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buroc10 44 , lett. a ) , D.P.R. n. 380 / 2001 ( poiché , quali legali rappresentanti , rispettivamente , delle società cooperative a r.l. " Giove " e " Saturno " - titolari di permessi a costruire per la realizzazione di edifìci in via Lazzerini di Sesto Fiorentino ed avendo appaltato i lavori alla s.p.a. " Mugello Lavori " , la quale a sua volta aveva subappaltato l' esecuzione delle opere in cemento armato alla s.r.l. " Costruzioni F.lli V. " - omettevano di produrre tempestivamente il DURC ( documento unico di regolarità contributiva ) della subappaltatrice , così da provocare la sospensione dell' efficacia dei predetti permessi a costruire - in Sesto Fiorentino , lavori iniziati il 19.2.2008 e documento depositato il 25.3.2008 ) e , avendo giuridicamente ricondotto alla norma sanzionatrice anzidetta i fatti originariamente contestati quali violazione della lettera b ) del D.P.R. n. 380 / 2001 , riconosciute circostanze attenuanti generiche , condannava ciascuno alla pena di euro 2.000,00 di ammenda , concedendo ad entrambi i doppi benefici di legge .
buroc10 di edifìci in via Lazzerini di Sesto Fiorentino ed avendo appaltato i lavori alla s.p.a. " Mugello Lavori " , la quale a sua volta aveva subappaltato l' esecuzione delle opere in cemento armato alla s.r.l. " Costruzioni F.lli V. " - omettevano di produrre tempestivamente il DURC ( documento unico di regolarità contributiva ) della subappaltatrice , così da provocare la sospensione dell' efficacia dei predetti permessi a costruire - in Sesto Fiorentino , lavori iniziati il 19.2.2008 e documento depositato il 25.3.2008 ) e , avendo giuridicamente ricondotto alla norma sanzionatrice anzidetta i fatti originariamente contestati quali violazione della lettera b ) del D.P.R. n. 380 / 2001 , riconosciute circostanze attenuanti generiche , condannava ciascuno alla pena di euro 2.000,00 di ammenda , concedendo ad entrambi i doppi benefici di legge .
buroc10 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati , il quale - sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - ha eccepito ; la impossibilità di ricomprendere la condotta contestata ai suoi assistiti nella previsione incriminatrice di cui alla lettera a ) dell' art .
buroc10 44 del D.P.R. n. 380 / 2001 , non avendo essi osservato , nella specie , una disposizione regionale che si porrebbe in contrasto con la normativa statale di riferimento e non sarebbe sanzionarle penalmente per il principio della riserva di legge in materia penale ; la violazione degli artt .
buroc10 c.p.p. , poiché , essendovi stata diversa qualificazione giuridica del fatto ad opera del giudice ed essendo stata affermata la responsabilità per un reato suscettibile di oblazione , lo stesso giudice avrebbe dovuto mettere gli imputati in condizione di accedere a detta causa estintiva del reato ; la incongruità della concessione del beneficio della sospensione condizionale , in una situazione in cui esso , comportando l' iscrizione della condanna nel casellario giudiziale , si risolve sostanzialmente in un pregiudizio per gli imputati .
buroc10 c.p.p. , poiché , essendovi stata diversa qualificazione giuridica del fatto ad opera del giudice ed essendo stata affermata la responsabilità per un reato suscettibile di oblazione , lo stesso giudice avrebbe dovuto mettere gli imputati in condizione di accedere a detta causa estintiva del reato ; la incongruità della concessione del beneficio della sospensione condizionale , in una situazione in cui esso , comportando l' iscrizione della condanna nel casellario giudiziale , si risolve sostanzialmente in un pregiudizio per gli imputati .
buroc10 c.p.p. , poiché , essendovi stata diversa qualificazione giuridica del fatto ad opera del giudice ed essendo stata affermata la responsabilità per un reato suscettibile di oblazione , lo stesso giudice avrebbe dovuto mettere gli imputati in condizione di accedere a detta causa estintiva del reato ; la incongruità della concessione del beneficio della sospensione condizionale , in una situazione in cui esso , comportando l' iscrizione della condanna nel casellario giudiziale , si risolve sostanzialmente in un pregiudizio per gli imputati .
buroc10 Motivi della decisione Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto .
buroc10 82 della legge n. 1 / 2005 della Regione Toscana prescrive : - al comma 9 , che " contestualmente alla comunicazione di inizio e fine lavori , il committente dei lavori inoltra al Comune il documento unico di regolarità contributiva ( DURC ) di cui all' art .
