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buroc04 Il diritto di cui trattasi si riferiva ad atti , concernenti i lavori di completamento delle opere di integrazione dell' acquedotto Sele-Calore , opere oggetto di gara indetta dal Commissario di Governo , dopo l' interruzione dei lavori della conferenza di servizi , convocata per l' approvazione del progetto previa intesa con le Amministrazioni interessate , tra cui il citato EATO .
buroc04 Il diritto di cui trattasi si riferiva ad atti , concernenti i lavori di completamento delle opere di integrazione dell' acquedotto Sele-Calore , opere oggetto di gara indetta dal Commissario di Governo , dopo l' interruzione dei lavori della conferenza di servizi , convocata per l' approvazione del progetto previa intesa con le Amministrazioni interessate , tra cui il citato EATO .
buroc04 Sia nel provvedimento impugnato in effetti , sia nel precedente diniego nel medesimo richiamato e confermato ( n. 628 / CP in data 8.1.2007 ) dopo il diverso avviso , espresso dalla citata Commissione per l' accesso il 12.2.2007 venivano sostenute le seguenti argomentazioni : a ) assenza di un interesse specifico all' accesso dell' EATO richiedente , in quanto assegnatario di funzioni di programmazione , organizzazione e controllo sull' attività di gestione del servizio idrico integrato , ma estraneo a ragioni di tutela delle modalità di esecuzione dell' opera di cui trattasi ; b ) inidoneità degli atti interni , relativi all' esecuzione dei lavori , ad essere oggetto di accesso , anche per l' assenza di qualsiasi connessione con le invocate ragioni di tutela processuale ; c ) inibita finalizzazione dell' accesso ad un generalizzato controllo dell' attività svolta dal Commissario di Governo , ex art. 24 , comma 3 , L. n. 241 / 90. Ad avviso del Collegio , le ragioni esposte nella sentenza appellata possono apparire condivisibili solo per i profili , di cui ai precedenti punti a ) e b ) .
buroc04 ma estraneo a ragioni di tutela delle modalità di esecuzione dell' opera di cui trattasi ; b ) inidoneità degli atti interni , relativi all' esecuzione dei lavori , ad essere oggetto di accesso , anche per l' assenza di qualsiasi connessione con le invocate ragioni di tutela processuale ; c ) inibita finalizzazione dell' accesso ad un generalizzato controllo dell' attività svolta dal Commissario di Governo , ex art. 24 , comma 3 , L. n. 241 / 90. Ad avviso del Collegio , le ragioni esposte nella sentenza appellata possono apparire condivisibili solo per i profili , di cui ai precedenti punti a ) e b ) .
buroc04 Nella situazione in esame , appare evidente la rilevanza di un intervento infrastrutturale , come quello di cui si discute , sull' equilibrio idrogeologico del territorio in cui viene effettuato l' intervento stesso , trattandosi di intervento incidente sul prelievo della risorsa idrica e sulle modalità di canalizzazione della medesima verso le popolazioni pugliesi e lucane ( senza che queste ultime possano ritenersi coinvolte in via esclusiva , tenuto conto delle complesse interconnessioni , che condizionano il regime di deflusso e di raccolta delle acque ) .
buroc04 Nella situazione in esame , appare evidente la rilevanza di un intervento infrastrutturale , come quello di cui si discute , sull' equilibrio idrogeologico del territorio in cui viene effettuato l' intervento stesso , trattandosi di intervento incidente sul prelievo della risorsa idrica e sulle modalità di canalizzazione della medesima verso le popolazioni pugliesi e lucane ( senza che queste ultime possano ritenersi coinvolte in via esclusiva , tenuto conto delle complesse interconnessioni , che condizionano il regime di deflusso e di raccolta delle acque ) .
buroc04 Detta rilevanza ampiamente illustrata anche in relazioni tecniche , inerenti la fase difensiva innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche risulta del resto da quest' ultimo confermata attraverso la sentenza n. 123 / 2007 , che ha accolto il ricorso dell' EATO avverso la mancata conclusione dei lavori della conferenza di servizi , cui il medesimo doveva partecipare in ordine alla fattibilità delle medesime opere .
