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17 , comma 7 della LR 56 / 77 prevede termini temporali precisi per la pubblicazione della variante adottata e per il conseguente deposito delle osservazioni da parte
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soggetti interessati .
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Pertanto anche la Provincia , portatrice di interessi sull' uso del territorio , può formulare al Comune osservazioni che esulano dal parere di competenza richiesto dalla LR 56 / 77 , art. 17 , comma 7. Tale opportunità risulta strettamente vincolata alla tempestiva trasmissione degli atti da parte del Comune , dopo l' adozione della variante : è evidente che nell' ambito di un rapporto di collaborazione tra le Amministrazioni
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Comuni e della Provincia , anche al fine di cogliere appieno la filosofia del provvedimento legislativo , volto al conseguimento di una pianificazione e programmazione urbanistico-territoriale integrata , il Comune deve mettere l' Amministrazione provinciale nelle condizioni di poter esprimere eventuali osservazioni entro il termine previsto dei 30 giorni dalla data di pubblicazione della variante , indipendentemente dall' iter procedurale previsto dall' art .
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osservazioni che esulano dal parere di competenza richiesto dalla LR 56 / 77 , art. 17 , comma 7. Tale opportunità risulta strettamente vincolata alla tempestiva trasmissione degli atti da parte del Comune , dopo l' adozione della variante : è evidente che nell' ambito di un rapporto di collaborazione tra le Amministrazioni dei Comuni e della Provincia , anche al fine di cogliere appieno la filosofia del provvedimento legislativo , volto al conseguimento di una pianificazione e programmazione urbanistico-territoriale integrata , il Comune deve mettere l' Amministrazione provinciale nelle condizioni di poter esprimere eventuali osservazioni entro il termine previsto
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30 giorni dalla data di pubblicazione della variante , indipendentemente dall' iter procedurale previsto dall' art .
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9 bis , LR 56 / 77 " Dissesti e calamità naturali " , non rientra nel novero
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" progetti sovracomunali approvati " , nè è assimilabile ad uno stralcio di PTP , e pertanto la Provincia non può esprimere il parere di propria competenza rispetto ai contenuti del provvedimento stesso .
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In questa logica spetta pertanto al Comune garantire e certificare che la variante adottata risponda ai requisiti richiesti dal sunnominato comma 7 , in quanto è il Consiglio Comunale , in sede di adozione , a garantire la congruità rispetto alla norma di Legge ; spetta inoltre al Comune verificare le percentuali di incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità , nonché l' eventuale superamento
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limiti ammessi , mediante l' adozione di più varianti parziali successive , ( nel qual caso la procedura prevista al comma 7 , art. 17 , non può trovare applicazione ) , anche in virtù del fatto che i poteri di approvazione delle varianti sono di competenza del Consiglio Comunale .
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Pertanto , all' Amministrazione provinciale dovrà essere trasmessa copia della seguente documentazione : A ) Documenti di carattere amministrativo : - Deliberazione di adozione del Consiglio comunale , i cui estremi devono essere riportati su ogni elaborato tecnico , contenente l' elenco degli elaborati adottati ; - le firme del Sindaco , del Segretario Comunale , del Progettista ( con timbro professionale ) , e del Responsabile del Procedimento , su ogni elaborato tecnico ; - Parere della Direzione Regionale
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Servizi Tecnici di Prevenzione , ai sensi dell' art .
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Nel caso si tratti di variante normativa , deve essere fornito , relativamente agli articoli interessati dalla variante , apposito elaborato riportante : il testo originale , le modifiche apportate , il testo integrato ; - Illustrazione , nella Relazione ,
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progetti sovracomunali approvati ( per progetti approvati si intendono quelli che lo sono almeno a livello preliminare o che costituiscono oggetto di accordi di programma o di altri atti di concertazione similari ) , che esplichino la loro valenza nell' ambito della variante proposta ; - Relazione geologico-tecnica , e i relativi elaborati cartografici , con riferimento alle aree oggetto di variante , qualora interessate da nuovi o opere All' arrivo della documentazione del Comune , con la quale si richiede l' espressione del parere della Provincia sulla variante trasmessa , l' ufficio istruttore provvederà ad inviare al Comune interessato
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Dal giorno successivo la data di ricevimento decorrono i 45 giorni previsti dalla legge per esprimere , da parte della Provincia , il parere di competenza : la stessa nota dovrà indicare il giorno di di termine 3.2
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formali .
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Alla Provincia sono concessi 45 giorni per l' espressione del parere di competenza : tale termine potrà essere interrotto una sola volta ai sensi della L. 241 / 90 , qualora la documentazione trasmessa dal Comune a seguito dell' istruttoria svolta dal responsabile del procedimento risulti carente , tanto da violare disposizioni normative o da impedire la piena conoscenza
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contenuti della variante stessa .
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Nei casi sopra esposti , la variante è da ritenersi " non accoglibile " per la carenza della documentazione ritenuta essenziale : tale " non accoglimento " sarà formalmente comunicato al Comune prima della scadenza
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termini previsti dalla legge .
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parziali , anche in virtù del fatto che essa non è titolare di poteri di approvazione delle stesse , che sono di competenza del Consiglio Comunale ; 2 ) la verifica che la variante presentata risponda ai requisiti richiesti dal sunnominato comma 7 , in quanto è il Consiglio Comunale , in sede di adozione della stessa , a garantire la congruità rispetto alla norma di Legge ; 3 ) la verifica delle percentuali di incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità , la quantificazione delle aree a servizi oggetto di modifica , nonché la verifica del superamento
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limiti stessi , mediante l' adozione di più varianti parziali successive da parte dei Comuni .
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di approvazione delle stesse , che sono di competenza del Consiglio Comunale ; 2 ) la verifica che la variante presentata risponda ai requisiti richiesti dal sunnominato comma 7 , in quanto è il Consiglio Comunale , in sede di adozione della stessa , a garantire la congruità rispetto alla norma di Legge ; 3 ) la verifica delle percentuali di incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità , la quantificazione delle aree a servizi oggetto di modifica , nonché la verifica del superamento dei limiti stessi , mediante l' adozione di più varianti parziali successive da parte
dei
Comuni .
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Pertanto , si precisa che la verifica di compatibilità di cui sopra , prescinde da ogni valutazione circa il rispetto
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criteri e degli indirizzi regionali di cui alla DCR sopra riportata , applicati dal Comune nell' adeguamento del proprio PRG : la competenza dell' Amministrazione Provinciale riguarda unicamente la verifica di compatibilità della variante con il PTP e i progetti sovracomunali approvati .
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La legge di che trattasi prevede anche la possibilità della formazione del silenzio assenso se , entro 45 giorni , la Provincia non esprime il proprio parere : qualora si verificasse la decorrenza
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termini previsti , la Deliberazione di approvazione definitiva della variante , da parte del Consiglio Comunale , dovrà dare atto dell' intervenuto silenzio assenso .
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Pertanto , oltre alla Deliberazione di approvazione dovranno essere inviati tutti i documenti che illustrano gli aggiornamenti cartografici e normativi , anche ai fini dell' indispensabile aggiornamento della " mosaicatura "
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Piani Regolatori , nell' ambito dell' Osservatorio Urbanistico del SITA Provinciale .
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