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Chiede che siano accolte le conclusioni di cui al ricorso per la revoca dell' interdizione Svolgimento del procedimento Con ricorso depositato il 22 agosto 2006 la signora KK ZZZ , madre e tutrice del figlio A. s esponeva che questi era stato dichiarato interdetto dal Tribunale per i Minorenni con sentenza dd 27 aprile 2004 a causa del ritardo intellettivo del ragazzo ; che A. s , nel corso degli anni aveva conseguito effettivi progressi in tutte le aree e funzioni psicofisiche e allegava le relazioni mediche che li documentavano ; ritenendo cessate le cause dell' interdizione chiedeva la revoca
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misura e l' applicazione della amministrazione di sostegno .
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Va peraltro qui evidenziato che l' accoglimento della domanda deve fondarsi non solo sul mutamento della situazione rilevata al momento
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pronuncia dell' interdizione ( i progressi riscontrati hanno ridotto la stessa percentuale di invalidità civile ) , ma soprattutto sulla rivalutazione dello strumento di protezione da adottare in questo caso e in casi analoghi , atteso che un istituto quale è l' interdizione - assolutamente privativo della capacità di agire non solo si palesa spesso poco coerente con le esigenze di protezione della persona , ma addirittura ( come nel caso in esame ) può inibire o mortificare la piena esplicazione della persona medesima : Si consideri infatti che A. potrebbe accedere , autonomamente , a borse lavori o a
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La L. 9 gennaio 2004 n. 6 che ha introdotto nuove misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia , impone al Giudice di tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell' espletamento delle funzioni
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vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente : questo obiettivo è attuabile mediante l' indicazione specifica - con decreto del Giudice tutelare - degli atti che il beneficiario può compiere solo con l' assistenza necessaria o attraverso la rappresentanza esclusiva dell' amministrazione di sostegno ( art. 405 c.c. ) salva così restando , per ogni altro atto , la sua capacità di agire e salva in ogni caso la capacità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana ( art. 409 c. c ) .
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qui evidenziato che l' accoglimento della domanda deve fondarsi non solo sul mutamento della situazione rilevata al momento della pronuncia dell' interdizione ( i progressi riscontrati hanno ridotto la stessa percentuale di invalidità civile ) , ma soprattutto sulla rivalutazione dello strumento di protezione da adottare in questo caso e in casi analoghi , atteso che un istituto quale è l' interdizione - assolutamente privativo della capacità di agire non solo si palesa spesso poco coerente con le esigenze di protezione della persona , ma addirittura ( come nel caso in esame ) può inibire o mortificare la piena esplicazione
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persona medesima : Si consideri infatti che A. potrebbe accedere , autonomamente , a borse lavori o a progetti di inserimento nell' ambiente lavorativo , e può farlo , allo stato , solo attraverso la mediazione del tutore , che contraddice in sé quel programma di graduale conquista di autonomia e indipendenza , che contribuisce a ridurre il ritardo mentale di cui risulta affetto .
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Va peraltro qui evidenziato che l' accoglimento
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domanda deve fondarsi non solo sul mutamento della situazione rilevata al momento della pronuncia dell' interdizione ( i progressi riscontrati hanno ridotto la stessa percentuale di invalidità civile ) , ma soprattutto sulla rivalutazione dello strumento di protezione da adottare in questo caso e in casi analoghi , atteso che un istituto quale è l' interdizione - assolutamente privativo della capacità di agire non solo si palesa spesso poco coerente con le esigenze di protezione della persona , ma addirittura ( come nel caso in esame ) può inibire o mortificare la piena esplicazione della persona medesima : Si consideri
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Motivi
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decisione La domanda va accolta .
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) ; L' istituto quindi si propone nell' ordinamento come lo strumento ordinario per la protezione dei soggetti deboli rispetto al quale , i pur vigenti istituti
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interdizione e inabilitazione rivestono un ruolo residuale , subentrando qualora l' amministrazione di sostegno si riveli inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario ( art. 413 c. 4 cod .