buroc10 82 della legge n. 1 / 2005 della Regione Toscana prescrive : - al comma 9 , che " contestualmente alla comunicazione di inizio e fine lavori , il committente dei lavori inoltra al Comune il documento unico di regolarità contributiva ( DURC ) di cui all' art .
buroc10 b ) La Regione Toscana , con delibera di Giunta n. 880 del 5.9.2005 , ha precisato che " la finalità della norma è quella di obbligare il committente ad avvalersi di imprese che dall' inizio alla fine dei lavori si dimostrino in regola con il versamento dei contributi " , specificando poi che " se non viene presentato il certificato di regolarità contributiva all' inizio dei lavori , l' efficacia del titolo abilitativo è sospesa automaticamente ...
buroc10 Le anzidette conclusioni della sentenza impugnata - a giudizio del Collegio - non sono condivisibili .
buroc10 20 , lett. a ) , della legge n. 47 / 1985 e nell' art .
buroc10 41 , lett. a ) , della legge n. 1150 / 1942 e le Sezioni Unite di questa Corte - con la sentenza 12.11.1993 , Borgia , riferita alla previsione della legge n. 47 / 1985 - hanno posto in rilievo che , nell' ambito dell' organico quadro della disciplina urbanistica posta dalla legge n. 1150 del 1942 , " appariva evidente che l' oggetto della tutela penale s'identificasse nel bene strumentale del controllo della disciplina degli usi del territorio " .
buroc10 41 , lett. a ) , della legge n. 1150 / 1942 e le Sezioni Unite di questa Corte - con la sentenza 12.11.1993 , Borgia , riferita alla previsione della legge n. 47 / 1985 - hanno posto in rilievo che , nell' ambito dell' organico quadro della disciplina urbanistica posta dalla legge n. 1150 del 1942 , " appariva evidente che l' oggetto della tutela penale s'identificasse nel bene strumentale del controllo della disciplina degli usi del territorio " .
buroc10 41 , lett. a ) , della legge n. 1150 / 1942 e le Sezioni Unite di questa Corte - con la sentenza 12.11.1993 , Borgia , riferita alla previsione della legge n. 47 / 1985 - hanno posto in rilievo che , nell' ambito dell' organico quadro della disciplina urbanistica posta dalla legge n. 1150 del 1942 , " appariva evidente che l' oggetto della tutela penale s'identificasse nel bene strumentale del controllo della disciplina degli usi del territorio " .
buroc10 41 , lett. a ) , della legge n. 1150 / 1942 e le Sezioni Unite di questa Corte - con la sentenza 12.11.1993 , Borgia , riferita alla previsione della legge n. 47 / 1985 - hanno posto in rilievo che , nell' ambito dell' organico quadro della disciplina urbanistica posta dalla legge n. 1150 del 1942 , " appariva evidente che l' oggetto della tutela penale s'identificasse nel bene strumentale del controllo della disciplina degli usi del territorio " .
buroc10 41 , lett. a ) , della legge n. 1150 / 1942 e le Sezioni Unite di questa Corte - con la sentenza 12.11.1993 , Borgia , riferita alla previsione della legge n. 47 / 1985 - hanno posto in rilievo che , nell' ambito dell' organico quadro della disciplina urbanistica posta dalla legge n. 1150 del 1942 , " appariva evidente che l' oggetto della tutela penale s'identificasse nel bene strumentale del controllo della disciplina degli usi del territorio " .
buroc10 Dopo l' entrata in vigore della legge n. 765 / 1967 ( introduttiva , tra l' altro , degli standard urbanistici e della salvaguardia degli usi pubblici e sociali del territorio ) e della legge di tutela paesaggistica n. 431 / 1985 , però , l' urbanistica non può farsi solo consistere nella disciplina dell' attività edilizia , dovendosi la relativa nozione estendere alla disciplina degli usi del territorio in senso sociale , economico e culturale , ivi compresa la valorizzazione delle risorse ambientali , nonché alle relazioni che devono instaurarsi tra gli elementi del territorio e non soltanto dell' abitato " ( concetto riaffermato da
buroc10 Dopo l' entrata in vigore della legge n. 765 / 1967 ( introduttiva , tra l' altro , degli standard urbanistici e della salvaguardia degli usi pubblici e sociali del territorio ) e della legge di tutela paesaggistica n. 431 / 1985 , però , l' urbanistica non può farsi solo consistere nella disciplina dell' attività edilizia , dovendosi la relativa nozione estendere alla disciplina degli usi del territorio in senso sociale , economico e culturale , ivi compresa la valorizzazione delle risorse ambientali , nonché alle relazioni che devono instaurarsi tra gli elementi del territorio e non soltanto dell' abitato " ( concetto riaffermato da Cass .
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