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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I PENALE Sentenza 27 ottobre - 18 novembre 2009 , n. 44165 Svolgimento del processo 1. - Con sentenza in data 4 novembre 2008 , depositata in cancelleria il 19 novembre 2009 , la Corte di Appella di Milano , in parziale riforma della sentenza del Giudice dell' udienza preliminare del Tribunale di Pavia in data 21 settembre 2007 riduceva la pena inflitta a B.F.A. imputato del reato di tentato omicidio , ad anni sei di reclusione condannando altresì lo stesso alla rifusione in favore delle costituite parti civili e il responsabile
civile
S.p.A. Milano Assicurazioni alle spese processuali del grado , confermando nel resto la sentenza gravata che aveva condannato la medesima compagnia assicuratrice , in solido con il B.F.A. al risarcimento del danno .
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Melotti Carlo , ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il responsabile
civile
S.p.A. Milano Assicurazioni chiedendone l' annullamento per i seguenti profili : a ) mancanza o grave difetto di motivazione in punto di reiezione dell' appello , non essendo stato palesato l' iter logico argomentativo del pensiero del giudice ; b ) Inosservanza ed erronea applicazione dell' art .
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Questo Collegio , in tema di responsabilità
civile
da circolazione stradale , ritiene di dover dare continuità al principio già espresso da questa Corte ( Cass .
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1917 c.c. ( in materia di assicurazione della responsabilità
civile
) bensì all' art .
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2054 c. c. che non distingue di per sé tra azioni colpose o dolose , sicchè deve ritenersi che entrambe le condotte debbano intendersi ricompresse nella tutela medesima non dovendosi interpretare l' illecito
civile
in questione come autonomo , bensì come specificazione dell' illecito ex art. 2043 c.c. ancorchè qualificato dalla circolazione dei veicoli .
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La normativa in questione , in altre parole , anche alla luce delle direttive europee , configura una responsabilità
civile
da circolazione non solo come rimedio contrattuale di copertura del rischio del soggetto assicurato , ma anche come strumento sostanziale e processuale di risarcimento del danneggiato alla luce del principio di solidarietà verso il danneggiato o terzo danneggiato , con tendenza alla rimozione degli ostacoli per l' integrale e tempestivo ristoro dei pregiudizi ancorchè arrecati da un rischio non specificatamente assunto in contratto dovendosi infatti ritenersi preminente l' interesse del danneggiato ad essere risarcito .
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- Non solo , ma tale orientamento , come si è accennato , è rispettoso altresì della direttiva 2005 / 14 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 11 maggio 2005 , che ha modificato le direttive del Consiglio 72 / 166 / CEE , 88 / 357 / CEE e la direttiva 2000 / 26 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull' assicurazione della responsabilità
civile
risultante dalla circolazione dei veicoli , che obbliga gli Stati membri , all' art .
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4 quinquies , a provvedere affinchè le persone danneggiate da un sinistro stradale causato da un veicolo assicurato , possano attivare un' azione diretta nei confronti della relativa impresa assicuratrice contro la responsabilità
civile
.
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4. - Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte
civile
liquidate come da dispositivo .
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