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buroc21 rudimentale , atta a corrispondere alle esigenze del mercato dei pedofili ; il concreto collegamento dell' agente con soggetti pedofili , potenziali destinatari del materiale pornografico ; la disponibilità materiale di strumenti tecnici ( di riproduzione e / o di trasmissione , anche telematica ) idonei a diffondere il materiale pornografico in cerchie più o meno vaste di destinatari ; l' utilizzo , contemporaneo o differito nel tempo , di più minori per la produzione del materiale pornografico ( in questo senso la pluralità di minori impiegati non è elemento costitutivo del reato , ma indice sintomatico della pericolosità concreta della condotta ) ; i precedenti penali , la condotta antecedente e le qualità soggettive del reo , quando siano connotati dalla diffusione commerciale di pornografia minorile ; altri indizi significativi che l' esperienza può suggerire .
buroc21 Sarà il giudice ad accertare di volta in volta se ricorre il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico , facendo ricorso a elementi sintomatici della condotta , quali : l' esistenza di una struttura organizzativa anche rudimentale , atta a corrispondere alle esigenze del mercato dei pedofili ; il concreto collegamento dell' agente con soggetti pedofili , potenziali destinatari del materiale pornografico ; la disponibilità materiale di strumenti tecnici ( di riproduzione e / o di trasmissione , anche telematica ) idonei a diffondere il materiale pornografico in cerchie più o meno vaste di destinatari ; l' utilizzo , contemporaneo o differito nel tempo , di più minori per la produzione del materiale pornografico ( in questo senso la pluralità di minori impiegati non è
buroc21 Del resto , che di tale natura fosse la intentio legis è fatto palese dallo stesso articolo 1 della legge 269 , laddove proclama come obiettivo primario " la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico , psicologico , spirituale , morale e sociale " , in adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo , fatta a New York il 20 novembre 1989 , e ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 , n. 176 , nonché alla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma , adottata il 31 agosto 1996. Significativo al riguardo è il preambolo della predetta Convenzione , laddove viene sottolineata la necessità di prestare al fanciullo protezioni e cure particolari " a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale " ; nonché soprattutto il testo dell' articolo 34 della stessa Convenzione , secondo cui gli Stati parti " si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale " , adottando in particolare misure " per impedire che i fanciulli a ) siano incitati o costretti a dedicarsi ad
buroc21 Del resto , che di tale natura fosse la intentio legis è fatto palese dallo stesso articolo 1 della legge 269 , laddove proclama come obiettivo primario " la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico , psicologico , spirituale , morale e sociale " , in adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo , fatta a New York il 20 novembre 1989 , e ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 , n. 176 , nonché alla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma , adottata il 31 agosto 1996. Significativo al riguardo è il preambolo della predetta Convenzione , laddove viene sottolineata la necessità di prestare al fanciullo protezioni e cure particolari " a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale " ; nonché soprattutto il testo dell' articolo 34 della stessa Convenzione , secondo cui gli Stati parti " si impegnano a proteggere
buroc21 Aggiunge che l' ordinanza impugnata è incorsa in manifesta illogicità laddove , da una parte ha escluso l' esistenza di un rapporto autoritativo , e dall' altra ha ritenuto un rapporto fiduciario tra l' indagato e il minore ai sensi dell' articolo 609-quater n. 2 c.p. 4. Il ricorso è stato assegnato alla terza sezione della Corte ed esaminato alla udienza camerale del 3 dicembre 1999. In esito alla discussione , la Corte , rilevata la " particolare importanza e novità della questione e l' esigenza di evitare disparità di indirizzi già manifestatisi nella discussione sul caso , in una materia tanto delicata " ha rimesso il gravame alle Sezioni unite in ordine alla interpretazione dell' articolo 600-ter , primo comma , c.p. , sottolineando gli argomenti che a suo parere militano a favore della tesi che esclude la necessità del fine di lucro .
buroc21 Del resto , che di tale natura fosse la intentio legis è fatto palese dallo stesso articolo 1 della legge 269 , laddove proclama come obiettivo primario " la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico , psicologico , spirituale , morale e sociale " , in adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo , fatta a New York il 20 novembre 1989 , e ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 , n. 176 , nonché alla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma , adottata il 31 agosto 1996. Significativo al riguardo è il preambolo della predetta Convenzione , laddove viene sottolineata la necessità
buroc21 Si consideri che l' articolo 14 della legge 269 / 1998 , nel disciplinare le attività e gli strumenti di contrasto contro la pedofilia , prevede che , in relazione ai delitti di cui agli articoli 600-bis c.p. , primo comma , 600-ter c.p. , primo secondo e terzo comma , e 600-quinquies c.p. , gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle apposite unità specializzate possono procedere all' acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attività di intermediazione , nonché partecipare alle iniziative del così detto turismo sessuale ; e che , sempre in relazione ai detti delitti , l' autorità giudiziaria può ritardare l' emissione
buroc21 In particolare , con l' articolo 600-bis , il legislatore ha trasformato la prostituzione minorile da circostanza aggravante ( qual era ex articolo 4 n. 2 della legge 75 / 1958 ) in reato autonomo , punendo la induzione , il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione dei minori degli anni diciotto ( comma 1 ) .
