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econo09 L' Agenzia delle Entrate procede dunque alla notifica di un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette e Iva e , in motivazione , dà atto del ricorso al metodo induttivo sulla base del fatto che i rilievi scaturiscono dall' invio di un questionario e dalle contraddizioni e omissioni da parte della società in sede di risposta alle richieste dell' ufficio .
econo09 La società allora propone appello avverso la sentenza dei giudici di prime cure e allega per la prima volta documentazione a giustificazione della propria posizione .
econo09 L' Agenzia delle Entrate resiste con comparsa ed eccepisce l' avvenuta decadenza per la società della facoltà di produrre documenti ai sensi e per gli effetti dell' articolo 32 del Dpr 600 / 73 come modificato dall' articolo 25 della legge 28 / 1999 , in quanto tali documenti sono stati prodotti per la prima volta in appello .
econo09 L' Agenzia delle Entrate resiste con comparsa ed eccepisce l' avvenuta decadenza per la società della facoltà di produrre documenti ai sensi e per gli effetti dell' articolo 32 del Dpr 600 / 73 come modificato dall' articolo 25 della legge 28 / 1999 , in quanto tali documenti sono stati prodotti per la prima volta in appello .
econo09 Ammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello Il principio sancito dall' articolo 58 , comma 2 , del Dlgs 546 / 92 è inequivocabile : a fronte del rigoroso divieto di cui al comma 1 di portare prove nuove in appello - fatto che determinerebbe l' estensione del petitum - è ammessa la facoltà di produrre documenti nuovi non allegati né in sede di contraddittorio pre-accertamento , né in ricorso avverso l' avviso di accertamento .
econo09 La facoltà di produzione di documenti non può essere esercitata all' udienza di trattazione , perché in questo modo si lederebbe il diritto alla difesa della controparte , la quale si troverebbe , per la prima volta , a dover conoscere di tali nuovi elementi , a dover prendere posizione su di essi tardivamente .
econo09 A ciò si deve aggiungere che , a differenza di quanto disposto dall' articolo 345 u.c.c.p.c. , come modificato dall' articolo 53 della legge 535 / 90 , secondo cui " non sono ammessi nuovi mezzi di prova , salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile " , l' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 non prevede tale limitazione e , di conseguenza , estende al massimo la facoltà di produzione documentale nuova in secondo grado .
econo09 A ciò si deve aggiungere che , a differenza di quanto disposto dall' articolo 345 u.c.c.p.c. , come modificato dall' articolo 53 della legge 535 / 90 , secondo cui " non sono ammessi nuovi mezzi di prova , salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile " , l' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 non prevede tale limitazione e , di conseguenza , estende al massimo la facoltà di produzione documentale nuova in secondo grado .
econo09 A ciò si deve aggiungere che , a differenza di quanto disposto dall' articolo 345 u.c.c.p.c. , come modificato dall' articolo 53 della legge 535 / 90 , secondo cui " non sono ammessi nuovi mezzi di prova , salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile " , l' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 non prevede tale limitazione e , di conseguenza , estende al massimo la facoltà di produzione documentale nuova in secondo grado .
econo09 Una di queste modifiche , tra le più rilevanti , è stata quella introdotta dall' articolo 25 della legge 28 / 99 con cui , all' articolo 32 del Dpr 600 / 73 , sono stati aggiunti i commi penultimo e ultimo .
econo09 Detto termine rileva in maniera ambivalente , e infatti : un primo termine opera dal momento dell' invio del questionario ( detto anche invito ) fino al giorno concesso dall' ufficio per la presentazione da parte del contribuente ( di regola 30 giorni dall' avvenuta notifica al contribuente dell' invito ) un secondo termine è previsto , come deroga al primo , nel caso di oggettiva impossibilità da parte del contribuente - su cui incombe l' onere della prova - di adempiere alle richieste dell' ufficio .
econo09 La portata innovativa della disposizione è evidente : in ipotesi di attività preventiva e preparatoria all' accertamento da parte dell' ufficio , il contribuente ha la facoltà di provare le sue ragioni e depositare documenti , istanze e quant'altro possa essere utile per giustificare la propria posizione verso le richieste del fisco .
econo09 Il meccanismo sopra descritto ricalca il procedimento penale e la fase della chiusura delle indagini preliminari .
econo09 Infatti , a seguito della legge 479 / 99 , è stato introdotto nel nostro codice di procedura penale l' articolo 415-bis , il quale consente all' indagato di svolgere , entro il termine di decadenza di venti giorni decorrenti dalla notifica dell' avviso di chiusura delle indagini preliminari , le indagini difensive , di richiedere al PM ulteriori indagini e la facoltà di produrre atti e di essere sentito personalmente insieme al proprio difensore .
econo09 Prevalenza della norma procedurale La prima soluzione ipotizzabile è quella relativa alla prevalenza della norma procedurale , cioè dell' articolo 58 del Dlgs 546 / 92. Il caso di specie , descritto al § 1 , avviene nel corso di un processo tributario , ove è ammessa l' allegazione di documenti nuovi ex articolo 58 del Dlgs 546 / 92 , di conseguenza deve ritenersi possibile per le parti l' allegazione di documenti nuovi in secondo grado , anche in presenza di avviso di accertamento originato da preventivo invio di questionario ai sensi dell' articolo 32 del Dpr 600 / 73. Tale
econo09 Prevalenza della norma procedurale La prima soluzione ipotizzabile è quella relativa alla prevalenza della norma procedurale , cioè dell' articolo 58 del Dlgs 546 / 92. Il caso di specie , descritto al § 1 , avviene nel corso di un processo tributario , ove è ammessa l' allegazione di documenti nuovi ex articolo 58 del Dlgs 546 / 92 , di conseguenza deve ritenersi possibile per le parti l' allegazione di documenti nuovi in secondo grado , anche in presenza di avviso di accertamento originato da preventivo invio di questionario ai sensi dell' articolo 32 del Dpr 600 / 73. Tale soluzione si fonda su una precisa nozione di accertamento tributario che ricalca
econo09 Viceversa , l' accertamento tributario si esaurirebbe in un provvedimento autoritativo , con il quale l' Amministrazione farebbe valere la propria pretesa tributaria , esternandone il titolo e le ragioni giustificative al solo fine di consentire al contribuente di valutare l' opportunità di esperire l' impugnazione giudiziale , instaurando così un procedimento nell' ambito del quale la parte creditrice sarà tenuta a passare dall' allegazione della propria pretesa alla prova del credito tributario vantato nei confronti del ricorrente , fornendo la dimostrazione degli elementi costitutivi del proprio diritto ( Cass .
econo09 Prevalenza della norma sostanziale La seconda tesi è quella della prevalenza della norma sostanziale , ovvero dell' articolo 32 del Dpr 600 / 73. Le ragioni a fondamento di tale impostazione sono le seguenti .
econo09 Prevalenza della norma sostanziale La seconda tesi è quella della prevalenza della norma sostanziale , ovvero dell' articolo 32 del Dpr 600 / 73. Le ragioni a fondamento di tale impostazione sono le seguenti .
econo09 Prevalenza della norma sostanziale La seconda tesi è quella della prevalenza della norma sostanziale , ovvero dell' articolo 32 del Dpr 600 / 73. Le ragioni a fondamento di tale impostazione sono le seguenti .
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