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B - Con riguardo alle regioni , il controllo delle sezioni regionali potrebbe essere reso più incisivo , nella promozione della regolarità contabile e finanziaria e nella funzione strumentale diretta a favore dei consigli regionali , con la previsione da parte del legislatore statale - con norma di principio nell' esercizio del coordinamento sulla finanza pubblica e dell ' armonizzazione
dei
bilanci - dell' inserimento , temporale e funzionale , del referto sull' esito del controllo nel processo di bilancio regionale ( a somiglianza di quanto avviene per la parifica del rendiconto generale dello Stato ) .
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Le modalità attraverso le quali tale collaborazione può realizzarsi non sono dalla legge tipizzate e possono , in teoria , consistere in un' ampia gamma di attività , che vanno da referti su temi specifici e dalla richiesta di audizione di magistrati della sezione presso il consiglio e le sue articolazioni interne fino alla previsione di forme di certificazione della affidabilità
dei
bilanci .
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Nella stessa audizione , con riguardo ai minori enti locali , avevo anche espresso preoccupazione per il fatto che fosse venuta meno , dopo l ' abolizione degli organi regionali di controllo , qualsiasi forma di controllo esterno sui bilanci , nonostante l' indubbio collegamento tra finanza locale e statale e l' interesse generale al rispetto delle regole contabili e all' equilibrio
dei
bilanci .
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C - Con riguardo agli enti locali e alle regioni , si presentano come essenziali per un proficuo esercizio dei controlli : 1 ) l' armonizzazione dei bilanci pubblici , stante l' attuale sensibile difformità nell' impostazione
dei
bilanci degli enti territoriali , che è di ostacolo alla raffrontabilità e significatività dei dati contabili ; condizione questa indispensabile ai fini del controllo gestionale e finanziario , dell' attuazione degli interventi perequativi e solidaristici previsti dalla Costituzione e , infine , della verifica del rispetto dei vincoli comunitari ; 2 ) il potenziamento delle strutture organizzative della Corte dei conti , rimaste a livelli assolutamente inadeguati , sul piano quantitativo e funzionale , a fronte delle nuove e più impegnative attribuzioni e delle diverse professionalità richieste .
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C - Con riguardo agli enti locali e alle regioni , si presentano come essenziali per un proficuo esercizio dei controlli : 1 ) l' armonizzazione
dei
bilanci pubblici , stante l' attuale sensibile difformità nell' impostazione dei bilanci degli enti territoriali , che è di ostacolo alla raffrontabilità e significatività dei dati contabili ; condizione questa indispensabile ai fini del controllo gestionale e finanziario , dell' attuazione degli interventi perequativi e solidaristici previsti dalla Costituzione e , infine , della verifica del rispetto dei vincoli comunitari ; 2 ) il potenziamento delle strutture organizzative della Corte dei conti , rimaste a livelli assolutamente inadeguati , sul piano quantitativo e funzionale , a fronte delle nuove e più impegnative attribuzioni e delle diverse professionalità richieste .
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A - Con riguardo agli enti locali , l' annunciata revisione del loro ordinamento , dovrebbe fornire l' occasione : 1 ) per raccordare il nuovo controllo sui bilanci con quello sugli organi , al fine di introdurre misure sanzionatorie alle più gravi irregolarità contabili , ( a somiglianza di quanto già previsto per la mancata approvazione del bilancio ) ; 2 ) per rafforzare ( o introdurre ) la professionalità e l' indipendenza
dei
componenti ( o dell' unico titolare ) dell' organo di revisione , attraverso rinnovate modalità di nomina , che escludano ogni forma di scelta fiduciaria e di lottizzazione ; 3 ) per introdurre l' obbligo per gli enti di maggiori dimensioni di adottare la contabilità economica e redigere il bilancio consolidato al fine di consentire - a fronte del diffondersi del fenomeno dell' esternalizzazione dei servizi e della loro gestione attraverso società partecipate - l' integrazione dei conti e l' accertamento della reale situazione finanziaria dell' ente .
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La Corte , con deliberazioni della Sezione delle autonomie del 27 aprile 2006 , ha provveduto ad adottare le linee guida cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria
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comuni , delle province e delle Asl nelle proprie relazioni alle sezioni regionali di controllo sul bilancio preventivo 2006 ( comuni e province ) e sul bilancio d' esercizio 2005 ( enti del SSN ) .
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B - Con riguardo alle regioni , il controllo delle sezioni regionali potrebbe essere reso più incisivo , nella promozione della regolarità contabile e finanziaria e nella funzione strumentale diretta a favore
dei
consigli regionali , con la previsione da parte del legislatore statale - con norma di principio nell' esercizio del coordinamento sulla finanza pubblica e dell ' armonizzazione dei bilanci - dell' inserimento , temporale e funzionale , del referto sull' esito del controllo nel processo di bilancio regionale ( a somiglianza di quanto avviene per la parifica del rendiconto generale dello Stato ) .
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La scelta del modello unitario di controllo ha anche ottenuto l' indispensabile avallo della Corte costituzionale , secondo la quale autorità di controllo espressione degli ordinamenti regionali non potrebbero occupare " l' ambito del controllo che , ai fini di coordinamento dell' intera finanza pubblica anche con riguardo al rispetto dei vincoli comunitari , soltanto le sezioni regionali della Corte
dei
conti , in quanto componenti dell' unitario sistema di controlli esercitati dalla stessa Corte nel suo complesso , possono perseguire " ( Corte cost .
