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Poichè gran parte degli interventi sono effettuati da enti locali , dalle Regioni o da Amministrazioni pubbliche delocalizzate , il criterio di selezione
dei
beneficiari è stato ( e in parte ancora è ) notevolmente differenziato a seconda del Comune ( infatti , queste prestazioni sono in gran parte gestite direttamente o indirettamente dai Comuni ) o , più in generale , dell' ente che eroga il beneficio .
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Più precisamente , l' Isee scaturisce invece dal rapporto tra l' Ise e il numero
dei
componenti del nucleo familiare in base a una scala di equivalenza stabilita dalla legge .
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Tali meccanismi di calcolo si fondano sulle condizioni economiche della persona , da intendersi come complesso di fattori reddituali e patrimoniali , temperati dal numero
dei
componenti il nucleo familiare .
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L' Isee è invece il valore Ise rapportato al numero
dei
componenti il nucleo familiare .
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Essa prevede parametri legati al numero
dei
componenti il nucleo familiare e alcune maggiorazioni da applicare in determinati casi ( handicap , invalidità , eccetera ) .
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Conseguentemente , anche dal punto di vita
dei
controlli " a posteriori " , il settore è caratterizzato da notevoli problematiche , in quanto l' attività di verifica richiede il possesso di specifiche competenze , necessarie per potere sciogliere in maniera corretta i ricorrenti dubbi interpretativi , non solo in tema di composizione del nucleo familiare ma , anche e soprattutto , in ambito tributario .
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2. Il governo è delegato ad emanare , entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge , sentite le competenti commissioni parlamentari e il garante per la protezione dei dati personali , uno o più decreti legislativi per la definizione , con effetto dal 1 luglio 1998 , di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche , nonché di modalità per l' acquisizione delle informazioni e l' effettuazione
dei
controlli , nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi : a ) determinazione , anche mediante procedura informatica predisposta a cura della presidenza del consiglio dei ministri , della situazione economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituale e patrimoniale del soggetto stesso , dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo carico ai fini Irpef , con possibilità di differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione della loro entità e natura , nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre
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Differenze ulteriori nei criteri di erogazione Benché la disposizione delegata intendesse avviare l' unificazione
dei
criteri di erogazione delle Psa , di fatto continua a permanere , a livello di leggi primarie , una significativa disomogeneità nei trattamenti , che si amplifica nelle ancor più differenziate regole di attribuzione del beneficio che le Pubbliche amministrazioni adottano .
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2. Il governo è delegato ad emanare , entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge , sentite le competenti commissioni parlamentari e il garante per la protezione
dei
dati personali , uno o più decreti legislativi per la definizione , con effetto dal 1 luglio 1998 , di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche , nonché di modalità per l' acquisizione delle informazioni e l' effettuazione dei controlli , nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi : a ) determinazione , anche mediante procedura informatica predisposta a cura della presidenza del consiglio dei ministri , della situazione economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituale e patrimoniale del soggetto
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per l' acquisizione delle informazioni e l' effettuazione dei controlli , nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi : a ) determinazione , anche mediante procedura informatica predisposta a cura della presidenza del consiglio dei ministri , della situazione economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituale e patrimoniale del soggetto stesso , dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo carico ai fini Irpef , con possibilità di differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione della loro entità e natura , nel rispetto della normativa sul trattamento
dei
dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996 , n. 675 e n. 676 ; b ) correlazione dei dati reddituali e patrimoniali con la composizione dell' unità familiare mediante scale di equivalenza ; c ) obbligo per il richiedente la prestazione di fornire preventivamente le informazioni necessarie per la valutazione della situazione economica alla quale è subordinata l' erogazione della prestazione agevolata , nonché di altri dati e notizie rilevanti per i controlli ; d ) possibilità per le amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni , nonché per i comuni e per i centri autorizzati di assistenza fiscale
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a ) determinazione , anche mediante procedura informatica predisposta a cura della presidenza del consiglio dei ministri , della situazione economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituale e patrimoniale del soggetto stesso , dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo carico ai fini Irpef , con possibilità di differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione della loro entità e natura , nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996 , n. 675 e n. 676 ; b ) correlazione
dei
dati reddituali e patrimoniali con la composizione dell' unità familiare mediante scale di equivalenza ; c ) obbligo per il richiedente la prestazione di fornire preventivamente le informazioni necessarie per la valutazione della situazione economica alla quale è subordinata l' erogazione della prestazione agevolata , nonché di altri dati e notizie rilevanti per i controlli ; d ) possibilità per le amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni , nonché per i comuni e per i centri autorizzati di assistenza fiscale , di rilasciare , tramite collegamento telematico , compatibile con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni ,
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La rarefazione delle risorse determina vieppiù la necessità di individuare specifici elementi soggettivi che consentano di selezionare la platea
dei
destinatari degli interventi pubblici : in altri termini , coloro che risultano maggiormente bisognosi di ricevere l' aiuto della collettività , in ragione di specifiche condizioni reddituali , patrimoniali e familiari .
