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11. In seguito all' operazione perfezionatasi in data 18 dicembre 1992 , A.T.I. ed i nuovi soci di riferimento hanno invece previsto , mediante una scrittura privata , che il controllo della società dovesse essere esercitato in modo esclusivo da A.T.I. La misura dell' imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 , quella del 15 per cento al 9 La legge 21.11.2000 , n. 342 ( " collegato " fiscale alla legge finanziaria 2000 ) aveva consentito alle società destinatarie
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conferimenti previsti dalla legge 30.7.1990 , n. 218 di affrancare i valori fiscalmente sospesi emersi in occasione delle operazioni di conferimento .
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L' articolo 2 della legge finanziaria 2004 ( legge 24.12.2003 , n. 350 ) , al comma 26 , permette di avvalersi della medesima possibilità anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all' esercizio 2003. L' affrancamento
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valori fiscalmente sospesi rimane subordinato al versamento di un' imposta sostitutiva del 12 per cento o del 9 per cento , con gli effetti che vengono di seguito descritti .
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L' eventuale differenza tra il valore
dei
beni conferiti , quale iscritto nel bilancio della società conferitaria in dipendenza del conferimento , e l' ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi concorre a formare il reddito dell' ente conferente nella misura del 15 per cento .
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L' eventuale differenza tra il valore dei beni conferiti , quale iscritto nel bilancio della società conferitaria in dipendenza del conferimento , e l' ultimo valore
dei
beni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi concorre a formare il reddito dell' ente conferente nella misura del 15 per cento .
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La differenza tassata è considerata costo fiscalmente riconosciuto per la società conferitaria e può essere dalla stessa attribuita in tutto o in parte : all' avviamento ovvero proporzionalmente al costo
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beni ricevuti .
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L' eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l' ultimo valore
dei
beni conferiti riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi , maggiorato della differenza tassata di cui al precedente periodo , non concorre a formare il reddito dell' ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita .
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Se , per effetto
dei
conferimenti , le aziende o le partecipazioni sono state iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al periodo precedente , alla dichiarazione dei redditi andava allegato un prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti .
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Se , per effetto dei conferimenti , le aziende o le partecipazioni sono state iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al periodo precedente , alla dichiarazione
dei
redditi andava allegato un prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti .
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Le società destinatarie di conferimenti previsti dalla legge n. 218 / 1990 Secondo l' articolo 17 della legge n. 342 / 2000 , le società destinatarie
dei
conferimenti ivi considerati potevano applicare un' imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell' Irap nella misura del 19 per cento della differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciuto .
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Le società destinatarie di conferimenti previsti dalla legge n. 218 / 1990 Secondo l' articolo 17 della legge n. 342 / 2000 , le società destinatarie dei conferimenti ivi considerati potevano applicare un' imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell' Irap nella misura del 19 per cento della differenza tra il valore
dei
beni ricevuti a seguito dei conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciuto .
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Le società destinatarie di conferimenti previsti dalla legge n. 218 / 1990 Secondo l' articolo 17 della legge n. 342 / 2000 , le società destinatarie dei conferimenti ivi considerati potevano applicare un' imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell' Irap nella misura del 19 per cento della differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito
dei
conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciuto .
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Come valore
dei
beni si assumeva quello risultante dal bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 342 / 2000. Il costo fiscalmente riconosciuto dei beni era quello risultante a seguito della tassazione con imposta sostitutiva della predetta differenza , a decorrere dall' esercizio successivo all' entrata in vigore del " collegato " .
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Come valore dei beni si assumeva quello risultante dal bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 342 / 2000. Il costo fiscalmente riconosciuto
dei
beni era quello risultante a seguito della tassazione con imposta sostitutiva della predetta differenza , a decorrere dall' esercizio successivo all' entrata in vigore del " collegato " .
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Per lo stesso ammontare si consideravano assoggettati a imposta le riserve o fondi costituiti a fronte
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maggiori valori iscritti in sede di conferimento .
