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22 della l. 689 / 1981. Con lo stesso si lamentava
del
fatto che : a ) il provvedimento di sospensione della patente era stato preso soli due giorni dopo il verbale della Polizia , senza attendere il suo ricorso , come previsto dall' art .
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3. Con sentenza in data 15 dicembre 1999 il Tribunale di Locri , riuniti i procedimenti , rigettava le opposizioni rilevando che nessuna irregolarità era ravvisabile sia nel verbale di contestazione che nella procedura di adozione dei provvedimenti impugnati ( mentre l' audizione personale dell' opponente aveva avuto luogo , con riferimento alla adozione
del
provvedimento pecuniario , in relazione al provvedimento di sospensione della patente di guida lo stesso incombente non era previsto ) .
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18 della l. 689 / 1981 e 7 della l. 241 / 1990 ) il ricorrente deduce che la previsione
del
diritto all' audizione dell' interessato , stabilita dall' art .
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23 , secondo e dodicesimo comma , della l. 689 / 1981 , 112 e 221 c.p.c. , 2699 e 2700 c.c. ) il ricorrente deduce che nel giudizio di merito sarebbe mancata la prova , ricadente sull' amministrazione , della responsabilità dell' opponente , non essendosi acquisita agli atti la fotografia attestante la misurazione della velocità
del
veicolo .
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Né , nella specie , si potrebbe opporre il valore probatorio dell' atto pubblico proprio
del
verbale di polizia , atteso che il riscontro attraverso l' autovelox sarebbe avvenuto in località diversa da quella ove l' altra pattuglia avrebbe proceduto all' arresto del veicolo del violatore e alla contestazione del fatto in via verbale , presumibilmente a seguito di comunicazione radio dell' esistenza dell' infrazione ( con la possibilità dell' errore e dell' equivoco insita in tale procedura ) .
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Né , nella specie , si potrebbe opporre il valore probatorio dell' atto pubblico proprio del verbale di polizia , atteso che il riscontro attraverso l' autovelox sarebbe avvenuto in località diversa da quella ove l' altra pattuglia avrebbe proceduto all' arresto
del
veicolo del violatore e alla contestazione del fatto in via verbale , presumibilmente a seguito di comunicazione radio dell' esistenza dell' infrazione ( con la possibilità dell' errore e dell' equivoco insita in tale procedura ) .
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Né , nella specie , si potrebbe opporre il valore probatorio dell' atto pubblico proprio del verbale di polizia , atteso che il riscontro attraverso l' autovelox sarebbe avvenuto in località diversa da quella ove l' altra pattuglia avrebbe proceduto all' arresto del veicolo
del
violatore e alla contestazione del fatto in via verbale , presumibilmente a seguito di comunicazione radio dell' esistenza dell' infrazione ( con la possibilità dell' errore e dell' equivoco insita in tale procedura ) .
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Né , nella specie , si potrebbe opporre il valore probatorio dell' atto pubblico proprio del verbale di polizia , atteso che il riscontro attraverso l' autovelox sarebbe avvenuto in località diversa da quella ove l' altra pattuglia avrebbe proceduto all' arresto del veicolo del violatore e alla contestazione
del
fatto in via verbale , presumibilmente a seguito di comunicazione radio dell' esistenza dell' infrazione ( con la possibilità dell' errore e dell' equivoco insita in tale procedura ) .
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Infine , sarebbe palese la contraddizione
del
provvedimento istruttorio reso per acquisire la prova dell' esistenza del limite di velocità e la motivazione della sentenza che ad esso avrebbe soprasseduto , sempre in base alla presunzione stabilita dall' atto pubblico .
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Infine , sarebbe palese la contraddizione del provvedimento istruttorio reso per acquisire la prova dell' esistenza
del
limite di velocità e la motivazione della sentenza che ad esso avrebbe soprasseduto , sempre in base alla presunzione stabilita dall' atto pubblico .
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360 , comma 1 , n. 5 c.p.c. ) il ricorrente deduce che la lunghezza
del
procedimento amministrativo , abbondantemente sopra il termine di novanta giorni , comporterebbe l' annullamento sia dell' ordinanza-ingiunzione che del decreto di sospensione della patente di guida .
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360 , comma 1 , n. 5 c.p.c. ) il ricorrente deduce che la lunghezza del procedimento amministrativo , abbondantemente sopra il termine di novanta giorni , comporterebbe l' annullamento sia dell' ordinanza-ingiunzione che
del
decreto di sospensione della patente di guida .
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Infatti , il primo gruppo di censure , che anima in parte tutti i motivi
del
ricorso , riguarda il provvedimento di sospensione della patente di guida , mentre il secondo gruppo , riguardante l' ordinanza-ingiunzione , comprende argomenti e critiche svolte solo nel secondo e nel terzo motivo dell' impugnazione .
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buroc05 |
Il primo gruppo di censure presuppone che , per ragioni logico-giuridiche , si esamini dapprima il quarto motivo , riguardante il preteso diritto al risarcimento
del
danno vantato nei confronti dell' Amministrazione da parte del ricorrente .
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Il primo gruppo di censure presuppone che , per ragioni logico-giuridiche , si esamini dapprima il quarto motivo , riguardante il preteso diritto al risarcimento del danno vantato nei confronti dell' Amministrazione da parte
del
ricorrente .
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Orbene , a tal riguardo , questa Corte , con unanime orientamento ( con particolare chiarezza Cassazione 12190 / 1999 ) , ha stabilito che nel giudizio di opposizione all' ordinanza-ingiunzione , avuto riguardo al suo oggetto limitato all' accertamento della pretesa punitiva fatta valere dall' amministrazione nei confronti
del
destinatario ed alla sua struttura processuale ( poteri istruttori ufficiosi , inappellabilità delle decisioni etc .
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Né tale limitazione costituisce una compressione dei diritti
del
soggetto privato giacché l' eventuale disapplicazione del provvedimento illegittimo avverrebbe in odio al diritto soggettivo , con il risultato di premiare la scorrettezza dei pubblici poteri e di togliere al privato , soddisfatto del provvedimento emesso , il mezzo per reagire contro un formale provvedimento contrario ( Cassazione 348 / 2002 ) .
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Né tale limitazione costituisce una compressione dei diritti del soggetto privato giacché l' eventuale disapplicazione
del
provvedimento illegittimo avverrebbe in odio al diritto soggettivo , con il risultato di premiare la scorrettezza dei pubblici poteri e di togliere al privato , soddisfatto del provvedimento emesso , il mezzo per reagire contro un formale provvedimento contrario ( Cassazione 348 / 2002 ) .
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Né tale limitazione costituisce una compressione dei diritti del soggetto privato giacché l' eventuale disapplicazione del provvedimento illegittimo avverrebbe in odio al diritto soggettivo , con il risultato di premiare la scorrettezza dei pubblici poteri e di togliere al privato , soddisfatto
del
provvedimento emesso , il mezzo per reagire contro un formale provvedimento contrario ( Cassazione 348 / 2002 ) .
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Una volta esclusa la possibilità di controvertere - in questa sede -
del
diritto al risarcimento del danno , va esaminato il primo motivo di ricorso , riguardante la legittimità del provvedimento di sospensione della patente di guida del ricorrente , sia per la mancata audizione dell' interessato che per la mancata possibilità di espletamento delle sue difese , in sede procedimentale , impedita dalla rapidità della decisione amministrativa adottata dal Prefetto di Reggio Calabria .
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