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44 , lett. a ) , D.P.R. n. 380 / 2001 ( poiché , quali legali rappresentanti , rispettivamente , delle società cooperative a r.l. " Giove " e " Saturno " - titolari di permessi a costruire per la realizzazione di edifìci in via Lazzerini di Sesto Fiorentino ed avendo appaltato i lavori alla s.p.a. " Mugello Lavori " , la quale a sua volta aveva subappaltato l' esecuzione delle opere in cemento armato alla s.r.l. " Costruzioni F.lli V. " - omettevano di produrre tempestivamente il DURC ( documento unico di regolarità contributiva ) della subappaltatrice , così
da
provocare la sospensione dell' efficacia dei predetti permessi a costruire - in Sesto Fiorentino , lavori iniziati il 19.2.2008 e documento depositato il 25.3.2008 ) e , avendo giuridicamente ricondotto alla norma sanzionatrice anzidetta i fatti originariamente contestati quali violazione della lettera b ) del D.P.R. n. 380 / 2001 , riconosciute circostanze attenuanti generiche , condannava ciascuno alla pena di euro 2.000,00 di ammenda , concedendo ad entrambi i doppi benefici di legge .
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La legge regionale n. 1 / 2005 ( Norme per il governo del territorio ) - a giudizio del giudice di merito - " costituisce uno strumento urbanistico ed è anzi lo strumento-cardine del governo del territorio nella Regione Toscana " , e gli imputati , attraverso la loro condotta intempestiva , hanno violato una prescrizione fondamentale , stabilita anche per finalità di governo del territorio ed avente natura sostanziale perché
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essa dipende l' efficacia del titolo abilitativo , ovvero la possibilità di eseguire i lavori autorizzati .
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della legge n. 765 / 1967 ( introduttiva , tra l' altro , degli standard urbanistici e della salvaguardia degli usi pubblici e sociali del territorio ) e della legge di tutela paesaggistica n. 431 / 1985 , però , l' urbanistica non può farsi solo consistere nella disciplina dell' attività edilizia , dovendosi la relativa nozione estendere alla disciplina degli usi del territorio in senso sociale , economico e culturale , ivi compresa la valorizzazione delle risorse ambientali , nonché alle relazioni che devono instaurarsi tra gli elementi del territorio e non soltanto dell' abitato " ( concetto riaffermato
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Cass .
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44 , 1° comma - lett. a ) , del D.P.R. n. 380 / 2001 , con la necessaria precisazione che il concetto dì " residualità " deve essere interpretato alla stregua del principio di tassatività delle fattispecie penali incriminataci , che porta comunque ad escludere dall' ambito di operatività delta contravvenzione in oggetto inosservanze diverse
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quelle individuabili secondo il tenore letterale della norma .
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44 , 1° comma - lett. a ) , del D.P.R. n. 380 / 2001 si riferisce testualmente alle disposizioni di legge " previste nel presente titolo " , vale a dire il titolo IV della prima parte del testo unico in materia edilizia , comprendente gli articoli
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27 a 51 , e ciò si palesa come una formulazione riduttiva rispetto alla corrispondente fattispecie incriminatrice previgente ( l' art 20 , lett. a , della legge n. 47 / 1985 ) , che , punendo " l' inosservanza delle norme , prescrizioni e modalità esecutive previste dalle presente legge , dalla legge 17 agosto 1942 , n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni " , veniva interpretata come un rinvio aperto a tutta la legislazione urbanistico-edilizia , comprensiva - secondo parte della giurisprudenza ( vedi Cass .
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Nel precetto attualmente vigente ( più aderente al principio di tassatività della fattispecie penale ) manca qualsiasi riferimento espresso alla possibilità di integrazione degli articoli
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27 a 51 del T.U. n. 380 / 2001 da parte della legislazione regionale ( tenendo sempre conto , comunque , delta preclusione posta dall' ultimo comma dell' art .
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Nel precetto attualmente vigente ( più aderente al principio di tassatività della fattispecie penale ) manca qualsiasi riferimento espresso alla possibilità di integrazione degli articoli da 27 a 51 del T.U. n. 380 / 2001
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parte della legislazione regionale ( tenendo sempre conto , comunque , delta preclusione posta dall' ultimo comma dell' art .
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La normativa nazionale in materia di regolarità contributiva è spesso integrata
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leggi regionali che individuano ulteriori fasi o particolari motivazioni che rendano necessario acquisire il DURC ( ad es .
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44 , 1° comma - lett. a ) , del D.P.R. n. 380 / 2001 - risponde , infatti , all' esigenza di evitare che vadano esenti
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pena condotte di aggressione al territorio che si traducono nella violazione sostanziale delle norme che prescrivono le modalità con cui possono concretamente essere effettuate le trasformazioni del suolo .
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Nella specie , in conclusione , il Tribunale ha correlato la sanzione penale alla inosservanza di una normativa prevista dalla legislazione statale e
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quella regionale non a fini urbanistici ed in relazione ad un comportamento omissivo per il quale , in sede propria , il legislatore statale ha inteso comminare soltanto sanzioni amministrative .
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