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buroc34 |
Il diritto a mantenere il segreto sulla fonte delle notizie ( ribadito , in materia di dati personali , dal Garante della Privacy con provvedimento in
data
30.3.2005 ) consente , per di più , al giornalista di non svelare eventuali abusi e violazioni di legge perpetrati dagli stessi magistrati , dalla polizia giudiziaria ovvero dai difensori degli indagati ( magari allo scopo , quanto a questi ultimi , di porre un qualche ostacolo alle indagini , anche mediante il clamore suscitato dalla pubblicazione degli atti ) .
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buroc34 |
Né dovrebbe sottacersi , quanto alle stesse persone indagate , che con deliberazione in
data
8.11.2004 il Garante ebbe a stabilire che i nomi degli indagati e degli arrestati possono essere resi noti , ma il giornalista deve valutare con cautela i giudizi sulle persone indagate nei primi passi dell' indagine e la stessa necessità di divulgare subito le generalità complete di chi si trova interessato da una indagine ancora in fase iniziale .
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CorDIC
Corpora Didattici Italiani di Confronto