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econo09 È opportuno precisare che , essendo il processo tributario esclusivamente documentale , la disposizione del comma 2 dell' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 opera come una deroga penetrante al principio di cui al comma 1 del medesimo articolo .
econo09 L' Agenzia delle Entrate resiste con comparsa ed eccepisce l' avvenuta decadenza per la società della facoltà di produrre documenti ai sensi e per gli effetti dell' articolo 32 del Dpr 600 / 73 come modificato dall' articolo 25 della legge 28 / 1999 , in quanto tali documenti sono stati prodotti per la prima volta in appello .
econo09 Una di queste modifiche , tra le più rilevanti , è stata quella introdotta dall' articolo 25 della legge 28 / 99 con cui , all' articolo 32 del Dpr 600 / 73 , sono stati aggiunti i commi penultimo e ultimo .
econo09 Considerazioni conclusive In definitiva si possono trarre le seguenti conclusioni : il principio di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 è norma di carattere generale e trova applicazione in combinato disposto con l' articolo 7 del medesimo decreto legislativo il principio di cui all' articolo 32 del Dpr 600 / 73 , come modificato dall' articolo 25 della legge 28 / 99 , introduce un meccanismo nuovo , alla luce del quale il contribuente , prima di ricevere l' eventuale avviso di accertamento , ha facoltà di instaurare un contraddittorio con l' Agenzia delle Entrate tale contraddittorio introduce nel nostro sistema un termine ambivalente che ha natura decadenziale ( opera fino alla presentazione del ricorso in primo grado ) la norma di cui all' articolo 32 del Dpr 600 / 73 può essere considerata una deroga al criterio generale di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 in questo modo viene garantito il diritto
econo09 Con memoria illustrativa , la società ribatte che la norma non si applica alla fattispecie , in quanto tale caso rientra nel principio generale di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92. Di conseguenza , si pone all' attenzione dell' interprete il seguente problema : in ipotesi di accertamento derivante da questionario inviato dall' ufficio al contribuente , è applicabile il principio generale di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 oppure sussiste la deroga prevista dall' articolo 32 , commi 3 e 4 , del Dpr 600 / 73 ?
econo09 Altra ragione non da poco è la configurazione dell' articolo 32 come modificata dalla legge 28 / 99 , quale lex specialis , cioè come deroga , circoscritta alle sole ipotesi di invio di invito da parte dell' ufficio , al principio generale di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92. La sentenza citata al § 2.1 .
econo09 1. I termini del problema La questione che si pone è la seguente : l' Agenzia delle Entrate invia un questionario ex articolo 32 del Dpr n. 600 / 1973 a una società che risponde in modo non esauriente alle richieste dell' Amministrazione .
econo09 L' Agenzia delle Entrate resiste con comparsa ed eccepisce l' avvenuta decadenza per la società della facoltà di produrre documenti ai sensi e per gli effetti dell' articolo 32 del Dpr 600 / 73 come modificato dall' articolo 25 della legge 28 / 1999 , in quanto tali documenti sono stati prodotti per la prima volta in appello .
econo09 Inutilizzabilità dei documenti in ipotesi di accertamento a seguito di invio di questionario ( invito ) Il principio dell' inutilizzabilità dei documenti in ipotesi di accertamento a seguito di invio di questionario trae origine normativa dall' articolo 32 del Dpr 600 / 73 relativo ai poteri degli uffici finanziari .
econo09 Una di queste modifiche , tra le più rilevanti , è stata quella introdotta dall' articolo 25 della legge 28 / 99 con cui , all' articolo 32 del Dpr 600 / 73 , sono stati aggiunti i commi penultimo e ultimo .
econo09 Viceversa , la seconda soluzione , denominata " sostanziale " , ritiene prevalente l' articolo 32 del Dpr 600 / 73 è ed esposta infra al § 2.2 .
