• Corpus: scritto
Corpus: scritto
Risultati: 30 (50.9 per million)
buroc19 SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI CIVILE Sentenza 14 aprile 27 maggio 2011 , n. 11791 ( Presidente Finocchiaro Relatore Segreto ) Svolgimento del processo Con provvedimento depositato il 21.9.2009 , la Commissione regionale di Disciplina di Firenze , ritenuta la responsabilità del notaio F.C. in ordine all' incolpazione di aver indebitamente trattenuto somme e titoli affidatigli da una Banca di credito cooperativo per il servizio cambiario , compromettendo la dignità ed il decoro della classe notarile , e di non aver prestato la collaborazione ai tentativi di amichevole composizione tentati dal consiglio dell' Ordine notarile di Firenze , in violazione dell' art .
buroc19 Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt .
buroc19 360 n. 5 c.p.c. e l' insufficienza della motivazione .
buroc19 È giurisprudenza costante di questa Corte che nell' ipotesi di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 , n. 3 c.p.c. , così come nell' ipotesi di vizi della motivazione ex art. 360 , n. 5 , c.p.c. , è necessario che la parte , in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso , evidenzi in forma adeguata " gli elementi di giudizio in fatto " di cui chiede o un determinato apprezzamento giuridico differente da quello espletato dal giudice " a quo " perché asseritamente erroneo , o un controllo sulla sufficienza o sulla logicità della valutazione compiuta dal suddetto giudice ; pertanto , la parte deve riportare nell' atto introduttivo non un generico riferimento ad elementi di fatto e la sua soggettiva interpretazione di essi , bensì
buroc19 È giurisprudenza costante di questa Corte che nell' ipotesi di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 , n. 3 c.p.c. , così come nell' ipotesi di vizi della motivazione ex art. 360 , n. 5 , c.p.c. , è necessario che la parte , in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso , evidenzi in forma adeguata " gli elementi di giudizio in fatto " di cui chiede o un determinato apprezzamento giuridico differente da quello espletato dal giudice " a quo " perché asseritamente erroneo , o un controllo sulla sufficienza o sulla logicità della valutazione compiuta dal suddetto giudice ; pertanto , la parte deve riportare nell' atto introduttivo non un generico riferimento ad elementi di fatto e la sua soggettiva interpretazione di essi , bensì la puntuale indicazione di atti processuali e documenti , nonché il testo integrale di essi o , quantomeno , della parte di essi rilevante ai fini del controllo richiesto ( Cass .
buroc19 principio di autosufficienza del ricorso , evidenzi in forma adeguata " gli elementi di giudizio in fatto " di cui chiede o un determinato apprezzamento giuridico differente da quello espletato dal giudice " a quo " perché asseritamente erroneo , o un controllo sulla sufficienza o sulla logicità della valutazione compiuta dal suddetto giudice ; pertanto , la parte deve riportare nell' atto introduttivo non un generico riferimento ad elementi di fatto e la sua soggettiva interpretazione di essi , bensì la puntuale indicazione di atti processuali e documenti , nonché il testo integrale di essi o , quantomeno , della parte di essi rilevante ai fini del controllo richiesto ( Cass .
buroc19 154 della l. n. 89 / 1923 , come sostituito dall' art .
buroc19 51 e 52 c.p.c. ) esclusivamente per i componenti della commissione regionale di disciplina e non per i soggetti titolari dell' iniziativa disciplinare ( Procuratore della Repubblica ; Presidente del consiglio notarile del distretto di appartenenza , Capo dell' archivio notarile , competente per l' ispezione , art. 153 l. not .
buroc19 51 e 52 c.p.c. ) esclusivamente per i componenti della commissione regionale di disciplina e non per i soggetti titolari dell' iniziativa disciplinare ( Procuratore della Repubblica ; Presidente del consiglio notarile del distretto di appartenenza , Capo dell' archivio notarile , competente per l' ispezione , art. 153 l. not .
buroc19 È altresì principio pacifico che le norme in tema di astensione e ricusazione sono di stretta interpretazione , per cui le ipotesi di astensione suddette non possono essere estese dai componenti della CO .
buroc19 360 n. 3 e 5 c.p.c. Lamenta il ricorrente che la corte di appello a fronte della censura sulla mancanza di prove per il pregiudizio che sarebbe stato cagionato dal contegno del C. alla categoria notarile , si è limitata a dire che tale illecita condotta sarebbe provata documentalmente .
buroc19 Inoltre il ricorrente lamenta che è stato violato il suo diritto di difesa , poiché solo a seguito della decisione della COREDI , ha appreso che il suo comportamento avrebbe avuto un eco negativo nella comunità di Lastra a Signa .
buroc19 Inoltre il ricorrente lamenta che è stato violato il suo diritto di difesa , poiché solo a seguito della decisione della COREDI , ha appreso che il suo comportamento avrebbe avuto un eco negativo nella comunità di Lastra a Signa .
buroc19 Con esso il ricorrente mira ad una rivalutazione degli elementi probatori sulla base dei quali la corte di appello ha ritenuto di dovere confermare la decisione reclamata della COREDI .
buroc19 Essendo questa la ricostruzione fattuale operata dalla Commissione prima e dalla Corte di merito poi , correttamente è stato ritenuto che ciò integrava compromissione del decoro o del prestigio della classe notarile .
buroc19 Qui , quindi non si tratta della contestazione postuma di un fatto nuovo , ma della rilevanza assegnata ad un fatto già noto all' incolpatole cioè la rilevanza del luogo di consumazione dell' illecito ascritto , che era un piccolo comune .
buroc19 Qui , quindi non si tratta della contestazione postuma di un fatto nuovo , ma della rilevanza assegnata ad un fatto già noto all' incolpatole cioè la rilevanza del luogo di consumazione dell' illecito ascritto , che era un piccolo comune .
buroc19 155 , c. 2 , della l. not .
buroc19 Infatti , in quanto essenzialmente finalizzata a consentire al notaio iscritto di esercitare tempestivamente il suo diritto di difesa , la semplice richiesta di deduzioni nella fase preliminare del procedimento disciplinare non comporta , in caso di mancata risposta , alcuna sanzione disciplinare , costituendo questa solo una modalità della linea difensiva .
buroc19 147 , lett. b ) era stata contestata la mancata collaborazione ai tentativi di amichevole composizione , tentati dal Consiglio Notarile di Firenze , nonché la mancata trasmissione della documentazione in suo possesso , attinente ai fatti .
nascondi dettagli
CorDIC
Corpora Didattici Italiani di Confronto