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10 n. 18 ) del DPR 633 / 1972. 5 ) Prestazioni di medicina legale In generale vanno escluse dall' esenzione le attività rese dai medici nell' ambito della loro professione che consistono in perizie eseguite attraverso l' esame fisico o in prelievi di sangue o nell' esame
della
cartella clinica al fine di soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui o comunque per altre finalità non connesse con la tutela della salute .
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Al di fuori delle ipotesi ( come quelle richiamate ) in cui lo scopo della prestazione è ben individuato , per usufruire dell' esenzione da IVA occorre che sia menzionata la finalità principale - di tutela della salute -
della
certificazione richiesta .
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In relazione a ciò si ritiene che le prestazioni rese dai medici libero professionisti componenti delle Commissioni mediche in questione rientrino nell' ambito applicativo dell' esenzione in quanto lo scopo principale non consiste nel rilascio dell' autorizzazione amministrativa alla guida , ma nella tutela preventiva della salute di soggetti che , trovandosi in particolari condizioni fisiche , potrebbero compromettere la propria salute e l' incolumità
della
collettività attraverso la guida di autoveicoli .
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Per quanto riguarda le prestazioni rese nei confronti
della
Commissione dai medici dipendenti , non titolari di una posizione IVA in relazione ad una attività di lavoro autonomo , non si pone alcun problema di IVA , atteso che ai sensi dell' art .
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I componenti
della
Commissione possono essere dipendenti di altri enti o liberi professionisti .
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La sesta direttiva n. 77 / 388 / CEE - in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - stabilisce un sistema di applicazione dell' IVA uniforme in tutti gli stati appartenenti alla Comunità al fine di evitare fenomeni distorsivi
della
concorrenza nella circolazione dei beni e dei servizi .
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Si tratta ad esempio di : - dichiarazione di nascita , dichiarazione di morte ; - denunce penali o giudiziarie ; - denunce di malattie infettive e diffusive ; - notifica dei casi di AIDS ; - denuncia di malattia venerea ; - segnalazione di tossicodipendenti al servizio pubblico ; - denuncia di intossicazione da antiparassitario ; - denuncia
della
condizione di minore in stato di abbandono ; - certificati per rientro al lavoro o per rientro a scuola a seguito di assenza per malattia .
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Considerato che l' adozione di un criterio indefinito e talune volte non facilmente verificabile qual è " lo scopo principale della prestazione " può comportare conseguenze negative sul piano
della
corretta e uniforme applicazione dell' esenzione , al fine di limitare i dubbi interpretativi sorti in relazione ai molteplici quesiti prospettati dai contribuenti , si ritiene utile fornire una rassegna esemplificativa di fattispecie riconducibili o meno all' art .
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A giudizio
della
Corte , ai fini dell' esenzione , inoltre , non è rilevante che l' attività peritale rivesta un interesse generale per la circostanza che l' incarico sia conferito da un giudice o da un ente di previdenza sociale , o che , in forza del diritto nazionale , le spese siano poste a carico di quest' ultimo ; il carattere di interesse generale delle attività peritali non consente comunque di applicare l' esenzione a prestazioni mediche che non hanno la finalità di tutelare la salute della persona ; ciò in quanto l' art .
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Pertanto - ad avviso
della
Corte - se una prestazione medica viene effettuata in un contesto che permette di stabilire che il suo scopo principale non è quello di tutelare nonchè di mantenere o di ristabilire la salute , ma piuttosto quello di fornire un parere richiesto preventivamente all' adozione di una decisione che produce effetti giuridici , l' esenzione prevista dall' art .
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Infatti , per costante giurisprudenza
della
Corte di Giustizia ( sentenze 10 settembre 2002 - causa 141 / 00 , 11 gennaio 2001 - causa 76 / 99 , 14 settembre 2000 - causa n. 384 ) , le esenzioni di cui all' art .
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In considerazione dello scopo principale delle prestazioni non possono essere esentati , secondo il convincimento
della
Corte di giustizia , gli esami medici , i prelievi di sangue o di altri campioni corporali effettuati per permettere al datore di lavoro di adottare decisioni relative all' assunzione o alle funzioni che un lavoratore deve esercitare oppure di permettere ad una compagnia di assicurazione di fissare il premio da esigere da un assicurato .
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Poiché l' interpretazione
della
Corte ha interessato i requisiti oggettivi che una prestazione medica o paramedica deve possedere per essere qualificata esente da IVA , non risulta in alcun modo intaccato il principio - che inerisce l' aspetto soggettivo - espresso dalla lettera c ) dell' art .
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della
direttiva non esenta da IVA ogni attività di interesse generale ma solo quelle enumerate e descritte in modo dettagliato .
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Alla luce
della
interpretazione fornita dall' Organo di giustizia comunitaria , si ritiene opportuno , con la presente circolare fornire chiarimenti sul trattamento IVA applicabile alle prestazioni rese dai medici , allo scopo di assicurare comportamenti uniformi all' interno dello Stato .
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2 , comma 35 ,
della
legge 24 dicembre 2003 , n. 350 , i compensi erogati da Stato , Regioni , Province e Comuni per l' esercizio di pubbliche funzioni , nel cui ambito devono comprendersi anche le partecipazioni a commissioni istituite sulla base di norme di legge , costituiscono redditi di lavoro autonomo se la prestazione è resa da soggetti titolari di partita IVA .
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della
legge n. 133 del 1999 ( risoluzione 18 / 09 / 2003 n. 181 ) .
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10 n. 18 ) del DPR 633 / 1972. 5 ) Prestazioni di medicina legale In generale vanno escluse dall' esenzione le attività rese dai medici nell' ambito
della
loro professione che consistono in perizie eseguite attraverso l' esame fisico o in prelievi di sangue o nell' esame della cartella clinica al fine di soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui o comunque per altre finalità non connesse con la tutela della salute .
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Al riguardo tenendo conto , in particolare ,
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nozione di " prestazione medica " elaborata nelle pronunce giurisdizionali in discorso , l' ambito di applicazione dell' esenzione prevista dal citato art. 10 , n. 18 ) , va limitato alle prestazioni mediche di diagnosi , cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare , mantenere o ristabilire la salute delle persone , comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia .
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Il rilascio
della
patente avverrà solo a seguito del superamento dell' esame di guida .
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