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Quando un' azienda è in difficoltà economiche può essere costretta a dover rinunciare a parte
della
manodopera impiegata per liberarsi di costi gravosi .
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La cassa integrazione guadagni ordinaria L' articolo 1
della
suddetta legge n. 164 del 20 maggio 1975 introduce infatti la distinzione fra integrazione salariale ordinaria e straordinaria : " Agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è dovuta l' integrazione salariale nei seguenti casi : 1 ) integrazione salariale ordinaria per contrazione o sospensione dell' attività produttiva : per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all' imprenditore o agli operai ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato ; 2 ) integrazione salariale straordinaria : per crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni ,
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L' importo previsto corrisponde all' 80 %
della
retribuzione globale , che il lavoratore avrebbe percepito in quelle ore di lavoro non prestate , e non può comunque superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno ( nel 2008 è di 858,58 euro ) .
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Tale intervento , che non può essere richiesto in aggiunta a quello ordinario relativamente agli stessi soggetti , spetta alle imprese con più di 15 dipendenti nel semestre precedente la presentazione
della
domanda e , per quanto riguarda i lavoratori , agli operai , agli impiegati e ai quadri medi .
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Questione delicata è la scelta dell' azienda di quali siano i lavoratori da mettere in cassa integrazione : tale selezione avviene secondo il criterio
della
rotazione ( solitamente a tempo ) fra coloro che svolgono le stesse mansioni .
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L' importo è , come per quella ordinaria , pari al'80 %
della
retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non svolte : la retribuzione totale si compone perciò di questa quota in aggiunta a quella che gli spetta per contratto per le ore prestate .
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Lo strumento
della
cassa integrazione decade se il lavoratore non partecipa a corsi di riqualificazione professionale o di aggiornamento , non accetta offerte di lavoro migliori o simili a quella precedente , o ancora si rifiuta di svolgere attività lavorative di pubblica utilità offerte dallo Stato .
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Due sono le forme : 1 ) contratto difensivo : la riduzione dell' orario di lavoro è finalizzata ad evitare il licenziamento 2 ) contratto espansivo : la riduzione dell' orario di lavoro favorisce nuove assunzioni Possono stipulare contratti di solidarietà tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione
della
Cassa Integrazione guadagni straordinaria : il vantaggio di ricorrere a questo strumento sta , per il datore di lavoro , nel poter godere di sgravi fiscali .
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Il lavoratore a sua volta , percepisce ( per un periodo massimo di 24 mesi , o 36 nel Mezzogiorno ) un' integrazione salariale per compensare le ore di lavoro perse pari al 60 % ( prima del 1996 era il 50 % )
della
retribuzione non percepita .
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L' indennità di mobilità , regolata nel nostro ordinamento dalla legge n. 223 del 1991 , viene erogata a quei lavoratori che vedono interrompersi il rapporto di lavoro con l' azienda per esaurimento
della
cassa integrazione straordinaria , per licenziamento per riduzione di personale o trasformazione di attività o ancora per cessazione dell' attività da parte dell' azienda .
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A questo punto il lavoratore potrà inviare la domanda di indennità all' Inps e alla sezione circoscrizionale per l' impiego entro 68 giorni dal licenziamento ( se è presentata entro i primi sette giorni l' indennità decorrerà dall' ottavo giorno dal licenziamento , diversamente dal quinto giorno successivo alla presentazione
della
domanda ) .
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L' entità è pari al 60 %
della
retribuzione lorda mensile per i primi 6 mesi , al 50 % per il settimo e l' ottavo mese e al 40 % per i mesi successivi .
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Per i lavoratori sospesi è pari al 50 %
della
retribuzione per un limite massimo di 65 giorni .
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Le novità introdotte col " decreto incentivi " L' 8 aprile 2009 il Senato ha approvato definitivamente , dopo il precedente via libera
della
Camera , il decreto legge 10 febbraio 2009 , n. 5 , recante " Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi " , meglio noto come decreto incentivi(G.U .
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All' interno del testo normativo si stabilisce che il pagamento diretto da parte dell' Inps del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria avvenga contestualmente alla sua autorizzazione ( c. 1 ) , e che il termine ai fini
della
richiesta di pagamento diretto da parte delle imprese all' Inps per le sospensioni successive al 1 aprile 2009 è di venti i giorni dall' inizio della sospensione o della riduzione dell' orario di lavoro ( c.2 ) .
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All' interno del testo normativo si stabilisce che il pagamento diretto da parte dell' Inps del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria avvenga contestualmente alla sua autorizzazione ( c. 1 ) , e che il termine ai fini della richiesta di pagamento diretto da parte delle imprese all' Inps per le sospensioni successive al 1 aprile 2009 è di venti i giorni dall' inizio
della
sospensione o della riduzione dell' orario di lavoro ( c.2 ) .
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All' interno del testo normativo si stabilisce che il pagamento diretto da parte dell' Inps del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria avvenga contestualmente alla sua autorizzazione ( c. 1 ) , e che il termine ai fini della richiesta di pagamento diretto da parte delle imprese all' Inps per le sospensioni successive al 1 aprile 2009 è di venti i giorni dall' inizio della sospensione o
della
riduzione dell' orario di lavoro ( c.2 ) .
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Inoltre si garantiscono criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito , estendendo ai lavoratori destinatari
della
Cassa integrazione straordinaria e della mobilità in deroga l' applicazione dei requisiti richiesti per l' accesso ai trattamenti ( c.6 ) ed è previsto un incentivo , pari all' indennità spettante al lavoratore , per i datori di lavoro qualora " senza esservi tenuti assumano lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga , licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell' attività o per intervento di procedura concorsuale " ( c.7 ) .
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Inoltre si garantiscono criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito , estendendo ai lavoratori destinatari della Cassa integrazione straordinaria e
della
mobilità in deroga l' applicazione dei requisiti richiesti per l' accesso ai trattamenti ( c.6 ) ed è previsto un incentivo , pari all' indennità spettante al lavoratore , per i datori di lavoro qualora " senza esservi tenuti assumano lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga , licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell' attività o per intervento di procedura concorsuale " ( c.7 ) .
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Vengono anche incrementate le somme a disposizione per l' attuazione delle tutele del reddito per il lavoratori a progetto ( c.8 ) e per le agevolazioni alle imprese che stipulino contratti di solidarietà pur non rientrando nel novero delle aziende che ordinariamente sono comprese nell' applicazione
della
disciplina normativa di riferimento ( c.9 ) .
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