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La norma ora menzionata , anche se impone per tutto il settore l' utilizzazione
dei
due coefficienti espressamente indicati , ossia i coefficienti Ise ( indicatore della situazione economica - Dlgs n. 130 del 3 maggio 2000 ) e Isee ( indicatore della situazione economica equivalente - Dpcm 7 maggio 1999 , n. 221 , modificato dal Dpcm 4 aprile 2001 , n. 242 ) , attribuisce agli enti erogatori una , neppur troppo limitata , autonomia in relazione all' individuazione delle condizioni economiche necessarie per rientrare nel contesto delle prestazioni sociali agevolate : ci si riferisce , in particolare , a modalità integrative di valutazione , con particolare riguardo al concorso delle componenti patrimoniali
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Le prestazioni sociali agevolate in generale L' attuale rivisitazione sui limiti del welfare State , in atto in quasi tutti i Paesi ad avanzata legislazione sociale , passa per una necessaria riduzione
dei
fondi destinati agli interventi denominati prestazioni sociali agevolate ( Psa)(1 ) .
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dalla data di entrata in vigore della presente legge , sentite le competenti commissioni parlamentari e il garante per la protezione dei dati personali , uno o più decreti legislativi per la definizione , con effetto dal 1 luglio 1998 , di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche , nonché di modalità per l' acquisizione delle informazioni e l' effettuazione dei controlli , nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi : a ) determinazione , anche mediante procedura informatica predisposta a cura della presidenza del consiglio
dei
ministri , della situazione economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituale e patrimoniale del soggetto stesso , dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo carico ai fini Irpef , con possibilità di differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione della loro entità e natura , nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996 , n. 675 e n. 676 ; b ) correlazione dei dati reddituali e patrimoniali con la composizione dell' unità familiare mediante scale di equivalenza ;
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La differenza fra Ise e Isee è data dal fatto che l' Ise è l' indicatore della situazione economica della famiglia , ed è un valore che si calcola considerando i redditi , i patrimoni mobiliari , i patrimoni immobiliari e sottraendo gli importi dell' affitto e
dei
mutui .
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A complicare ulteriormente le cose interviene la presenza di eventuali familiari a carico , per ognuno
dei
quali vengono attribuiti bonus di reddito che , sommati al valore monetario base , determinano l' effettivo limite di reddito da non superare , pena l' esclusione dal beneficio richiesto anche l' azienda per i servizi sanitari , per l' esenzione dal pagamento del ticket , collega l' attribuzione del beneficio al " reddito complessivo " riferito all' anno precedente ( e non al concetto di " reddito dichiarato " ) .
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Questo parametro scaturisce dalla somma
dei
redditi e del 20 per cento del patrimonio mobiliare e immobiliare di tutto il nucleo familiare .
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Inoltre , distintamente per ogni componente del nucleo familiare , si deve dichiarare : il reddito complessivo risultante dall' ultima dichiarazione
dei
redditi presentata ai fini Irpef ( modello Cud o modello 730 di ogni componente la famiglia ) , comprensivo di eventuali redditi agrari nel valore determinato ai fini Irap il patrimonio mobiliare al 31 dicembre precedente , ossia la consistenza del patrimonio risultante da depositi e conti correnti bancari e postali , titoli di stato , obbligazioni , certificati di deposito , partecipazioni azionarie , assicurazioni sulla vita riscattabili e simili .
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Il reddito cui fare riferimento è dato dalla somma
dei
redditi presentati ai fini Irpef dai componenti il nucleo familiare nell' anno 2003 ( rigo RN1 del modello Unico 2004 , ovvero punto 1 del Cud 2004 , ovvero rigo 6 del prospetto di liquidazione dell' Irpef del modello 730-3 ) .
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