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buroc04 22 e seguenti L. n. 241 / 90 , con riferimento alla seguente documentazione : 1 ) ogni atto relativo all' affidamento dell' incarico di direzione dei lavori , compresa la nomina dei membri della Commissione giudicatrice e gli atti compiuti dalla stessa , incluso il contratto eventualmente siglato dall' affidatario ; 2 ) ogni atto relativo all' eventuale nomina di una Commissione di collaudo ; 3 ) ogni eventuale nomina di consulenti tecnici , compresa la procedura di relativa selezione ed ogni perizia eventualmente risultante da tale nomina ; 4 ) termini del contratto , eventualmente sottoscritto con l' appaltatore dei lavori , relativi alla Galleria " Pavoncelli bis " .
buroc04 Le opere idrauliche da realizzare , inoltre , non avrebbero avuto incidenza nell' ambito territoriale di competenza dell' Ente stesso , costituendo la Galleria Pavoncelli bis il by pass di un tratto dissestato del canale principale dell' acquedotto Sele-Calore , che serve le popolazioni pugliesi e lucane ; nessun rilievo , infine , avrebbero potuto avere gli atti richiesti nell' ambito del giudizio , pendente davanti al tribunale Superiore delle Acque Pubbliche , giudizio relativo all' esclusione dell' EATO Calore Irpino dalla conferenza di servizi e non alla successiva procedura di affidamento dei lavori .
buroc04 Detta rilevanza ampiamente illustrata anche in relazioni tecniche , inerenti la fase difensiva innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche risulta del resto da quest' ultimo confermata attraverso la sentenza n. 123 / 2007 , che ha accolto il ricorso dell' EATO avverso la mancata conclusione dei lavori della conferenza di servizi , cui il medesimo doveva partecipare in ordine alla fattibilità delle medesime opere .
buroc04 La sentenza sopra citata in effetti , in quanto coinvolge ( con pieno accoglimento delle ragioni dell' EATO ricorrente ) anche il bando di gara per le opere di integrazione dell' acquedotto ed il progetto definitivo dei lavori per la galleria di valico , recepisce evidentemente la posizione legittimante dell' ente in ordine all' apporto valutativo da fornire ma pone , semmai , in dubbio solo la persistenza dell' interesse all' accesso , avverso atti almeno in parte consequenziali o comunque connessi a quelli annullati dal medesimo Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche .
buroc04 Certamente infatti la trasparenza , incentivata dalla legge n. 241 , è fattore propulsivo di efficienza ed efficacia dell' azione amministrativa , ma il perseguimento di tale obiettivo non può che discendere da un complesso di fattori , non ultimi quelli inerenti al sistema dei controlli , che non debbono essere esercitati in modo atipico , tramite affidamento all' iniziativa di singoli cittadini , ovvero di pur legittimi rappresentanti di interessi collettivi o diffusi .
buroc04 Come già illustrato , d' altra parte , il diritto di accesso non può trasformarsi - come nella fattispecie si vorrebbe - in un generalizzato conferimento agli amministrati di poteri ispettivi che , per quanto mossi da finalità di pubblico interesse , esulano dalle finalità della legge n. 241 / 90 e rientrano propriamente nella disciplina dei controlli ( cui possono essere di giovamento e di impulso , ma senza alcuna confusione , gli istituti partecipativi , previsti dalla legge sul procedimento ) .
buroc04 Se da una parte , dunque , l' EATO di cui trattasi aveva titolo a partecipare alla fase preparatoria , coordinata in sede di conferenza di servizi ( come ormai riconosciuto dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ) è anche vero che l' interruzione di tale conferenza non poteva conferire al medesimo Ente , in via surrogata , un diverso titolo di ingerenza preventiva nelle condizioni generali del contratto da stipulare , nelle ulteriori ( presumibilmente non ancora avviate ) fasi di direzione lavori e di collaudo delle opere , nonché persino nelle dichiaratamente eventuali ( e , quindi , meramente ipotizzate
buroc04 Se da una parte , dunque , l' EATO di cui trattasi aveva titolo a partecipare alla fase preparatoria , coordinata in sede di conferenza di servizi ( come ormai riconosciuto dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ) è anche vero che l' interruzione di tale conferenza non poteva conferire al medesimo Ente , in via surrogata , un diverso titolo di ingerenza preventiva nelle condizioni generali del contratto da stipulare , nelle ulteriori ( presumibilmente non ancora avviate ) fasi di direzione lavori e di collaudo delle opere , nonché persino nelle dichiaratamente eventuali ( e , quindi , meramente ipotizzate ) consulenze tecniche , disposte con scelta discrezionale dal Commissario di Governo ( ferma restando , viceversa , la possibilità di accedere a singoli atti delle fasi sopra indicate in presenza di specifici episodi della fase esecutiva , di rilevata incidenza su questioni di competenza dell' EATO , nei termini di cui al già citato art. 2 del D.P.R. n. 184 / 06 ) .
buroc04 Per le ragioni esposte , in conclusione , il Collegio ritiene che il ricorso possa essere accolto solo in parte , dovendo essere confermato l' annullamento del diniego opposto dal Commissario Straordinario del Governo , solo per quanto riguarda la denegata legittimazione del soggetto richiedente e l' astratta inidoneità della fase di esecuzione dell' appalto come possibile oggetto di diritto di accesso ; risulta invece fondato il richiamo , da parte del medesimo Commissario , dell' art .
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