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buroc13 2.2 - Il quadro normativo dei controlli della Corte sulle autonomie , delineato dalla legge 131 è stato integrato e completato dalla legge finanziaria 2006 ( commi 166-170 ) , con riguardo al controllo di regolarità contabile sui minori enti locali , reso possibile in forma generalizzata attraverso la previsione della collaborazione degli organi interni di revisione contabile degli stessi enti .
buroc13 L' adesione alla nuova disciplina è stata altissima , con una percentuale di risposte ai questionari pari quasi al 95 % ; sono state effettuate istruttorie e in non pochi casi le misure correttive proposte dalla sezione regionale - che hanno riguardato soprattutto il mancato rispetto , in sede di previsione di bilancio , del patto di stabilità - sono state accolte attraverso variazioni di bilancio .
buroc13 Nella stessa audizione , con riguardo ai minori enti locali , avevo anche espresso preoccupazione per il fatto che fosse venuta meno , dopo l ' abolizione degli organi regionali di controllo , qualsiasi forma di controllo esterno sui bilanci , nonostante l' indubbio collegamento tra finanza locale e statale e l' interesse generale al rispetto delle regole contabili e all' equilibrio dei bilanci .
buroc13 Quanto al controllo di natura finanziaria , la legge conferma , in primo luogo , il disegno di una Corte dei conti unitaria , cui , ai fini del coordinamento di tutta la finanza pubblica , è affidato il compito di riferire al Parlamento sul rispetto complessivo degli equilibri di bilancio da parte di tutti gli enti di autonomia , con particolare riguardo ai vincoli di derivazione comunitaria .
buroc13 119 della Costituzione , infatti , oltre a prevedere risorse aggiuntive e inter­venti speciali dello Stato in favore di comuni , province e regioni per motivi di solida­rietà sociale e per promuoverne lo sviluppo economico , stabilisce anche che , con legge dello Stato , sia istituito un fondo perequativo per i territori con minori capacità fiscale per abitante , in modo da consentire loro , con il concorso delle altre ri­sorse ordinarie , l' esercizio di tutte le funzioni di competenza , ivi compresa quella consi­stente nella erogazione delle prestazioni sociali al livello minimo , essenziale , uniforme per tutti i cittadini .
buroc13 L' esistenza di funzioni amministrative dei länder o comunità autonome cofi­nanziate dallo Stato federale o dalla Comunità europea è alla base di conflitti di compe­tenza , con possibilità di duplicazioni o omissioni di controlli .
buroc13 Si prevede , inoltre , l' istituzione in ogni capoluogo di regione di una sezione della Corte dei conti per il controllo , con finalità collaborativa , della gestione amministrativa e finanziaria di tutti gli enti territoriali , con referto agli organi rappresentativi delle rispettive collettività locali in ordine al conseguimento degli obiettivi programmatici e alle modalità dell' azione svolta .
buroc13 La Corte , con deliberazioni della Sezione delle autonomie del 27 aprile 2006 , ha provveduto ad adottare le linee guida cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni , delle province e delle Asl nelle proprie relazioni alle sezioni regionali di controllo sul bilancio preventivo 2006 ( comuni e province ) e sul bilancio d' esercizio 2005 ( enti del SSN ) .
buroc13 125 e 130 del testo costituzionale originario , che si ispiravano ad una concezione vagamente gerarchica dei livelli di governo , con l' inserimento dell' organo di controllo nella struttura organizzativa del livello superiore a quello controllato .
buroc13 119 della Costituzione , infatti , oltre a prevedere risorse aggiuntive e inter­venti speciali dello Stato in favore di comuni , province e regioni per motivi di solida­rietà sociale e per promuoverne lo sviluppo economico , stabilisce anche che , con legge dello Stato , sia istituito un fondo perequativo per i territori con minori capacità fiscale per abitante , in modo da consentire loro , con il concorso delle altre ri­sorse ordinarie , l' esercizio di tutte le funzioni di competenza , ivi compresa quella consi­stente nella erogazione delle prestazioni sociali al livello minimo , essenziale , uniforme per tutti i cittadini .
buroc13 Per quanto riguarda gli aspetti funzionali delle sezioni , è previsto che ciascuna regione , in relazione a proprie particolari esigenze , correlate alla verifica della regolarità della gestione finanziaria e dell' efficienza ed efficacia dell' azione amministrativa , possa , con sua autonoma disciplina , avvalersi in forme ulteriori dell' ausilio della locale sezione regionale del controllo .
