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econo08 L' acquisto di unità immobiliari con caratteristiche non di lusso da parte di soggetto " prima casa " Si è già detto in premessa che l' unica " dichiarazione " stabilita dal legislatore per l' applicazione dell' aliquota ridotta è quella per l' acquisto di una casa di abitazione con caratteristiche non di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969 e relative pertinenze resa da un privato in possesso dei requisiti stabiliti dalla Tabella A , parte II , voce 21 , allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 , n. 633 che richiama le condizioni di cui alla nota II-bis , art. 1 della Tariffa , parte I , allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 , n. 131. In aggiunta a quanto già precisato in premessa , in questa sede si intende approfondire alcuni aspetti legati al trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicata la casa di abitazione oggetto di compravendita .
econo08 L' acquisto di unità immobiliari con caratteristiche non di lusso da parte di soggetto " prima casa " Si è già detto in premessa che l' unica " dichiarazione " stabilita dal legislatore per l' applicazione dell' aliquota ridotta è quella per l' acquisto di una casa di abitazione con caratteristiche non di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969 e relative pertinenze resa da un privato in possesso dei requisiti stabiliti dalla Tabella A , parte II , voce 21 , allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 , n. 633 che richiama le condizioni di cui alla nota II-bis , art. 1 della Tariffa , parte I , allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 , n. 131. In aggiunta a quanto già precisato in premessa , in questa sede si intende approfondire alcuni aspetti legati al trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicata la casa di abitazione oggetto di compravendita .
econo08 Si ricorda che il cambio di residenza assume efficacia dal giorno in cui l' interessato presenta la domanda e non dal momento in cui essa viene accolta .
econo08 Si ricorda che il cambio di residenza assume efficacia dal giorno in cui l' interessato presenta la domanda e non dal momento in cui essa viene accolta .
econo08 Per godere dell' aliquota ridotta , - come già ricordato - chi acquista deve inoltre " dichiarare " nell' atto notarile o nel contratto preliminare la sussistenza di due condizioni : di non possedere ( cioè " di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà , usufrutto , uso e abitazione " ) nel medesimo Comune in cui compra , di altra casa di abitazione ; di non possedere ( cioè " di non essere titolare , neppure per quote , anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà , usufrutto , uso abitazione e nuda proprietà " ) altra casa di abitazione per la quale egli stesso , o il coniuge , abbiano usufruito di particolari agevolazioni fiscali ( richiamate dettagliatamente nella nota II-bis ) .
econo08 In base a quanto finora detto il cessionario deve integrare il contratto preliminare con una " dichiarazione " i cui contenuti sono riportati in appendice .
econo08 Si è già detto che nel caso in cui l' acquirente renda una " dichiarazione " mendace e / o nell' ipotesi in cui non fissi la residenza nello stesso Comune ove è ubicato l' immobile nel termine di un anno e mezzo dal rogito notarile , l' Ufficio delle Entrate territorialmente competente provvede al recupero , nei confronti dell' acquirente , dell' imposta e delle sanzioni .
econo08 Si è già detto che nel caso in cui l' acquirente renda una " dichiarazione " mendace e / o nell' ipotesi in cui non fissi la residenza nello stesso Comune ove è ubicato l' immobile nel termine di un anno e mezzo dal rogito notarile , l' Ufficio delle Entrate territorialmente competente provvede al recupero , nei confronti dell' acquirente , dell' imposta e delle sanzioni .
econo08 26 , comma 1 del D.P.R. 633 / 1972. Diverso è invece il caso che non è mai stato oggetto di chiarimenti ministeriali , in cui l' acquirente con proprie scelte o comportamenti rende mendace la dichiarazione .
econo08 Al riguardo egli deve evidentemente vendere un' unità immobiliare ( e / o sue pertinenze ) con le caratteristiche non di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969 e , in secondo luogo , deve entrare in possesso ( copia del preliminare o del rogito ) della " dichiarazione " .
econo08 26 , infatti , è circoscritto alle ipotesi in cui vi è una " dichiarazione di nullità , annullamento , revoca , risoluzione , rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell' applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente " , ipotesi queste ben diverse dalla fattispecie in questione .
econo08 La rettifica dell' imposta cui si riferisce il quesito in esame esula dalla citata previsione normativa in quanto non si ricollega a variazioni negli elementi contrattuali né ad errori di fatturazione atteso che , al momento della stipula del contratto preliminare , l' imposta è stata correttamente applicata nella misura del 10 % .
econo08 Inoltre , detta rettifica risponde ad una ratio del tutto diversa da quella che presiede la previsione del citato art. 26 , in quanto , come chiarito nella richiamata circolare n. 1 / E , risulta finalizzata alla necessità di garantire l' applicazione del beneficio " prima casa " sull' intero importo dell' operazione , anche nella ipotesi in cui il relativo pagamento avvenga in più soluzioni .
econo08 Ciò risulta confermato dal comma 2 della stessa tariffa il quale , nel prevedere che le dichiarazioni relative al possesso dei suddetti requisiti possano essere rese oltre che nell' atto di acquisto , anche in sede di contratto preliminare , ( consentendo pertanto l' applicazione dell' aliquota IVA del 4 % già in tale sede ) , richiede comunque che esse debbano essere riferite al momento in cui si realizza l' effetto traslativo del contratto .
econo08 In questo caso il privato , nel commissionare la realizzazione o la parziale realizzazione dell' immobile , è bene che predisponga una " dichiarazione " da consegnare all' impresa appaltatrice in cui si attestino le caratteristiche che l' immobile avrà nel momento in cui verrà completato e il possesso da parte del committente dei requisiti " prima casa " .
econo08 In questo caso il privato , nel commissionare la realizzazione o la parziale realizzazione dell' immobile , è bene che predisponga una " dichiarazione " da consegnare all' impresa appaltatrice in cui si attestino le caratteristiche che l' immobile avrà nel momento in cui verrà completato e il possesso da parte del committente dei requisiti " prima casa " .
econo08 Riguardo alle caratteristiche dell' immobile è , ovvio che nel caso dei cosiddetti " appalti chiavi in mano " le imprese appaltatrici sono perfettamente in grado di verificare se l' immobile avrà , una volta ultimato , le caratteristiche non di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969. Invece , nel caso delle costruzioni cosiddette in economia , soprattutto per le imprese che effettuano i primi lavori ( operazioni di scavo , sbancamento , predisposizione delle strutture portanti ecc .
econo08 L' altro aspetto cui le imprese appaltatrici , prima di fatturare con aliquota ridotta al 4 % , devono prestare la massima attenzione , riguarda la congruenza dei requisiti soggettivi attestati dal dichiarante in base ai lavori effettuati .
econo08 6 L' appalto / subappalto per la costruzione di abitazione " non prima casa " con caratteristiche non di lusso ovvero di " fabbricato o porzione di esso con caratteristiche non di lusso " La terza e ultima fattispecie , in cui è prevista l' applicazione dell' aliquota ridotta per la costruzione di unità immobiliari con caratteristiche non di lusso e di fabbricati " Tupini " , riguarda tutte le imprese che non svolgono " l' attività di costruzione di immobili per la successiva vendita " e i privati .
econo08 In base a questo orientamento , pertanto , le imprese a cui vengono commissionati gli appalti potranno fatturare con aliquota ridotta , ovviamente verificando preventivamente la sussistenza dei requisiti oggettivi , la realizzazione di un' unità immobiliare con caratteristiche non di lusso o di un fabbricato " Tupini " .
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