econo09 Prevalenza della norma procedurale La prima soluzione ipotizzabile è quella relativa alla prevalenza della norma procedurale , cioè dell' articolo 58 del Dlgs 546 / 92. Il caso di specie , descritto al § 1 , avviene nel corso di un processo tributario , ove è ammessa l' allegazione di documenti nuovi ex articolo 58 del Dlgs 546 / 92 , di conseguenza deve ritenersi possibile per le parti l' allegazione di documenti nuovi in secondo grado , anche in presenza di avviso di accertamento originato da preventivo invio di questionario ai sensi dell' articolo 32 del Dpr 600 / 73. Tale soluzione si fonda su una precisa nozione di accertamento tributario che ricalca la teoria tradizionale in tema di atto amministrativo .
econo09 Prevalenza della norma sostanziale La seconda tesi è quella della prevalenza della norma sostanziale , ovvero dell' articolo 32 del Dpr 600 / 73. Le ragioni a fondamento di tale impostazione sono le seguenti .
econo09 Tuttavia , secondo l' impostazione " sostanzialistica " , consentendo sempre e comunque l' allegazione di documenti nuovi , si finirebbe per esautorare e svuotare di significato l' articolo 32 del Dpr 600 / 73 e l' attività di accertamento dell' Agenzia delle Entrate .
econo09 si riferiscono tutte alla vecchia formulazione dell' articolo 32 del Dpr 600 / 73 , laddove non era stato ancora introdotto il meccanismo preclusivo .
econo09 Considerazioni conclusive In definitiva si possono trarre le seguenti conclusioni : il principio di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 è norma di carattere generale e trova applicazione in combinato disposto con l' articolo 7 del medesimo decreto legislativo il principio di cui all' articolo 32 del Dpr 600 / 73 , come modificato dall' articolo 25 della legge 28 / 99 , introduce un meccanismo nuovo , alla luce del quale il contribuente , prima di ricevere l' eventuale avviso di accertamento , ha facoltà di instaurare un contraddittorio con l' Agenzia delle Entrate tale contraddittorio introduce nel nostro sistema un termine ambivalente che ha natura decadenziale ( opera fino alla presentazione del ricorso in primo grado ) la norma di cui all' articolo 32 del Dpr 600 / 73 può essere considerata una deroga al criterio generale di cui all' articolo 58 del
econo09 generale e trova applicazione in combinato disposto con l' articolo 7 del medesimo decreto legislativo il principio di cui all' articolo 32 del Dpr 600 / 73 , come modificato dall' articolo 25 della legge 28 / 99 , introduce un meccanismo nuovo , alla luce del quale il contribuente , prima di ricevere l' eventuale avviso di accertamento , ha facoltà di instaurare un contraddittorio con l' Agenzia delle Entrate tale contraddittorio introduce nel nostro sistema un termine ambivalente che ha natura decadenziale ( opera fino alla presentazione del ricorso in primo grado ) la norma di cui all' articolo 32 del Dpr 600 / 73 può essere considerata una deroga al criterio generale di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 in questo modo viene garantito il diritto alla difesa del contribuente e , contestualmente , l' Amministrazione può esercitare in modo più corretto il ricorso al metodo induttivo sulla base del preventivo contraddittorio con la parte con questo criterio non sarebbero più consentite ai contribuenti " tattiche dilatorie " a danno dell' erario .
econo09 In definitiva , nel processo tributario , rispetto al processo civile , è ampliata in modo notevole la possibilità di allegare documenti nuovi , in quanto non sussiste la limitazione prevista dall' articolo 345 c.p.c. 1.2 .
econo09 A ciò si deve aggiungere che , a differenza di quanto disposto dall' articolo 345 u.c.c.p.c. , come modificato dall' articolo 53 della legge 535 / 90 , secondo cui " non sono ammessi nuovi mezzi di prova , salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile " , l' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 non prevede tale limitazione e , di conseguenza , estende al massimo la facoltà di produzione documentale nuova in secondo grado .
econo09 Infatti , a seguito della legge 479 / 99 , è stato introdotto nel nostro codice di procedura penale l' articolo 415-bis , il quale consente all' indagato di svolgere , entro il termine di decadenza di venti giorni decorrenti dalla notifica dell' avviso di chiusura delle indagini preliminari , le indagini difensive , di richiedere al PM ulteriori indagini e la facoltà di produrre atti e di essere sentito personalmente insieme al proprio difensore .
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