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Il consolidamento è considerato un obiettivo prioritario e contestuale alla predisposizione di una base imponibile comune Tuttavia il meccanismo di consolidamento del reddito del gruppo e
della
sua allocazione alle singole giurisdizioni fiscali in base a una formula predefinita , apre una serie di problematiche specie con riguardo alle stabili organizzazioni .
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Nell' ottobre 2001 la Commissione europea ha presentato un nuovo piano per un mercato interno senza ostacoli fiscali in cui viene sostenuto il ruolo centrale
della
riforma della fiscalità societaria Ue .
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Nell' ottobre 2001 la Commissione europea ha presentato un nuovo piano per un mercato interno senza ostacoli fiscali in cui viene sostenuto il ruolo centrale della riforma
della
fiscalità societaria Ue .
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Una base imponibile comune e consolidata fornirebbe alle imprese con filiali o succursali in almeno due Stati membri la possibilità di determinare l' utile imponibile del gruppo secondo un sistema di regole condiviso , ossia quello
della
nuova base imponibile Ue .
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In tale quadro , il consolidamento è considerato un obiettivo prioritario e contestuale alla predisposizione
della
una base imponibile comune ; infatti , senza consolidamento , resterebbero irrisolte questioni pressanti quali i prezzi di trasferimento .
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La portata territoriale
della
Ccctb Il meccanismo di consolidamento del reddito del gruppo e della sua allocazione alle singole giurisdizioni fiscali in base ad una formula predefinita apre tuttavia una serie di problematiche specialmente con riguardo alle stabili organizzazioni .
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La portata territoriale della Ccctb Il meccanismo di consolidamento del reddito del gruppo e
della
sua allocazione alle singole giurisdizioni fiscali in base ad una formula predefinita apre tuttavia una serie di problematiche specialmente con riguardo alle stabili organizzazioni .
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Difatti , anche gli Stati in cui queste ultime sono ubicate parteciperebbero alla spartizione
della
base consolidata comune .
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Attrarre a tassazione il reddito del soggetto residente , ovunque prodotto ( principio
della
tassazione su base mondiale o worldwide principle sembra essere l' approccio finora preferito ( sebbene non manchino remore in merito ) .
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Mentre per i soggetti non residenti si è ragionevolmente orientati ad istituire un diritto di tassazione limitatamente ai redditi prodotti nel territorio degli Stati membri ( c.d. territorial principle o principio
della
fonte ) .
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Si precisa che , in tale sede , il concetto di residenza fiscale è da riferirsi all' intero territorio dell' Unione Europea , quale giurisdizione unica ai fini
della
Ccctb .
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Il reddito d' impresa sarà assoggettato a tassazione ogni qualvolta l' attività del soggetto non residente sia esercitata in un determinato Stato membro per mezzo di una stabile organizzazione ( d' ora in avanti anche So ) , che sostanzia il criterio di collegamento reale con lo Stato
della
fonte , coerentemente con il paragrafo 1 dell' articolo 7 del Modello di Convenzione fiscale Ocse .
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La soluzione fino a oggi maggiormente accreditata consiste nell' attrarre a tassazione il reddito
della
società residente ovunque prodotto ( worldwide principle ) .
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Del resto , qualsiasi metodo venga selezionato per garantire l' effettiva eliminazione del fenomeno
della
doppia imposizione , sia esso l' esenzione o il credito d' imposta , l' opzione prescelta avrà comunque un forte impatto sulla trama di convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate da ogni Stato membro con Paesi terzi , ciascuna caratterizzata da un proprio metodo e particolarità di funzionamento proprie .
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Inoltre , con questo sistema si genererebbe ulteriore incertezza ogniqualvolta più Stati membri fossero coinvolti nella ripartizione
della
base imponibile del soggetto comunitario che svolge attività worldwide ( oltre che pan-europea ) e venisse accordato un credito d' imposta dal solo Stato membro in cui il soggetto è residente .
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Certamente potrebbe essere ripartito anche il credito d' imposta , tramite , ad esempio , l' utilizzo
della
stessa formula impiegata per la ripartizione della base consolidata comune , pur tuttavia dovendo osservare che la ripartizione potrà non coincidere con l' ammontare del credito che ogni Stato membro avrebbe concesso in relazione alla propria dall' aliquota fiscale .
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Certamente potrebbe essere ripartito anche il credito d' imposta , tramite , ad esempio , l' utilizzo della stessa formula impiegata per la ripartizione
della
base consolidata comune , pur tuttavia dovendo osservare che la ripartizione potrà non coincidere con l' ammontare del credito che ogni Stato membro avrebbe concesso in relazione alla propria dall' aliquota fiscale .
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Reddito di società non residente di fonte comunitaria Conflittualità tra l' attribuzione dei profitti alle SO secondo i principi OCSE e i criteri di ripartizione
della
base consolidata comune Per evitare l' instaurarsi di una possibile situazione discriminatoria , dovrebbe essere lasciata anche ad una società non residente con più stabili organizzazioni nell' ambito della giurisdizione Ccctb la possibilità di consolidare il reddito complessivamente prodotto in un' unica base imponibile comune .
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Reddito di società non residente di fonte comunitaria Conflittualità tra l' attribuzione dei profitti alle SO secondo i principi OCSE e i criteri di ripartizione della base consolidata comune Per evitare l' instaurarsi di una possibile situazione discriminatoria , dovrebbe essere lasciata anche ad una società non residente con più stabili organizzazioni nell' ambito
della
giurisdizione Ccctb la possibilità di consolidare il reddito complessivamente prodotto in un' unica base imponibile comune .
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L' estensione dell' ambito soggettivo di applicazione
della
tassazione consolidata a più stabili organizzazioni in Ue di una stessa società non residente , significherebbe inevitabilmente adottare la stessa metodologia di ripartizione della base consolidata già delineata come regola generale di funzionamento dell' imposta .
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