buroc04 L' ampiezza della domanda di accesso di cui trattasi e la complessità delle fasi procedurali già espletate , tuttavia , inducono a ritenere non superato l' interesse attuale ad una pronuncia , circa la sussistenza dei presupposti per l' accoglimento dell' istanza , che è oggetto del presente giudizio .
buroc04 Quanto poi alla riferibilità degli atti oggetto della medesima istanza alla fase esecutiva del progetto di integrazione dell' acquedotto e alla ripresa dei lavori della galleria di valico , detta " Pavoncelli bis " , il Collegio ritiene di poter aderire all' indirizzo giurisprudenziale che in presenza di una moltiplicazione dei centri di imputazione di interessi pubblici e di crescente ricorso a strumenti privatistici , per il soddisfacimento di tali interessi ritiene ammissibile il diritto di accesso con riferimento ad attività , la cui disciplina sostanziale ( sia pubblicistica che privatistica ) non escluda comunque l' applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento , necessari per la corretta gestione di interessi collettivi ( cfr .
buroc04 VI , 10.4.2003 , n. 1925 , nonché art. 2 D.P.R. n. 184 / 06 cit ) , atti che possono essere sia conclusivi che interni , ma che debbono in ogni caso incidere in modo diretto sugli interessi del richiedente , che attraverso l' accesso è messo in grado di verificare la corretta ponderazione degli interessi coinvolti , nonchè l' esatta assunzione ed elaborazione dei dati decisionali assunti dall' Amministrazione ; il medesimo soggetto non può , invece , attivare forme di supervisione di un' attività , che si sospetta inefficiente o inefficace , o di cui si vuole verificare in via generale la legittimità ; in senso preclusivo di tale supervisione dispone , del resto , formalmente l' art .
buroc04 Come già illustrato , d' altra parte , il diritto di accesso non può trasformarsi - come nella fattispecie si vorrebbe - in un generalizzato conferimento agli amministrati di poteri ispettivi che , per quanto mossi da finalità di pubblico interesse , esulano dalle finalità della legge n. 241 / 90 e rientrano propriamente nella disciplina dei controlli ( cui possono essere di giovamento e di impulso , ma senza alcuna confusione , gli istituti partecipativi , previsti dalla legge sul procedimento ) .
buroc04 Se da una parte , dunque , l' EATO di cui trattasi aveva titolo a partecipare alla fase preparatoria , coordinata in sede di conferenza di servizi ( come ormai riconosciuto dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ) è anche vero che l' interruzione di tale conferenza non poteva conferire al medesimo Ente , in via surrogata , un diverso titolo di ingerenza preventiva nelle condizioni generali del contratto da stipulare , nelle ulteriori ( presumibilmente non ancora avviate ) fasi di direzione lavori e di collaudo delle opere , nonché persino nelle dichiaratamente eventuali ( e , quindi , meramente ipotizzate ) consulenze tecniche , disposte con scelta discrezionale dal
buroc04 , in via surrogata , un diverso titolo di ingerenza preventiva nelle condizioni generali del contratto da stipulare , nelle ulteriori ( presumibilmente non ancora avviate ) fasi di direzione lavori e di collaudo delle opere , nonché persino nelle dichiaratamente eventuali ( e , quindi , meramente ipotizzate ) consulenze tecniche , disposte con scelta discrezionale dal Commissario di Governo ( ferma restando , viceversa , la possibilità di accedere a singoli atti delle fasi sopra indicate in presenza di specifici episodi della fase esecutiva , di rilevata incidenza su questioni di competenza dell' EATO , nei termini di cui al già citato art. 2 del D.P.R. n. 184 / 06 ) .
buroc04 90 , con conseguente legittimità del diniego sotto tale profilo , in rapporto agli atti genericamente e cumulativamente indicati nell' istanza ; quanto alle spese giudiziali , infine , il Collegio stesso ne ritiene equa la compensazione , tenuto conto del solo parziale accoglimento delle ragioni difensive della parte appellante P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale , Sezione Sesta , accoglie in parte , l' appello n. 6796 / 07 , specificato in epigrafe e , per l' effetto , annulla parzialmente la sentenza del TAR del Lazio n. 5938 / 07 del 14.6.2007 , nei termini di cui in motivazione ; Compensa le spese giudiziali .
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