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econo04 Poichè gran parte degli interventi sono effettuati da enti locali , dalle Regioni o da Amministrazioni pubbliche delocalizzate , il criterio di selezione dei beneficiari è stato ( e in parte ancora è ) notevolmente differenziato a seconda del Comune ( infatti , queste prestazioni sono in gran parte gestite direttamente o indirettamente dai Comuni ) o , più in generale , dell' ente che eroga il beneficio .
econo04 Più precisamente , l' Isee scaturisce invece dal rapporto tra l' Ise e il numero dei componenti del nucleo familiare in base a una scala di equivalenza stabilita dalla legge .
econo04 Tali meccanismi di calcolo si fondano sulle condizioni economiche della persona , da intendersi come complesso di fattori reddituali e patrimoniali , temperati dal numero dei componenti il nucleo familiare .
econo04 L' Isee è invece il valore Ise rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare .
econo04 Essa prevede parametri legati al numero dei componenti il nucleo familiare e alcune maggiorazioni da applicare in determinati casi ( handicap , invalidità , eccetera ) .
econo04 Conseguentemente , anche dal punto di vita dei controlli " a posteriori " , il settore è caratterizzato da notevoli problematiche , in quanto l' attività di verifica richiede il possesso di specifiche competenze , necessarie per potere sciogliere in maniera corretta i ricorrenti dubbi interpretativi , non solo in tema di composizione del nucleo familiare ma , anche e soprattutto , in ambito tributario .
econo04 2. Il governo è delegato ad emanare , entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge , sentite le competenti commissioni parlamentari e il garante per la protezione dei dati personali , uno o più decreti legislativi per la definizione , con effetto dal 1 luglio 1998 , di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche , nonché di modalità per l' acquisizione delle informazioni e l' effettuazione dei controlli , nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi : a ) determinazione , anche mediante procedura informatica predisposta a cura della presidenza del consiglio dei ministri , della situazione economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituale e patrimoniale del soggetto stesso , dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo carico ai fini Irpef , con possibilità di differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione della loro entità e natura , nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre
econo04 Differenze ulteriori nei criteri di erogazione Benché la disposizione delegata intendesse avviare l' unificazione dei criteri di erogazione delle Psa , di fatto continua a permanere , a livello di leggi primarie , una significativa disomogeneità nei trattamenti , che si amplifica nelle ancor più differenziate regole di attribuzione del beneficio che le Pubbliche amministrazioni adottano .
econo04 2. Il governo è delegato ad emanare , entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge , sentite le competenti commissioni parlamentari e il garante per la protezione dei dati personali , uno o più decreti legislativi per la definizione , con effetto dal 1 luglio 1998 , di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche , nonché di modalità per l' acquisizione delle informazioni e l' effettuazione dei controlli , nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi : a ) determinazione , anche mediante procedura informatica predisposta a cura della presidenza del consiglio dei ministri , della situazione economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituale e patrimoniale del soggetto
econo04 per l' acquisizione delle informazioni e l' effettuazione dei controlli , nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi : a ) determinazione , anche mediante procedura informatica predisposta a cura della presidenza del consiglio dei ministri , della situazione economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituale e patrimoniale del soggetto stesso , dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo carico ai fini Irpef , con possibilità di differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione della loro entità e natura , nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996 , n. 675 e n. 676 ; b ) correlazione dei dati reddituali e patrimoniali con la composizione dell' unità familiare mediante scale di equivalenza ; c ) obbligo per il richiedente la prestazione di fornire preventivamente le informazioni necessarie per la valutazione della situazione economica alla quale è subordinata l' erogazione della prestazione agevolata , nonché di altri dati e notizie rilevanti per i controlli ; d ) possibilità per le amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni , nonché per i comuni e per i centri autorizzati di assistenza fiscale
econo04 a ) determinazione , anche mediante procedura informatica predisposta a cura della presidenza del consiglio dei ministri , della situazione economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituale e patrimoniale del soggetto stesso , dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo carico ai fini Irpef , con possibilità di differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione della loro entità e natura , nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996 , n. 675 e n. 676 ; b ) correlazione dei dati reddituali e patrimoniali con la composizione dell' unità familiare mediante scale di equivalenza ; c ) obbligo per il richiedente la prestazione di fornire preventivamente le informazioni necessarie per la valutazione della situazione economica alla quale è subordinata l' erogazione della prestazione agevolata , nonché di altri dati e notizie rilevanti per i controlli ; d ) possibilità per le amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni , nonché per i comuni e per i centri autorizzati di assistenza fiscale , di rilasciare , tramite collegamento telematico , compatibile con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni ,
econo04 La rarefazione delle risorse determina vieppiù la necessità di individuare specifici elementi soggettivi che consentano di selezionare la platea dei destinatari degli interventi pubblici : in altri termini , coloro che risultano maggiormente bisognosi di ricevere l' aiuto della collettività , in ragione di specifiche condizioni reddituali , patrimoniali e familiari .
