltre è passibile di arresto e di una serie di altre misure restrittive ( per es .
stampa18 Se invece non ottempera all' obbligo di prestare l' assistenza occorrente alle persone ferite incorre nella reclusione da 1 a 3 anni e nella sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a 1 anno e 6 mesi e non superiore a 5 anni ( art. 189 , comma 7 ) .
stampa18 Se però dal fatto deriva ai veicoli coinvolti un danno tale da richiederne la revisione , si applica anche la sospensione della patente di guida da 15 giorni a 2 mesi ( art. 189 , comma 5 ) .
stampa18 Se l' altro conducente , che magari teme il ritiro della patente , pur di non far intervenire polizia o carabinieri si dichiara disposto a firmare una dichiarazione con la quale assume su di sé ogni responsabilità , è consigliabile aderire alla proposta ?
stampa18 Anche in questo caso è opportuno far intervenire sul luogo del sinistro Polizia o Carabinieri , o quanto meno prendere generalità e indirizzo di eventuali testimoni che hanno assistito all' incidente ; infatti , specialmente se non vi sono testimoni , la persona che ha provocato l' incidente potrebbe ritrattare la dichiarazione , anche se messa per iscritto , e siccome quella che conta è la ricostruzione della dinamica del sinistro , si rischia di rimettere in discussione tutto , con la conseguenza di doversi accollare il proprio 50 % di responsabilità , come previsto dal secondo comma dell' art .
stampa18 La Cassazione , prima che entrasse in vigore questa norma , con sentenza n. 9548 dell' 1 / 7 / 2002 aveva stabilito che , se il modulo era completo in ogni sua parte , datato e sottoscritto da entrambi i conducenti , valeva come confessione stragiudiziale resa alla parte e produceva gli stessi effetti della confessione giudiziale , formando piena prova dei fatti confessati , con esclusione della possibilità di provare il contrario ( Cass .
stampa18 La Cassazione , prima che entrasse in vigore questa norma , con sentenza n. 9548 dell' 1 / 7 / 2002 aveva stabilito che , se il modulo era completo in ogni sua parte , datato e sottoscritto da entrambi i conducenti , valeva come confessione stragiudiziale resa alla parte e produceva gli stessi effetti della confessione giudiziale , formando piena prova dei fatti confessati , con esclusione della possibilità di provare il contrario ( Cass .
stampa18 In primo luogo occorre presentarsi davanti al giudice nel giorno e nell' ora stabiliti ; in caso contrario , infatti , e sempre che non vi sia una causa di legittimo impedimento ( da documentare debitamente : si pensi a una malattia ) , il giudice può ordinare una nuova intimazione o disporre l' accompagnamento a mezzo della forza pubblica , e condannare il testimone ad una pena pecuniaria compresa fra 100 e 1.000 euro ( da 200 a 1.000 euro se il teste non compare senza giustificato motivo dopo una seconda intimazione , primo comma art. 255 c.p.c. , come modificato dalla L. 18 / 6 / 2009 , n. 69 ) .
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