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buroc15 Pertanto , in considerazione del fatto che tutta la documentazione è comunque a disposizione del pubblico presso le autorità competenti , che allo scopo già la legge regionale ha istituito un apposito ufficio con la finalità di consentire la partecipazione dei cittadini al procedimento e che il decreto legislativo ha ulteriormente incrementato le garanzie partecipative disponendo il deposito integrale del progetto presso ogni comune interessato dall' opera , si reputa che attenga alla discrezionalità delle autorità competenti la scelta della documentazione istruttoria da diffondere sul proprio sito istituzionale .
buroc15 Relativamente alla pubblicazione dell' avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati , si ritiene compatibile con la normativa nazionale il mantenimento dell' adempimento in capo all' autorità competente che , oltre a provvedere nelle forme di pubblicità ordinaria da essa previste , come disposto dall' articolo 10 , comma 2 della l.r. 40 / 1998 , disporrà la pubblicazione di analogo avviso anche presso l' albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati , come richiesto dall' articolo 20 , comma 2 del d. lgs .
buroc15 2. Fase di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ( articolo 11 della l.r. 40 / 1998 e articolo 21 del d. lgs .
buroc15 152 / 2006 ) In ordine alla fase di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale , in virtù di quanto disposto dall' articolo 21 del d. lgs .
buroc15 A sua volta il comma 9 dell' articolo 12 della l.r. 40 / 1998 dispone che il provvedimento con cui l' autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale ha efficacia " ai fini dell' inizio dei lavori " per la durata definita dal provvedimento stesso e , comunque , per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto .
buroc15 152 / 2006 , l' autorità competente , valutata l' entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente all' applicazione della sanzione , " dispone " la sospensione dei lavori e " può " disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile .
buroc15 I due termini paiono tra loro compatibili , atteso che i medesimi si riferiscono a due fattispecie tra loro diverse e precisamente l' uno per l' inizio dei lavori e l' altro alla conclusione dei medesimi .
buroc15 Per lo stesso motivo , si ritiene non applicabile l' articolo 21 , comma 2 della l.r. 40 / 1998 per la parte in cui è previsto in capo all' autorità competente l' obbligo di disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile , nei casi di interventi ed opere realizzati senza l' effettuazione della procedura di VIA .
buroc15 152 / 2006 , l' autorità competente , valutata l' entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente all' applicazione della sanzione , " dispone " la sospensione dei lavori e " può " disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile .
buroc15 I due termini paiono tra loro compatibili , atteso che i medesimi si riferiscono a due fattispecie tra loro diverse e precisamente l' uno per l' inizio dei lavori e l' altro alla conclusione dei medesimi .
buroc15 La disposizione del decreto legislativo che impone la diffusione delle informazioni attinenti al procedimento non esonera infatti l' Amministrazione dall' osservanza dei principi generali di necessità , pertinenza e non eccedenza , soprattutto in relazione a quei procedimenti che necessitano di particolari cautele nella diffusione delle soluzioni progettuali ( ad es .
buroc15 10 della l.r. 40 / 1998. La scelta di non prolungare ulteriormente i termini istruttori , si ritiene , infatti , maggiormente rispondente alla ratio di razionalizzazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi che informa l' indirizzo legislativo più recente , coerentemente , inoltre , con lo spirito delle direttive comunitarie in materia di VIA , che delineano un procedimento di verifica " minimale " , per incentrare nella fase di valutazione il procedimento per eccellenza .
buroc15 Poiché , peraltro , su alcuni specifici aspetti procedurali esistono alcune differenze tra la legislazione nazionale e quella regionale , che meritano un opportuno approfondimento , nelle more della approvazione di specifiche modifiche alla legge regionale 40 / 1998 , si ritiene necessario emanare , ai sensi dell' articolo 3 , comma 1 , lettera e ) della l.r. 44 / 2000 , l' allegato atto di indirizzo e coordinamento volto a garantire una corretta gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla valutazione di impatto ambientale .
