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buroc08 L' anno duemilaotto , addì ventidue del mese di dicembre , in Vercelli , nella Sala delle Tarsìe del Palazzo Provinciale , a seguito dell' avviso di convocazione in data 16 dicembre 2008 , n.  0081595 / 000 , diramato ai sensi della vigente normativa , alle ore 15,00 , si è riunito il Consiglio Provinciale che è così composto : Il Presidente del Consiglio Arch .
buroc08 13.12.1997 n. 446 ha attribuito alle Province la facoltà di istituire l' imposta provinciale sulle formalità di trascrizione , iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico ; in data 29.09.1998 , con delibera n. 356 , il Consiglio Provinciale ha istituito l' imposta provinciale di trascrizione al P.R.A. ( I.P.T. ) ed ha adottato il relativo regolamento , ai sensi del succitato art. 56 , comma 2 , del D.Lgs .
buroc08 4 ) Le variazioni tariffarie annuali , in aumento o diminuzione , si riferiscono alle immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla loro decorrenza e , qualora esse siano deliberate con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal comma successivo , operano dalla data della notifica stessa e comunque , in applicazione dell' art .
buroc08 5 ) La Provincia notifica , entro 10 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione delle tariffe , copia autentica della deliberazione delle misure dell' imposta al P.R.A. ed all' Ente incaricato della riscossione per gli adempimenti di competenza ( commi 3 e 4 , art. 56 , D.Lgs .
buroc08 1. La vigente normativa prevede attualmente che l' imposta suppletiva e i rimborsi debbano essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita , ai sensi dell' art .
buroc08 4 ) La Provincia notifica , entro 10 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione delle tariffe , copia autentica della deliberazione delle misure dell' imposta al P.R.A. ed all' Ente incaricato della riscossione per gli adempimenti di competenza ( commi 3 e 4 , art. 56 , D.Lgs .
buroc08 1. La vigente normativa prevede attualmente che l' imposta suppletiva e i rimborsi debbano essere richiesti nel termine di cinque anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita , ai sensi dell' art .
buroc08 472 / 97 , introdotte dal D.L. 185 / 2008 da convertire in legge Dato atto che , in data 17.12.2008 , la 1° Commissione Consiliare ha esaminato il presente atto .
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