econo04 La norma ora menzionata , anche se impone per tutto il settore l' utilizzazione dei due coefficienti espressamente indicati , ossia i coefficienti Ise ( indicatore della situazione economica - Dlgs n. 130 del 3 maggio 2000 ) e Isee ( indicatore della situazione economica equivalente - Dpcm 7 maggio 1999 , n. 221 , modificato dal Dpcm 4 aprile 2001 , n. 242 ) , attribuisce agli enti erogatori una , neppur troppo limitata , autonomia in relazione all' individuazione delle condizioni economiche necessarie per rientrare nel contesto delle prestazioni sociali agevolate : ci si riferisce , in particolare , a modalità integrative di valutazione , con particolare riguardo al concorso delle componenti patrimoniali
econo04 Le prestazioni sociali agevolate in generale L' attuale rivisitazione sui limiti del welfare State , in atto in quasi tutti i Paesi ad avanzata legislazione sociale , passa per una necessaria riduzione dei fondi destinati agli interventi denominati prestazioni sociali agevolate ( Psa)(1 ) .
econo04 dalla data di entrata in vigore della presente legge , sentite le competenti commissioni parlamentari e il garante per la protezione dei dati personali , uno o più decreti legislativi per la definizione , con effetto dal 1 luglio 1998 , di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche , nonché di modalità per l' acquisizione delle informazioni e l' effettuazione dei controlli , nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi : a ) determinazione , anche mediante procedura informatica predisposta a cura della presidenza del consiglio dei ministri , della situazione economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituale e patrimoniale del soggetto stesso , dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo carico ai fini Irpef , con possibilità di differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione della loro entità e natura , nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996 , n. 675 e n. 676 ; b ) correlazione dei dati reddituali e patrimoniali con la composizione dell' unità familiare mediante scale di equivalenza ;
econo04 La differenza fra Ise e Isee è data dal fatto che l' Ise è l' indicatore della situazione economica della famiglia , ed è un valore che si calcola considerando i redditi , i patrimoni mobiliari , i patrimoni immobiliari e sottraendo gli importi dell' affitto e dei mutui .
econo04 A complicare ulteriormente le cose interviene la presenza di eventuali familiari a carico , per ognuno dei quali vengono attribuiti bonus di reddito che , sommati al valore monetario base , determinano l' effettivo limite di reddito da non superare , pena l' esclusione dal beneficio richiesto anche l' azienda per i servizi sanitari , per l' esenzione dal pagamento del ticket , collega l' attribuzione del beneficio al " reddito complessivo " riferito all' anno precedente ( e non al concetto di " reddito dichiarato " ) .
econo04 Questo parametro scaturisce dalla somma dei redditi e del 20 per cento del patrimonio mobiliare e immobiliare di tutto il nucleo familiare .
econo04 Inoltre , distintamente per ogni componente del nucleo familiare , si deve dichiarare : il reddito complessivo risultante dall' ultima dichiarazione dei redditi presentata ai fini Irpef ( modello Cud o modello 730 di ogni componente la famiglia ) , comprensivo di eventuali redditi agrari nel valore determinato ai fini Irap il patrimonio mobiliare al 31 dicembre precedente , ossia la consistenza del patrimonio risultante da depositi e conti correnti bancari e postali , titoli di stato , obbligazioni , certificati di deposito , partecipazioni azionarie , assicurazioni sulla vita riscattabili e simili .
econo04 Il reddito cui fare riferimento è dato dalla somma dei redditi presentati ai fini Irpef dai componenti il nucleo familiare nell' anno 2003 ( rigo RN1 del modello Unico 2004 , ovvero punto 1 del Cud 2004 , ovvero rigo 6 del prospetto di liquidazione dell' Irpef del modello 730-3 ) .
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