buroc13 B - Con riguardo alle regioni , il controllo delle sezioni regionali potrebbe essere reso più incisivo , nella promozione della regolarità contabile e finanziaria e nella funzione strumentale diretta a favore dei consigli regionali , con la previsione da parte del legislatore statale - con norma di principio nell' esercizio del coordinamento sulla finanza pubblica e dell ' armonizzazione dei bilanci - dell' inserimento , temporale e funzionale , del referto sull' esito del controllo nel processo di bilancio regionale ( a somiglianza di quanto avviene per la parifica del rendiconto generale dello Stato ) .
buroc13 Si prevede , inoltre , l' istituzione in ogni capoluogo di regione di una sezione della Corte dei conti per il controllo , con finalità collaborativa , della gestione amministrativa e finanziaria di tutti gli enti territoriali , con referto agli organi rappresentativi delle rispettive collettività locali in ordine al conseguimento degli obiettivi programmatici e alle modalità dell' azione svolta .
buroc13 B - Con riguardo alle regioni , il controllo delle sezioni regionali potrebbe essere reso più incisivo , nella promozione della regolarità contabile e finanziaria e nella funzione strumentale diretta a favore dei consigli regionali , con la previsione da parte del legislatore statale - con norma di principio nell' esercizio del coordinamento sulla finanza pubblica e dell ' armonizzazione dei bilanci - dell' inserimento , temporale e funzionale , del referto sull' esito del controllo nel processo di bilancio regionale ( a somiglianza di quanto avviene per la parifica del rendiconto generale dello Stato ) .
buroc13 Ora non c'è dubbio che il funzionamento di questo fondo , alimentato con una parte del gettito fiscale realizzato nelle regioni più ricche , esige un controllo sulla cor­retta applicazione dei meccanismi relativi al prelievo e al riparto delle entrate riscosse , ma soprattutto sul regolare , efficiente ed efficace utilizzo delle stesse da parte delle amministrazioni beneficiarie .
buroc13 La scelta del modello unitario di controllo ha anche ottenuto l' indispensabile avallo della Corte costituzionale , secondo la quale autorità di controllo espressione degli ordinamenti regionali non potrebbero occupare " l' ambito del controllo che , ai fini di coordinamento dell' intera finanza pubblica anche con riguardo al rispetto dei vincoli comunitari , soltanto le sezioni regionali della Corte dei conti , in quanto componenti dell' unitario sistema di controlli esercitati dalla stessa Corte nel suo complesso , possono perseguire " ( Corte cost .
buroc13 È evidente lo scopo del legislatore di porre , in questo modo , le condizioni perché si realizzi un rapporto di stretta collaborazione e ausiliarietà con le regioni e gli enti territoriali locali , attraverso il concorso di esperienze e professionalità maturate in ambito locale , a diretto contatto con le situazioni concrete e i relativi problemi .
buroc13 A - Con riguardo agli enti locali , l' annunciata revisione del loro ordinamento , dovrebbe fornire l' occasione : 1 ) per raccordare il nuovo controllo sui bilanci con quello sugli organi , al fine di introdurre misure sanzionatorie alle più gravi irregolarità contabili , ( a somiglianza di quanto già previsto per la mancata approvazione del bilancio ) ; 2 ) per rafforzare ( o introdurre ) la professionalità e l' indipendenza dei componenti ( o dell' unico titolare ) dell' organo di revisione , attraverso rinnovate modalità di nomina , che escludano ogni forma di scelta fiduciaria e di lottizzazione ; 3 ) per introdurre l' obbligo per gli enti di maggiori dimensioni di adottare la contabilità economica e redigere il bilancio consolidato al fine di consentire
buroc13 Coerente con questa pariordinazione è stata , del resto , l' abolizione degli artt .
buroc13 Va segnalata , in primo luogo , la legge n. 131 del 2003 ( art. 7 , commi 7 , 8 e 9 ) , la cui disciplina - approvata anche dall' allora minoranza parlamentare - attribuisce alla Corte dei conti un controllo finanziario , rivolto ad assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio , anche in relazione ai vincoli discendenti dall' appartenenza all' Unione europea , ed un controllo più strettamente gestionale , di ca­rattere collaborativo con le Amministrazioni controllate per il conseguimento degli obiettivi programmatici ed ottimali livelli di efficienza ed economicità della gestione .
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