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Nel caso specifico l' esame referente si è concentrato alla Camera nella Commissione lavoro e al Senato nelle Commissioni affari costituzionali e lavoro , mentre , ad esempio , la Commissione giustizia di entrambi i rami del Parlamento ed anche la Commissione affari costituzionali
della
Camera sono intervenute esclusivamente in sede consultiva e non hanno potuto seguire l' esame in Assemblea nelle forme consentite dai rispettivi Regolamenti .
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Il problema che si pone è dunque quello di definire - nelle sedi dovute e in primo luogo nel Parlamento - in modo puntuale modalità , tempi e limiti che rendano il ricorso all' arbitrato - nell' ambito del rapporto di lavoro - coerente con la necessità di garantire l' effettiva volontarietà
della
clausola compromissoria e una adeguata tutela dei diritti più rilevanti del lavoratore ( da quelli costituzionalmente garantiti agli altri che si ritengano ugualmente non negoziabili ) .
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Questa configurazione marcatamente eterogenea dell' atto normativo - che risulta , del resto , dallo stesso titolo sopra riportato - è resa ancora più evidente da una sia pur sintetica e parziale elencazione delle principali materie oggetto di disciplina : revisione della normativa in tema di lavori usuranti , riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute , regolamentazione
della
Commissione per la vigilanza sul doping e la tutela della salute nelle attività sportive , misure contro il lavoro sommerso , disposizioni riguardanti i medici e professionisti sanitari extracomunitari , permessi per l' assistenza ai portatori di handicap , ispezioni nei luoghi di lavoro , indicatori di situazione economica equivalente , indennizzi per aziende in crisi , numerosi aspetti della disciplina del pubblico impiego ( con conferimento di varie deleghe o il rinvio a successive disposizioni legislative ) , nonché una ampia riforma del codice di procedura civile per quanto attiene alle disposizioni in materia di conciliazione e arbitrato nelle
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2113 del Codice civile in ordine alla decorrenza del termine per l' impugnazione di rinunce e transazioni che abbiano avuto ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi ( si vedano le sentenze
della
Corte Costituzionale n. 63 del 1966 , n. 143 del 1969 , n. 174 del 1972 , n. 127 del 1977 , n. 488 del 1991 , nn .
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24 e 25
della
Costituzione ) .
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La Corte infatti ha innanzi tutto dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme che prevedono il ricorso obbligatorio all' arbitrato , poiché solo la concorde volontà delle parti può consentire deroghe al fondamentale principio di statualità ed esclusività della giurisdizione ( art. 102 , primo comma ,
della
Costituzione ) e al diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi ( artt .
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Per i motivi innanzi illustrati , chiedo alle Camere - a norma dell' articolo 74 , primo comma ,
della
Costituzione - una nuova deliberazione in ordine alla legge a me trasmessa il 3 marzo 2010 " .
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97
della
Costituzione .
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31 , secondo cui la decisione di devolvere ad arbitri la definizione di eventuali controversie può essere assunta non solo in costanza di rapporto allorché insorga la controversia , ma anche nel momento della stipulazione del contratto , attraverso l' inserimento di apposita clausola compromissoria : la fase
della
costituzione del rapporto è infatti il momento nel quale massima è la condizione di debolezza della parte che offre la prestazione di lavoro .
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pur sintetica e parziale elencazione delle principali materie oggetto di disciplina : revisione della normativa in tema di lavori usuranti , riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute , regolamentazione della Commissione per la vigilanza sul doping e la tutela della salute nelle attività sportive , misure contro il lavoro sommerso , disposizioni riguardanti i medici e professionisti sanitari extracomunitari , permessi per l' assistenza ai portatori di handicap , ispezioni nei luoghi di lavoro , indicatori di situazione economica equivalente , indennizzi per aziende in crisi , numerosi aspetti
della
disciplina del pubblico impiego ( con conferimento di varie deleghe o il rinvio a successive disposizioni legislative ) , nonché una ampia riforma del codice di procedura civile per quanto attiene alle disposizioni in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro .
