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buroc01 1. L' avvio del procedimento e la natura pre-contenziosa dell' udienza presidenziale Sono note e risapute le snervanti diatribe e le poco utili divisioni interpretative che , prima della approvazione della Legge n. 54 del 2006 , hanno ad esempio riguardato l' applicazione delle norme procedurali e la loro diversificazione nei procedimenti di separazione ed in quelli di divorzio : valga , per tutte , l' annosa querelle introdotta dai fautori del c.d. rito ambrosiano rispetto agli approdi interpretativi più tradizionali , con particolare riferimento all' udienza presidenziale ed a quella immediatamente successiva innanzi al G.I. Il nuovo rito della famiglia ha , opportunamente , introdotto una benefica semplificazione delle stesse procedure di attivazione del giudizio , unificando nel rito i procedimenti di separazione e di divorzio , mediante uno schema di agevole comprensione .
buroc01 Penso con sgomento alla teorica possibilità che , in tali materie e soprattutto in tema di figli minori , possano essere adottate , magari addirittura pressoché contemporaneamente , decisioni di segno diverso se non del tutto contrapposte .
buroc01 L' eventuale riunione dei giudizi , in sé idonea ad evitare decisioni contrastanti , non solo appare difficilmente compatibile con i tradizionali schemi processuali , ma comporterebbe la forzata sovrapposizione di questioni che , nella mente originaria del legislatore , avrebbero dovuto essere affrontate con tempistiche e scansioni sicuramente differenziate .
buroc01 L' eventuale riunione dei giudizi , in sé idonea ad evitare decisioni contrastanti , non solo appare difficilmente compatibile con i tradizionali schemi processuali , ma comporterebbe la forzata sovrapposizione di questioni che , nella mente originaria del legislatore , avrebbero dovuto essere affrontate con tempistiche e scansioni sicuramente differenziate .
buroc01 Un' ultimo rimedio potrebbe per avventura essere individuato nella possibile declaratoria di cessazione della materia del contendere nel giudizio attinente le residue domande introdotte con la separazione .
buroc01 3. L' ordinanza ex art. 709 c.p.c. Esaurita la fase presidenziale , con la stessa ordinanza che detta i provvedimenti provvisori il Presidente fissa l' udienza di comparizione innanzi al G.I. designato ed assegna gli ulteriori termini ai fini della compiuta integrazione del contraddittorio .
buroc01 Prima della riforma , la Corte di Cassazione ebbe ad occuparsi della questione con riferimento al giudizio divorzile , che notoriamente era disciplinato in modo diverso da quello in materia di separazione e prevedeva , secondo la giurisprudenza prevalente , l' onere per il resistente di costituirsi in giudizio sin dall' udienza presidenziale .
buroc01 La Suprema Corte , con sentenza in data 7.2.2000 n. 1332 , dichiarò manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale della norma che non prevedeva l' obbligo , in seno al ricorso per divorzio , di formulare l' avvertimento previsto dall' art .
buroc01 Pertanto , ove l' ordinanza presidenziale ometta l' avviso de quo , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - la parte ricorrente , nel notificare alla parte resistente ( non comparsa ) l' ordinanza del giudice , può integrarla con un foglio aggiuntivo contenente gli avvertimenti ex art. 163 n. 7 c.p.c. ; - la parte resistente ( comparsa o meno all' udienza presidenziale ) nel caso di totale assenza di tali avvertimenti potrà avvalersi della facoltà , prevista dall' art .
buroc01 L' estensione di tale competenza , quanto alle medesime questioni , anche alla modificazione delle condizioni di divorzio pare contrastare con la permanente vigenza della disposizione di cui all' art .
buroc01 c.c. , ha peraltro determinato - in sintonia con l' esigenza di evitare che i minori ricevano dall' ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati oppure da genitori non coniugati , oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrificio del principio di concentrazione delle tutele , che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo - una attrazione , in capo allo stesso giudice specializzato , della competenza a provvedere , altresì , sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio ( Cass .
buroc01 c.c. , ha peraltro determinato - in sintonia con l' esigenza di evitare che i minori ricevano dall' ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati oppure da genitori non coniugati , oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrificio del principio di concentrazione delle tutele , che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo - una attrazione , in capo allo stesso giudice specializzato , della competenza a provvedere , altresì , sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio ( Cass .
buroc01 In altri termini , la Corte di Cassazione ha affermato la competenza del solo Tribunale per i Minorenni in caso , come nella specie , di contestualità della domanda di natura patrimoniale con quella relativa all' affidamento .
buroc01 2. La domanda si propone con ricorso , che deve contenere l' esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata .
buroc01 5. Il presidente del tribunale , nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria , fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé , che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso , il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti .
buroc01 7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente , salvo gravi e comprovati motivi , e con l' assistenza di un difensore .
buroc01 8. Se la conciliazione non riesce , il presidente , sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché , qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età , i figli minori , dà , anche d' ufficio , con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell' interesse dei coniugi e della prole , nomina il giudice istruttore e fissa l' udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo .
buroc01 16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici , è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio .
buroc01 Il tribunale , sentiti i coniugi , verificata l' esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all' interesse dei figli , decide con sentenza .
buroc01 Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi , si applica la procedura di cui al comma 8. DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2011 , n. 43 Attuazione della direttiva 2008 / 110 / CE che modifica la direttiva 2004 / 49 / CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie .
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