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La L. 9 gennaio 2004 n. 6 che ha introdotto nuove misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia , impone al Giudice di tutelare con la minore limitazione possibile
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capacità di agire le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell' espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente : questo obiettivo è attuabile mediante l' indicazione specifica - con decreto del Giudice tutelare - degli atti che il beneficiario può compiere solo con l' assistenza necessaria o attraverso la rappresentanza esclusiva dell' amministrazione di sostegno ( art. 405 c.c. ) salva così restando , per ogni altro atto , la sua capacità di agire e salva in ogni caso la capacità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della
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Dall' esame degli atti emerge che la richiesta di interdizione era stata presentata dalla madre di A. e accolta a causa del ritardo intellettivo e del linguaggio deficitario posti a base dell' incompleto sviluppo psichico e
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grave compromissione delle capacità cognitive e linguistiche : la sentenza era stata pronunciata dal Tribunale per i minorenni di Trieste il 14 aprile 2004 , su ricorso presentato il 24.2.2004 prima del raggiungimento della maggiore età di A. , sulla ritenuta assoluta incapacità di intendere e volere del ragazzo .
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Va peraltro qui evidenziato che l' accoglimento della domanda deve fondarsi non solo sul mutamento della situazione rilevata al momento della pronuncia dell' interdizione ( i progressi riscontrati hanno ridotto la stessa percentuale di invalidità civile ) , ma soprattutto sulla rivalutazione dello strumento di protezione da adottare in questo caso e in casi analoghi , atteso che un istituto quale è l' interdizione - assolutamente privativo
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capacità di agire non solo si palesa spesso poco coerente con le esigenze di protezione della persona , ma addirittura ( come nel caso in esame ) può inibire o mortificare la piena esplicazione della persona medesima : Si consideri infatti che A. potrebbe accedere , autonomamente , a borse lavori o a progetti di inserimento nell' ambiente lavorativo , e può farlo , allo stato , solo attraverso la mediazione del tutore , che contraddice in sé quel programma di graduale conquista di autonomia e indipendenza , che contribuisce a ridurre il ritardo mentale di cui risulta affetto .
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Certamente permangono difficoltà nell' area
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comunicazione sia verbale che scritta ( si consideri che sa leggere solo in stampatello maiuscolo , sa copiare dallo stampatello maiuscolo , e solo firmare anche in corsivo ) , ma stanno crescendo sensibilmente le sue facoltà nella comunicazione verbale ( sta imparando a costruire frasi significanti , è aumentato la sua capacità di concentrazione , e sta acquisendo capacità di muovere il pensiero nel campo dell' astrazione ) : i progressi registrati hanno indotti gli operatori e i medici che lo seguono a ritenere eccessiva la limitazione della sua indipendenza e dell' esercizio dei suoi diritti derivante dall' interdizione
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Va tuttavia a tal fine considerato che , stando alle dichiarazioni della tutrice , quali si desumono dal verbale del 27 settembre 2006 e dal fascicolo
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tutela , A. s è tuttora seguito in ogni sua attività per il completo coordinamento tra la famiglia ( la madre ) , la scuola e gli operatori del servizio sociale e sanitario ; percepisce solo la pensione di invalidità pari a 220 euro al mese che viene accreditata in un conto corrente cointestato anche alla madre , con la quale vive ; il suo spazio di vita ( la scuola , le attività sportive , la breve esperienza di lavoro come magazziniere , la casa ) appare assiduamente vigilato da varie e diversificate figure di riferimento ; Occorre allora
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L' istituto
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amministrazione di sostegno ha introdotto una sorta di rivoluzione nell' ordinamento imponendo di considerare che la capacità di agire , pur in casi di ridotta autonomia , resti la regola cui fa eccezione ogni limitazione , necessitata dalla esigenze di protezione del soggetto debole ; l' istituto consente così di elaborare un progetto adatto al singolo caso con una flessibilità attenta ai bisogni e alle richieste della persona ( art. 407 c.c. ) che si trovi , per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica , nell' impossibilità , anche temporanea , di provvedere ai propri
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della capacità di agire le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell' espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente : questo obiettivo è attuabile mediante l' indicazione specifica - con decreto del Giudice tutelare - degli atti che il beneficiario può compiere solo con l' assistenza necessaria o attraverso la rappresentanza esclusiva dell' amministrazione di sostegno ( art. 405 c.c. ) salva così restando , per ogni altro atto , la sua capacità di agire e salva in ogni caso la capacità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze
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propria vita quotidiana ( art. 409 c. c ) .