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In sostanza l' obiettivo che si intende perseguire è quello di una incisiva modifica
della
disciplina sostanziale del rapporto di lavoro , che si è finora prevalentemente basata su normative inderogabili o comunque disponibili esclusivamente in sede di contrattazione collettiva .
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Questa linea giurisprudenziale , ripresa e sviluppata dalla Corte di Cassazione , ha condotto a far decorrere la prescrizione dei crediti di lavoro nei rapporti privi
della
garanzia della stabilità dalla cessazione del rapporto .
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La Corte infatti ha innanzi tutto dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme che prevedono il ricorso obbligatorio all' arbitrato , poiché solo la concorde volontà delle parti può consentire deroghe al fondamentale principio di statualità ed esclusività
della
giurisdizione ( art. 102 , primo comma , della Costituzione ) e al diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi ( artt .
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2. Secondo l' articolo 20
della
legge , l' articolo 2 , lettera b ) , della legge 12 febbraio 1955 , n. 51 , recante delega al Governo per l' emanazione di norme per l' igiene del lavoro , si interpreta nel senso che l' applicazione della legge delega è esclusa non soltanto - come espressamente recita la lettera b ) dell' articolo 2 - per " il lavoro a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili " , ma anche per " il lavoro a bordo del naviglio di Stato , fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente
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2. Secondo l' articolo 20 della legge , l' articolo 2 , lettera b ) ,
della
legge 12 febbraio 1955 , n. 51 , recante delega al Governo per l' emanazione di norme per l' igiene del lavoro , si interpreta nel senso che l' applicazione della legge delega è esclusa non soltanto - come espressamente recita la lettera b ) dell' articolo 2 - per " il lavoro a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili " , ma anche per " il lavoro a bordo del naviglio di Stato , fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subito " .
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17 , comma 2 ,
della
legge 23 agosto 1988 , n. 400. Al di là delle osservazioni fin qui svolte a proposito dell' articolo 31 , è da sottolineare l' opportunità di una riflessione anche su disposizioni in qualche modo connesse - presenti negli articoli 30 , 32 e 50 - che riguardano gli stessi giudizi in corso e che oltretutto rischiano , così come sono formulate , di prestarsi a seri dubbi interpretativi e a potenziali contenziosi .
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Al di là degli aspetti strettamente di merito , occorre rilevare innanzitutto che l' articolo 20 in esame non esplicita alcuno dei possibili significati dell' articolo 2 , lettera b ) ,
della
legge del 1955 e quindi non interpreta ma apporta a tale disposizione una evidente modificazione integrativa .
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2. Secondo l' articolo 20 della legge , l' articolo 2 , lettera b ) , della legge 12 febbraio 1955 , n. 51 , recante delega al Governo per l' emanazione di norme per l' igiene del lavoro , si interpreta nel senso che l' applicazione
della
legge delega è esclusa non soltanto - come espressamente recita la lettera b ) dell' articolo 2 - per " il lavoro a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili " , ma anche per " il lavoro a bordo del naviglio di Stato , fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subito " .
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2113 del Codice civile in ordine alla decorrenza del termine per l' impugnazione di rinunce e transazioni che abbiano avuto ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili
della
legge e dei contratti collettivi ( si vedano le sentenze della Corte Costituzionale n. 63 del 1966 , n. 143 del 1969 , n. 174 del 1972 , n. 127 del 1977 , n. 488 del 1991 , nn .
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Non sembra invece coerente con i princìpi generali dell' ordinamento e con la stessa impostazione del comma 9 in esame , che consente di pattuire clausole compromissorie solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro , il prevedere un intervento suppletivo del Ministro - di cui tra l' altro non si stabilisce espressamente la natura regolamentare né si delimitano i contenuti - che dovrebbe consentire comunque , anche in assenza dei predetti accordi , entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore
della
legge tale possibilità , stabilendone le modalità di attuazione e di piena operatività : suscita infatti serie perplessità una così ampia delegificazione con modalità che non risultano in linea con le previsioni dell' art .
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