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econo31 Il principio della libertà di circolazione delle merci all' interno del territorio costituito dai paesi aderenti , conseguenza dell' istituzione del mercato comune europeo , si sostanzia , ai fini Iva , nella tassazione nel paese di destinazione , allorché l' operazione riguardi soggetti passivi d' imposta , in quella nel paese di origine , quando l' acquisto è , invece , effettuato da un privato consumatore .
econo31 Tenuto conto delle pur rilevanti eccezioni a tale regola ( ad esempio , l' acquisto di autoveicoli nuovi da parte di privati ) , con l' abbattimento delle " frontiere fiscali " , i concetti di importazione e di esportazione si attagliano unicamente alle operazioni di scambio effettuate con paesi non appartenenti all' ambito comunitario ( extracomunitari ) .
econo31 La sesta direttiva ( articolo 5 ) precisa che " si considera cessione di un bene il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario " i beni devono subire una movimentazione fisica da uno Stato membro all' altro , indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione siano effettuati dal cedente , dal cessionario o da terzi per loro conto l' operazione deve vedere coinvolti soggetti passivi d' imposta e , inoltre , deve essere verificato lo " status di operatore economico del cedente comunitario e del cessionario nazionale " ( articolo 38 , comma 2 , Dl n. 331 / 93 ) , sia che trattasi di acquisti che di cessioni ( circolare n. 13 / E del 23 / 02 / 1994 ) .
econo31 La sesta direttiva ( articolo 5 ) precisa che " si considera cessione di un bene il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario " i beni devono subire una movimentazione fisica da uno Stato membro all' altro , indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione siano effettuati dal cedente , dal cessionario o da terzi per loro conto l' operazione deve vedere coinvolti soggetti passivi d' imposta e , inoltre , deve essere verificato lo " status di operatore economico del cedente comunitario e del cessionario nazionale " ( articolo 38 , comma 2 , Dl n. 331 / 93 ) , sia che trattasi di acquisti che di cessioni ( circolare n. 13 / E del 23 / 02 / 1994 ) .
econo31 Se le stesse operazioni sono effettuate da un soggetto passivo d' imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato , gli obblighi possono essere adempiuti dal rappresentante fiscale nominato ai sensi del secondo comma dell' articolo 17 , Dpr n. 633 / 72 , salvo che sia avvenuta l' identificazione diretta , prevista dall' articolo 35-ter del Dpr n. 633 / 72. Deroghe a tali principi sono previste dal secondo comma dello stesso articolo 44 : nelle operazioni triangolari comunitarie , cioè quelle in cui un operatore di uno Stato comunitario acquista dei beni in un altro Stato membro , disponendo l' invio direttamente
econo31 in cui un operatore di uno Stato comunitario acquista dei beni in un altro Stato membro , disponendo l' invio direttamente a un terzo operatore di un altro Stato membro ( articolo 38 , comma 7 , Dl n. 331 / 1993 ) , il soggetto debitore dell' imposta è il " cessionario designato " per le prestazioni relative a beni mobili , per quelle di trasporto intracomunitario e relative intermediazioni , per quelle accessorie ai servizi di trasporto intracomunitario e relative prestazioni di intermediazione , nonché per le prestazioni di intermediazione su beni mobili in genere , se rese da un soggetto passivo d' imposta non residente , la tassazione avviene in capo al committente , se soggetto passivo nel territorio dello Stato .
econo31 In connessione a ciò , va rilevato come sia prevista la " non imponibilità " per " le cessioni a titolo oneroso di beni , trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro , dal cedente o dall' acquirente , o da terzi per loro conto , nei confronti di cessionari soggetti d' imposta ...
econo31 la prova che consente di superare la presunzione di consegna nello Stato può essere rappresentata dalla documentazione relativa al trasporto ovvero da qualsiasi altro documento dal quale risulti che l' incarico del trasporto o della spedizione è stato conferito al cedente dal proprio cessionario " .
econo31 B ) italiano ( fornitore ) ; greco ( 1° acquirente e promotore ) ; svizzero ( operatore che riceve direttamente le merci ) Anche in questo caso viene a mancare un requisito fondamentale perché si possa configurare una operazione intracomunitaria : la movimentazione fisica ( immediata o , comunque , finale ) da uno Stato membro all' altro .