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In luogo dell' imposta sostitutiva del 19 per cento , le società destinatarie
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conferimenti potevano applicare un' imposta sostitutiva in misura pari al 15 per cento ; in tal caso , la differenza assoggettata all' imposta sostitutiva non era fiscalmente riconosciuta nei confronti dell' ente o società conferente ( ma solamente nei confronti della conferitaria ) .
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Le società destinatarie di conferimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 1997 , n. 358 Secondo l' articolo 19 del " collegato " alla Finanziaria 2000 , non richiamato nella norma della legge n. 350 / 2003 , le disposizioni sull' affrancamento delle riserve in sospensione d' imposta derivanti dall' applicazione della legge n. 218 / 1990 erano applicabili anche ai soggetti destinatari
dei
conferimenti previsti dall' articolo 4 , comma 1 , del Dlgs 8.10.1997 , n. 358 , recante norme in materia di riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende , fusione , scissione e permuta di partecipazioni .
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Anche a tale proposito si registrano rilevanti modificazioni nella disciplina generale , atteso che il Dlgs n. 344 / 2003 ha implicitamente abrogato il credito d' imposta in parola , sostituendo , per l' imposizione
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dividendi , il sistema dell' imputazione precedentemente vigente con il sistema dell' esenzione .
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Era comunque affermato o ribadito nel regolamento che : le società destinatarie
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conferimenti previsti dall' articolo 7 , commi 2 e 5 , della legge n. 218 / 1990 , comprese quelle che hanno ricevuto le azioni rivenienti dai conferimenti stessi , nonché le società che hanno effettuato conferimenti ai sensi del citato articolo 7 , comma 5 , potevano applicare le imposte sostitutive dell' Irpeg e dell' Irap previste dagli articoli 17 , commi 1 e 3 , e 18 , comma 1 , della legge n. 342 / 2000 , con riferimento ai beni o alle azioni che erano stati ricevuti a seguito dei conferimenti e che erano ancora posseduti
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regolamento che : le società destinatarie dei conferimenti previsti dall' articolo 7 , commi 2 e 5 , della legge n. 218 / 1990 , comprese quelle che hanno ricevuto le azioni rivenienti dai conferimenti stessi , nonché le società che hanno effettuato conferimenti ai sensi del citato articolo 7 , comma 5 , potevano applicare le imposte sostitutive dell' Irpeg e dell' Irap previste dagli articoli 17 , commi 1 e 3 , e 18 , comma 1 , della legge n. 342 / 2000 , con riferimento ai beni o alle azioni che erano stati ricevuti a seguito
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conferimenti e che erano ancora posseduti alla data del 10.12.2000 se i beni ricevuti dalla società conferitaria a seguito dei conferimenti erano stati conferiti a un' altra società , l' imposta sostitutiva era applicata da tale ultima società l' imposta sostitutiva poteva essere applicata , rispettivamente nella misura del 19 per cento e del 15 per cento , sull' intera differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei conferimenti , risultante dal bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente al 10.12.2000 , e il loro costo fiscalmente riconosciuto alla fine dell' esercizio stesso ai fini dell' applicazione dell' imposta
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n. 218 / 1990 , comprese quelle che hanno ricevuto le azioni rivenienti dai conferimenti stessi , nonché le società che hanno effettuato conferimenti ai sensi del citato articolo 7 , comma 5 , potevano applicare le imposte sostitutive dell' Irpeg e dell' Irap previste dagli articoli 17 , commi 1 e 3 , e 18 , comma 1 , della legge n. 342 / 2000 , con riferimento ai beni o alle azioni che erano stati ricevuti a seguito dei conferimenti e che erano ancora posseduti alla data del 10.12.2000 se i beni ricevuti dalla società conferitaria a seguito
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conferimenti erano stati conferiti a un' altra società , l' imposta sostitutiva era applicata da tale ultima società l' imposta sostitutiva poteva essere applicata , rispettivamente nella misura del 19 per cento e del 15 per cento , sull' intera differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei conferimenti , risultante dal bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente al 10.12.2000 , e il loro costo fiscalmente riconosciuto alla fine dell' esercizio stesso ai fini dell' applicazione dell' imposta sostitutiva , la differenza di cui all' articolo 17 , commi 1 e 3 , della legge n. 342 del
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