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L' acquisto di unità immobiliari con caratteristiche non di lusso da parte di soggetto " prima casa " Si è già detto in premessa che l' unica " dichiarazione " stabilita dal legislatore per l' applicazione dell' aliquota ridotta è quella per l' acquisto di una casa di abitazione con caratteristiche non di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969 e relative pertinenze resa da un privato in possesso
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requisiti stabiliti dalla Tabella A , parte II , voce 21 , allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 , n. 633 che richiama le condizioni di cui alla nota II-bis , art. 1 della Tariffa , parte I , allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 , n. 131. In aggiunta a quanto già precisato in premessa , in questa sede si intende approfondire alcuni aspetti legati al trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicata la casa di abitazione oggetto di compravendita .
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Per godere dell' aliquota ridotta , - come già ricordato - chi acquista deve inoltre " dichiarare " nell' atto notarile o nel contratto preliminare la sussistenza di due condizioni : di non possedere ( cioè " di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge
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diritti di proprietà , usufrutto , uso e abitazione " ) nel medesimo Comune in cui compra , di altra casa di abitazione ; di non possedere ( cioè " di non essere titolare , neppure per quote , anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà , usufrutto , uso abitazione e nuda proprietà " ) altra casa di abitazione per la quale egli stesso , o il coniuge , abbiano usufruito di particolari agevolazioni fiscali ( richiamate dettagliatamente nella nota II-bis ) .
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Per godere dell' aliquota ridotta , - come già ricordato - chi acquista deve inoltre " dichiarare " nell' atto notarile o nel contratto preliminare la sussistenza di due condizioni : di non possedere ( cioè " di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà , usufrutto , uso e abitazione " ) nel medesimo Comune in cui compra , di altra casa di abitazione ; di non possedere ( cioè " di non essere titolare , neppure per quote , anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale
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diritti di proprietà , usufrutto , uso abitazione e nuda proprietà " ) altra casa di abitazione per la quale egli stesso , o il coniuge , abbiano usufruito di particolari agevolazioni fiscali ( richiamate dettagliatamente nella nota II-bis ) .
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In quella occasione , tuttavia , l' Amministrazione non aveva chiarito come la rettifica potesse essere operata oltre il termine
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365 giorni dall' effettuazione dell' operazione , ritenendosi operante il comma 3 del citato art. 26. A questo riguardo parte della dottrina aveva giustamente sottolineato come la rettifica in questione non potesse essere ricondotta alle fattispecie per le quali ricorre il limite temporale di un anno .
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La rettifica della maggior imposta applicata in sede di contratto preliminare per carenza a tale data
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requisiti necessari per usufruire dell' aliquota del 4 % risulta coerente con la disposizione recata dalla nota II-bis ) all' art .
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1 della tariffa , parte prima allegata al testo unico dell' imposta di registro , approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 , n. 131 , alla quale fa riferimento il richiamato n. 21 ) della Tabella A , parte seconda , allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 , atteso che tale disposizione subordina l' applicazione dell' aliquota del 4 % alla sola circostanza che la dichiarazione relativa alla sussistenza
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requisiti necessari per usufruire dell' agevolazione sia resa nell' atto di acquisto e non richiede che tali requisiti sussistano anche al momento del pagamento degli acconti .
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Ciò risulta confermato dal comma 2 della stessa tariffa il quale , nel prevedere che le dichiarazioni relative al possesso
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suddetti requisiti possano essere rese oltre che nell' atto di acquisto , anche in sede di contratto preliminare , ( consentendo pertanto l' applicazione dell' aliquota IVA del 4 % già in tale sede ) , richiede comunque che esse debbano essere riferite al momento in cui si realizza l' effetto traslativo del contratto .
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5 L' appalto / subappalto per la costruzione di unità immobiliari con caratteristiche non di lusso da parte di soggetto " prima casa " oppure commissionate da imprese del settore edilizio o da cooperative edilizie e loro consorzi , anche se a proprietà indivisa Una seconda ipotesi che indirettamente utilizza la normativa dalla nota II-bis appena analizzata , riguarda la costruzione di un' unità immobiliare con caratteristiche non di lusso da parte di un privato in possesso
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requisiti " prima casa " .
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In questo caso il privato , nel commissionare la realizzazione o la parziale realizzazione dell' immobile , è bene che predisponga una " dichiarazione " da consegnare all' impresa appaltatrice in cui si attestino le caratteristiche che l' immobile avrà nel momento in cui verrà completato e il possesso da parte del committente
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requisiti " prima casa " .
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Riguardo alle caratteristiche dell' immobile è , ovvio che nel caso
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cosiddetti " appalti chiavi in mano " le imprese appaltatrici sono perfettamente in grado di verificare se l' immobile avrà , una volta ultimato , le caratteristiche non di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969. Invece , nel caso delle costruzioni cosiddette in economia , soprattutto per le imprese che effettuano i primi lavori ( operazioni di scavo , sbancamento , predisposizione delle strutture portanti ecc .
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L' altro aspetto cui le imprese appaltatrici , prima di fatturare con aliquota ridotta al 4 % , devono prestare la massima attenzione , riguarda la congruenza
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requisiti soggettivi attestati dal dichiarante in base ai lavori effettuati .
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Una fotocopia del permesso di costruire permetterà , inoltre , di verificare l' esistenza del titolo abilitativo ai lavori e la sussistenza
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presupposti oggettivi .
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In base a questo orientamento , pertanto , le imprese a cui vengono commissionati gli appalti potranno fatturare con aliquota ridotta , ovviamente verificando preventivamente la sussistenza
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requisiti oggettivi , la realizzazione di un' unità immobiliare con caratteristiche non di lusso o di un fabbricato " Tupini " .
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In questo caso sarà sufficiente ottenere una copia del permesso di costruire che deve coincidere con quanto dichiarato dal committtente e soprattutto , deve esserci una rispondenza
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lavori commissionati con quelli in essa indicati .
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