buroc21 In altri termini , oltre alla preesistente tutela penale della libertà ( di autodeterminazione e maturazione ) sessuale del minore , viene introdotta una tutela penale anticipata volta a reprimere quelle condotte prodromiche che mettono a repentaglio il libero sviluppo personale del minore , mercificando il suo corpo e immettendolo nel circuito perverso della pedofilia .
buroc21 La dottrina , invece , ritiene , con orientamento nettamente maggioritario , che per l' integrazione del reato sia necessaria l' utilizzazione di più minori con finalità lucrativa o commerciale , o comunque con ricaduta economica , sicché esula il reato se la condotta mira solo al soddisfacimento della lussuria privata dell' agente ovvero se sia utilizzato un solo minore .
buroc21 2. Su istanza dell' indagato , il tribunale per il riesame di Torino , con ordinanza del 19-23.3.1999 , ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui agli articoli 81 c.p.v. , 609-quater , comma 1 , n. 2 e 609-septies , commi 1 e 4 , n. 2 , così riqualificato il fatto sub a ) , e ritenuta esistente l' esigenza cautelare di cui all' articolo 274 lett. c ) c.p.p. ( esclusa invece quella di cui alla lettera a ) dello stesso articolo 274 ) , disponeva la sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari .
buroc21 D' altra parte , per una corretta interpretazione della norma , il canone semantico deve essere integrato con gli altri criteri ermeneutica tradizionali .
buroc21 5.4 Per le ragioni su esposte , quindi , si deve concludere che , secondo l' interpretazione più corretta della norma , salvo l' ipotizzabilità di altri reati , commette il delitto di cui all' articolo 600-ter , comma 1 , c.p. , chiunque impieghi uno o più minori per produrre spettacoli o materiali pornografici con il pericolo concreto di diffusione del materiale pornografico prodotto .
buroc21 Da questa sommaria ricognizione risulta evidente che , per contrastare il fenomeno sempre più allarmante dell' abuso e dello sfruttamento sessuale in danno di minori , il legislatore del 1998 ha voluto punire , oltre alle attività sessuali compiute con i minori ( di quattordici o sedici anni ) o alla presenza di minori , di cui agli articoli 609-quater e 609-quinquies c.p. , anche tutte le attività che in qualche modo sono prodromiche e strumentali alla pratica preoccupante della pedofilia , come l' incitamento della prostituzione minorile , la diffusione della pornografia minorile e la promozione del così detto turismo sessuale relativo a minori .
buroc21 Il criterio semantico sembra confermare ulteriormente questo risultato interpretativo , giacché non appare possibile realizzare esibizioni pornografiche , cioè spettacoli pornografici , se non " offrendo " il minore alla visione perversa di una cerchia indeterminata di pedofili ; così come , per attrazione di significato , produrre materiale pornografico sembra voler dire produrre materiale destinato ad essere immesso nel mercato della pedofilia .
buroc21 In altri termini , oltre alla preesistente tutela penale della libertà ( di autodeterminazione e maturazione ) sessuale del minore , viene introdotta una tutela penale anticipata volta a reprimere quelle condotte prodromiche che mettono a repentaglio il libero sviluppo personale del minore , mercificando il suo corpo e immettendolo nel circuito perverso della pedofilia .
buroc21 Quelli utilizzati dalla dottrina maggioritaria ( a parte qualche considerazione basata sulla natura ed entità della pena ) , in sostanza , si riducono al criterio semantico , sia quando valorizzano l' uso legislativo del plurale per indicare i soggetti passivi del reato ( minori ) , sia quando concepiscono il verbo " sfruttare " come sinonimo di " utilizzare economicamente " o addirittura di " utilizzare in modo imprenditoriale " .
buroc21 struttura organizzativa anche rudimentale , atta a corrispondere alle esigenze del mercato dei pedofili ; il concreto collegamento dell' agente con soggetti pedofili , potenziali destinatari del materiale pornografico ; la disponibilità materiale di strumenti tecnici ( di riproduzione e / o di trasmissione , anche telematica ) idonei a diffondere il materiale pornografico in cerchie più o meno vaste di destinatari ; l' utilizzo , contemporaneo o differito nel tempo , di più minori per la produzione del materiale pornografico ( in questo senso la pluralità di minori impiegati non è elemento costitutivo del reato , ma indice sintomatico della pericolosità concreta della condotta ) ; i precedenti penali , la condotta antecedente e le qualità soggettive del reo , quando siano connotati dalla diffusione commerciale di pornografia minorile ; altri indizi significativi che l' esperienza può suggerire .
buroc21 Col secondo motivo , il ricorrente sostiene che l' abuso di cui all' articolo 609-bis c.p. non deve necessariamente concretarsi in una costrizione fisica , ma ricorre quando l' agente approfitti delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa , indipendentemente dall' esistenza di una malattia psichica in quanto tale .
buroc21 Di contro , non è pertinente né fondata l' osservanza critica del pubblico ministero ricorrente , secondo cui l' abuso d' autorità di cui all' articolo 609-bis sussiste anche quando l' agente abusa delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto ( comma secondo , n. 1 , dell' articolo 609-bis ) .
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