buroc15 Poiché , peraltro , su alcuni specifici aspetti procedurali esistono alcune differenze tra la legislazione nazionale e quella regionale , che meritano un opportuno approfondimento , nelle more della approvazione di specifiche modifiche alla legge regionale 40 / 1998 , si ritiene necessario emanare , ai sensi dell' articolo 3 , comma 1 , lettera e ) della l.r. 44 / 2000 , il presente atto di indirizzo e coordinamento , volto a garantire una corretta gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla valutazione di impatto ambientale .
buroc15 Attualmente , infatti , risultano da sottoporre alla fase di verifica le modifiche o estensioni di progetti di cui agli allegati A1 , A2 , B1 , B2 o B3 alla l.r. 40 / 1998 già autorizzati , realizzati o in fase di realizzazione , che possono avere notevoli ripercussioni negative sull' ambiente , mentre è sottoposta direttamente alla fase di valutazione ogni modifica o estensione dei progetti elencati negli allegati A1 o A2 alla l.r. 40 / 1998 , ove la modifica o l' estensione di per sé siano conformi agli eventuali limiti stabiliti nei medesimi allegati A. INCOMPATIBILITÀ ASSOLUTA CON IL RAPPORTO DI LAVORO A.1 ) Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione superiore al 50 % di quella a tempo pieno non può in nessun caso : esercitare , in nessuna misura e qualità , attività di tipo commerciale , industriale o professionale autonomo ; instaurare altri rapporti di impiego , sia alle dipendenze di enti
buroc15 Un' interpretazione letterale della norma condurrebbe , infatti , ad un pesantissimo aggravio economico per gli Enti , nonché alla concreta impossibilità tecnica di rendere disponibili on-line l' universalità dei progetti sottoposti alla fase di valutazione della procedura di VIA .
buroc15 ( B.U. n. 11 del 19 marzo 2009 ) Il decreto legislativo 16 gennaio 2008 , n. 4 , entrato in vigore il 13 febbraio 2008 , ha sostituito integralmente la Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 , n. 152 ( Norme in materia ambientale ) , inerente , tra le altre , le procedure per la valutazione dell' impatto ambientale ( VIA ) , unitamente ai relativi allegati contenenti , in particolare , gli elenchi dei progetti sottoposti alle procedure di VIA di competenza delle Regioni .
buroc15 152 / 2006. Il 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il decreto legislativo 16 gennaio 2008 , n. 4 , che ha sostituito integralmente la Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006 , n. 152 ( Norme in materia ambientale ) , inerente , tra le altre , le procedure per la valutazione dell' impatto ambientale ( VIA ) , unitamente ai relativi allegati contenenti , in particolare , gli elenchi dei progetti sottoposti alle procedure di VIA di competenza delle Regioni .
buroc15 152 / 2006 , inerente l' annullabilità per violazione di legge dei provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale , poiché la materia pare riservata alla legislazione statale esclusiva e quindi non pare residuare sul punto la possibilità di disporre diversamente da parte del legislatore regionale , si ritiene opportuno precisare che , allo stato attuale , la nullità prevista dall' articolo 21 , comma 1 della l.r. 40 / 1998 per gli atti adottati in violazione delle disposizioni concernenti la procedura di VIA debba ritenersi superata dalla sopravvenuta normativa statale e quindi inapplicabile .
buroc15 152 / 2006 prevede un termine di sessanta giorni per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico , a decorrere dalla pubblicazione dell' avviso di avvenuto deposito degli elaborati da parte del proponente , a fronte dei quarantacinque giorni disposti dall' articolo 14 , comma 1 della l.r. 40 / 1998. In merito , analogamente a quanto sopra indicato per la fase di verifica , si ritiene debba farsi riferimento al termine di sessanta giorni previsto dal decreto legislativo .
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