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Infatti si legge nella relazione
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dott .
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civ infatti , nel disporre che la persona può essere assistita , lascia un margine di scelta sia ai soggetti legittimati a proporre il ricorso nell' individuazione dei bisogni e delle condizioni dell' amministrando , sia al giudice che può valutare se sussista la necessità della nomina di un AdS ; tale facoltà di scelta appare ribadita e rafforzata laddove si prevede , per i soggetti responsabili dei servizi sanitari e sociali impegnati nella cura e assistenza
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persona , l' obbligo di proporre al giudice il ricorso ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l' apertura del procedimento di amministrazione di sostegno ( vds art. 406 cod civ , ) , laddove la valutazione dell' opportunità è certamente rimessa all' ambito della conoscenza , dei poteri e delle responsabilità proprie di ogni operatore ; si ritiene , in altri termini , che , l' avvio del procedimento non sia affatto previsto sempre e comunque , a fronte di ogni situazione di incapacità , ma imponga una articolata valutazione della situazione della persona in difficoltà ,
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ricorso nell' individuazione dei bisogni e delle condizioni dell' amministrando , sia al giudice che può valutare se sussista la necessità della nomina di un AdS ; tale facoltà di scelta appare ribadita e rafforzata laddove si prevede , per i soggetti responsabili dei servizi sanitari e sociali impegnati nella cura e assistenza della persona , l' obbligo di proporre al giudice il ricorso ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l' apertura del procedimento di amministrazione di sostegno ( vds art. 406 cod civ , ) , laddove la valutazione dell' opportunità è certamente rimessa all' ambito
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conoscenza , dei poteri e delle responsabilità proprie di ogni operatore ; si ritiene , in altri termini , che , l' avvio del procedimento non sia affatto previsto sempre e comunque , a fronte di ogni situazione di incapacità , ma imponga una articolata valutazione della situazione della persona in difficoltà , ( senza contare poi che l' allargamento a dismisura dell' ambito di concreta applicazione dell' istituto , rischierebbe di renderlo praticamente inefficace perché in concreto non gestibile nei tempi e modi previsti dal legislatore ) ; la protezione familiare e sociale di cui A. s già gode
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Riabilitazione ASL ; attualmente frequenta la V classe dell' istituto professionale Sandrinelli e ha una educazione differenziata per quasi tutte le materie ; egli ha dimostrato progressivamente un affinamento e un miglioramento di alcune abilità principalmente sul versante
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vita di relazione e della socialità .
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nella cura e assistenza della persona , l' obbligo di proporre al giudice il ricorso ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l' apertura del procedimento di amministrazione di sostegno ( vds art. 406 cod civ , ) , laddove la valutazione dell' opportunità è certamente rimessa all' ambito della conoscenza , dei poteri e delle responsabilità proprie di ogni operatore ; si ritiene , in altri termini , che , l' avvio del procedimento non sia affatto previsto sempre e comunque , a fronte di ogni situazione di incapacità , ma imponga una articolata valutazione della situazione
della
persona in difficoltà , ( senza contare poi che l' allargamento a dismisura dell' ambito di concreta applicazione dell' istituto , rischierebbe di renderlo praticamente inefficace perché in concreto non gestibile nei tempi e modi previsti dal legislatore ) ; la protezione familiare e sociale di cui A. s già gode , in questa fase del suo sviluppo , rendono allo stato insussistenti , in relazione ai concreti interessi cui occorre attualmente provvedere , i presupposti per adottare un qualsivoglia provvedimento di amministrazione di sostegno .
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( la scuola , le attività sportive , la breve esperienza di lavoro come magazziniere , la casa ) appare assiduamente vigilato da varie e diversificate figure di riferimento ; Occorre allora chiedersi se vi sia la necessità di dare a una di queste il ruolo istituzionale di amministratore di sostegno Questo collegio ritiene di rispondere in modo negativo a tale domanda : si consideri invero che prevedere la necessità di un amministratore di sostegno sempre e in ciascuna situazione di bisogno , comporta una necessaria istituzionalizzazione di ogni figura di assistente , e tradisce la lettera e lo spirito
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legge : l' art .
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