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C - Con riguardo agli enti locali e alle regioni , si presentano come essenziali per un proficuo esercizio dei controlli : 1 ) l' armonizzazione dei bilanci pubblici , stante l' attuale sensibile difformità nell' impostazione dei bilanci degli enti territoriali , che è di ostacolo alla raffrontabilità e significatività dei dati contabili ; condizione questa indispensabile ai fini del controllo gestionale e finanziario , dell' attuazione degli interventi perequativi e solidaristici previsti dalla Costituzione e , infine , della verifica del rispetto dei vincoli comunitari ; 2 ) il potenziamento delle strutture organizzative della Corte
dei
conti , rimaste a livelli assolutamente inadeguati , sul piano quantitativo e funzionale , a fronte delle nuove e più impegnative attribuzioni e delle diverse professionalità richieste .
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Il contributo a questa indagine richiesto al presidente della Corte
dei
conti credo che abbia come preminente motivazione quella di acquisire le sue valutazioni sullo stato di attuazione della riforma costituzionale nella materia dei controlli .
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già previsto per la mancata approvazione del bilancio ) ; 2 ) per rafforzare ( o introdurre ) la professionalità e l' indipendenza dei componenti ( o dell' unico titolare ) dell' organo di revisione , attraverso rinnovate modalità di nomina , che escludano ogni forma di scelta fiduciaria e di lottizzazione ; 3 ) per introdurre l' obbligo per gli enti di maggiori dimensioni di adottare la contabilità economica e redigere il bilancio consolidato al fine di consentire - a fronte del diffondersi del fenomeno dell' esternalizzazione dei servizi e della loro gestione attraverso società partecipate - l' integrazione
dei
conti e l' accertamento della reale situazione finanziaria dell' ente .
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Si prevede , inoltre , l' istituzione in ogni capoluogo di regione di una sezione della Corte
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conti per il controllo , con finalità collaborativa , della gestione amministrativa e finanziaria di tutti gli enti territoriali , con referto agli organi rappresentativi delle rispettive collettività locali in ordine al conseguimento degli obiettivi programmatici e alle modalità dell' azione svolta .
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A tale fine è stata istituita - nell' esercizio del potere regolamentare riconosciuto dalla legge alla Corte
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conti per quanto attiene alla organizzazione dei suoi uffici - un' apposita " sezione delle autonomie " , presieduta dal presidente della Corte e composta da tutti i presidenti delle sezioni regionali di controllo .
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Va segnalata , in primo luogo , la legge n. 131 del 2003 ( art. 7 , commi 7 , 8 e 9 ) , la cui disciplina - approvata anche dall' allora minoranza parlamentare - attribuisce alla Corte
dei
conti un controllo finanziario , rivolto ad assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio , anche in relazione ai vincoli discendenti dall' appartenenza all' Unione europea , ed un controllo più strettamente gestionale , di carattere collaborativo con le Amministrazioni controllate per il conseguimento degli obiettivi programmatici ed ottimali livelli di efficienza ed economicità della gestione .
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Quanto al controllo di natura finanziaria , la legge conferma , in primo luogo , il disegno di una Corte
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conti unitaria , cui , ai fini del coordinamento di tutta la finanza pubblica , è affidato il compito di riferire al Parlamento sul rispetto complessivo degli equilibri di bilancio da parte di tutti gli enti di autonomia , con particolare riguardo ai vincoli di derivazione comunitaria .
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Il contributo a questa indagine richiesto al presidente della Corte dei conti credo che abbia come preminente motivazione quella di acquisire le sue valutazioni sullo stato di attuazione della riforma costituzionale nella materia
dei
controlli .
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C - Con riguardo agli enti locali e alle regioni , si presentano come essenziali per un proficuo esercizio
dei
controlli : 1 ) l' armonizzazione dei bilanci pubblici , stante l' attuale sensibile difformità nell' impostazione dei bilanci degli enti territoriali , che è di ostacolo alla raffrontabilità e significatività dei dati contabili ; condizione questa indispensabile ai fini del controllo gestionale e finanziario , dell' attuazione degli interventi perequativi e solidaristici previsti dalla Costituzione e , infine , della verifica del rispetto dei vincoli comunitari ; 2 ) il potenziamento delle strutture organizzative della Corte dei conti , rimaste a livelli assolutamente inadeguati , sul piano quantitativo e funzionale , a fronte delle nuove e più impegnative attribuzioni
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2.2 - Il quadro normativo
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controlli della Corte sulle autonomie , delineato dalla legge 131 è stato integrato e completato dalla legge finanziaria 2006 ( commi 166-170 ) , con riguardo al controllo di regolarità contabile sui minori enti locali , reso possibile in forma generalizzata attraverso la previsione della collaborazione degli organi interni di revisione contabile degli stessi enti .
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Nell' ambito della funzione di coordinamento svolta dalla nuova sezione vanno ricordate le delibere con le quali sono stati approvati gli indirizzi e i criteri generali per l' attività di referto finanziario annuale sul rendiconto delle regioni e sono state individuate e regolamentate alcune indagini di carattere comparativo su questioni comuni , nonché le linee guida per il coordinamento delle metodologie finalizzate alle rilevazioni sul funzionamento
dei
controlli interni di regioni e enti locali .
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