econo31 Viceversa , la consegna in Italia dei beni direttamente al cliente svizzero " non comporta la realizzazione , neanche in senso lato , della cessione all' esportazione da parte del contribuente nazionale , il quale , in tale ultima ipotesi , è tenuto a emettere fattura soggetta a Iva nei confronti del proprio cessionario greco " .
econo31 C ) svizzero ( fornitore ) ; italiano ( 1° acquirente e promotore ) ; greco ( operatore che riceve direttamente le merci ) In questa ipotesi , i beni ceduti si trovano in territorio extracomunitario e , venendo meno uno dei requisiti previsti affinché un' operazione possa ritenersi intracomunitaria , cioè la movimentazione fisica da uno Stato membro all' altro , l' operazione non può ricadere nell' ambito della normativa comunitaria .
econo31 3. Operatore italiano destinatario dei beni In questa ultima ipotesi , l' operatore italiano funge da acquirente , ma può verificarsi che , alternativamente , il promotore sia comunitario o extracomunitario .
econo31 E ) svizzero ( fornitore ) ; greco ( 1° acquirente e promotore ) ; italiano ( operatore che riceve direttamente le merci ) Per quanto già in precedenza sottolineato , l' operazione non è intracomunitaria ma , poiché i beni provengono da un paese extra Ue , rappresenta una vera e propria importazione .
econo31 F ) greco ( fornitore ) ; svizzero ( 1° acquirente e promotore ) ; italiano ( operatore che riceve direttamente le merci ) In tale ultima fattispecie , sebbene i beni si trasferiscano da uno Stato comunitario a un altro , viene a mancare il principio dello status comunitario di tutti i soggetti interessati , poiché il primo cessionario è extra Ue .
econo31 La circolare 13 / E / 1994 ha formulato diverse ipotesi relativamente alla nomina del rappresentante da parte dell' operatore svizzero .
econo31 - Nomina all' uopo del rappresentante in Grecia da parte dell' operatore svizzero L' operazione diventa un acquisto intracomunitario da parte dell' operatore italiano , che dovrà integrare la fattura ricevuta con l' imposta calcolata secondo l' aliquota prevista nel nostro ordinamento , relativamente al bene acquistato ( articolo 46 , comma 1 , Dl 331 / 93 ) , nonché registrarla ( articolo 47 del Dl 331 / 93 ) - Nomina all' uopo del rappresentante in Italia da parte dell' operatore svizzero Anche in questo caso , l' operazione diventa intracomunitaria e i relativi obblighi in Italia , secondo quanto previsto dal comma 2 dell' articolo 17
econo31 - Nomina all' uopo del rappresentante in Grecia da parte dell' operatore svizzero L' operazione diventa un acquisto intracomunitario da parte dell' operatore italiano , che dovrà integrare la fattura ricevuta con l' imposta calcolata secondo l' aliquota prevista nel nostro ordinamento , relativamente al bene acquistato ( articolo 46 , comma 1 , Dl 331 / 93 ) , nonché registrarla ( articolo 47 del Dl 331 / 93 ) - Nomina all' uopo del rappresentante in Italia da parte dell' operatore svizzero Anche in questo caso , l' operazione diventa intracomunitaria e i relativi obblighi in Italia , secondo quanto previsto dal comma 2 dell' articolo 17 , Dpr n. 633 / 72 , vengono assolti dal soggetto
econo31 - Nomina all' uopo del rappresentante in Grecia da parte dell' operatore svizzero L' operazione diventa un acquisto intracomunitario da parte dell' operatore italiano , che dovrà integrare la fattura ricevuta con l' imposta calcolata secondo l' aliquota prevista nel nostro ordinamento , relativamente al bene acquistato ( articolo 46 , comma 1 , Dl 331 / 93 ) , nonché registrarla ( articolo 47 del Dl 331 / 93 ) - Nomina all' uopo del rappresentante in Italia da parte dell' operatore svizzero Anche in questo caso , l' operazione diventa intracomunitaria e i relativi obblighi in Italia , secondo quanto previsto dal comma 2 dell' articolo 17 , Dpr n. 633 / 72 , vengono assolti dal soggetto rappresentante .
econo31 L' acquisto da parte dell' operatore italiano diventa un ordinario acquisto interno , soggetto a imposta .
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