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In particolare , l' ostentata indignazione di numerosi esponenti politici ha investito le modalità di utilizzazione e pubblicizzazione di quel delicatissimo strumento d' indagine che è rappresentato dall' intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche , regolato
dal
Codice di Procedura Penale .
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Le norme Come è noto , l' intercettazione è consentita , previa autorizzazione concessa con decreto motivato al P.M.
dal
G.I.P. , solo in relazione a ben delimitate gravi ipotesi delittuose ( analiticamente indicate dall' art .
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114 c.p.p. ( che disciplina il divieto di pubblicazione degli atti coperti da segreto ovvero di quelli non più coperti da segreto , consentendo invece la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti
dal
segreto ) , 115 c.p.p. ( che , in aggiunta alla sanzione penale , impone la trasmissione degli atti all' organo titolare del potere di instaurare l' azione disciplinare ) e 329 c.p.p. ( che indica quali sono gli atti coperti da segreto , prevedendo la ulteriore possibilità per il P.M. della secretazione in caso di necessità d' indagine ) .
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Il Garante , nell' ipotesi accertata di violazioni del Codice della Privacy ( e del Codice Deontologico ) , può adottare una serie di misure che varia
dal
blocco al divieto totale o parziale del trattamento ( art. 143 ) , che può essere preceduta dalla prescrizione , anche d' ufficio , di ogni cautela opportuna ( ivi compreso il divieto o il blocco del trattamento dei dati : art. 154 ) .
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I diritti sanciti
dal
Codice della Privacy possono , naturalmente , essere fatti valere in via alternativa anche davanti all' autorità giudiziaria ( art. 145 ) .
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delle intercettazioni negli ultimi 7 anni è stato notevole : se nell' anno 2001 i telefoni intercettati erano 32.000 circa , nel 2002 sono diventati 45.000 , nel 2003 quasi 78.000 , nel 2004 quasi 93.000 , nel 2005 oltre 107.000 , con un ulteriore incremento nell' ultimo biennio sino a giungere al numero di 112.623 nell' anno 2007. La spesa complessiva nel periodo 2001 / 2007 è stata di euro 1.600.000.000,00 e ha raggiunto la somma di euro 224.000.000,00 nel 2007 , pari a poco meno del 3 % del Bilancio del Ministero della Giustizia ( percentuale ben diversa
dal
33,3 % erroneamente indicato dall' attuale Guardasigilli ) .
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A titolo puramente esemplificativo , possono essere segnalati i seguenti dati : - i costi delle indagini variano in relazione alle tariffe praticate dalle società private che , non avendo lo Stato strutture adeguate , si occupano della materiale attività di intercettazione , in assenza di una normativa destinata a calmierare e unificare questo ricco mercato ; - il costo apparentemente notevole di una singola inchiesta , può essere ampiamente coperto se non addirittura superato
dal
denaro recuperato attraverso le successive fasi processuali ( nel citato caso delle intercettazioni che hanno sconvolto il mondo bancario , la spesa di circa euro 7.900.000,00 è stata surclassata dalle restituzioni e dai risarcimenti di coloro che hanno patteggiato la pena , giunti ad oggi ad un importo vicino ad euro 350.000.000,00 ) .
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Il diritto a mantenere il segreto sulla fonte delle notizie ( ribadito , in materia di dati personali ,
dal
Garante della Privacy con provvedimento in data 30.3.2005 ) consente , per di più , al giornalista di non svelare eventuali abusi e violazioni di legge perpetrati dagli stessi magistrati , dalla polizia giudiziaria ovvero dai difensori degli indagati ( magari allo scopo , quanto a questi ultimi , di porre un qualche ostacolo alle indagini , anche mediante il clamore suscitato dalla pubblicazione degli atti ) .
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Dunque , come evidenziato
dal
Garante della Privacy con un documento datato 11.6.2004 , appare inevitabile che il bilanciamento tra i diritti e le libertà di cui sopra resta in sostanza affidato in prima battuta al giornalista il quale , in base a una propria valutazione ( che può essere sindacata ) acquisisce , seleziona e pubblica i dati utili ad informare la collettività su fatti di rilevanza generale , esprimendosi nella cornice della normativa vigente - in particolare , del Codice Deontologico - e assumendosi le responsabilità del proprio operato .
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Ciò non esime , peraltro , chi intende dare diffusione al testo delle trascrizioni dall' onere del rispetto dei principi stabiliti
dal
D.Lgs .
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n. 196 / 2003 ,
dal
Codice Deontologico dell' attività giornalistica , nonché dalla Convenzione Europea dei Diritti dell' Uomo , così riassumibili : - garantire , anche in relazione ai fatti di interesse pubblico , l' essenzialità dell' informazione ; - divulgare , anche in modo dettagliato , notizie di rilevante interesse pubblico o sociale solo quando l' informazione sia indispensabile per l' originalità dei fatti o per la qualificazione dei protagonisti ; - evitare riferimenti a congiunti o ad altre persone non interessate ai fatti ; - garantire il pieno rispetto della dignità delle persone ; - tutelare la sfera sessuale dei soggetti coinvolti
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154 del Codice della Privacy , proprio in relazione all' eccesso di pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche , che ha altresì evidenziato il dovere per tutti i mezzi di informazione di procedere ad una valutazione più attenta ed approfondita , autonoma e responsabile , circa l' effettiva essenzialità dei dettagli pubblicati , nella consapevolezza che l' affievolita sfera di riservatezza di persone note o che esercitano funzioni pubbliche non esime dall' imprescindibile necessità di filtrare comunque le fonti disponibili per la pubblicazione , che vanno valutate
dal
giornalista , anche alla luce del dovere inderogabile di salvaguardare la dignità delle persone e i diritti dei terzi .
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