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buroc10 267 del 18 agosto 2000. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III PENALE Sentenza 27 aprile 31 maggio 2011 , n. 21780 ( Presidente Petti - Relatore Fiale ) Svolgimento del processo Il Tribunale monocratico di Firenze , con sentenza del 30.6.2009 , affermava la responsabilità penate di C.C. e P.P. in ordine al reato di cui : - all' art .
buroc10 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati , il quale - sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - ha eccepito ; la impossibilità di ricomprendere la condotta contestata ai suoi assistiti nella previsione incriminatrice di cui alla lettera a ) dell' art .
buroc10 Il Tribunale ha evidenziato che : a ) L' art .
buroc10 82 della legge n. 1 / 2005 della Regione Toscana prescrive : - al comma 9 , che " contestualmente alla comunicazione di inizio e fine lavori , il committente dei lavori inoltra al Comune il documento unico di regolarità contributiva ( DURC ) di cui all' art .
buroc10 L' art .
buroc10 Tale fattispecie penale trova i propri precedenti normativi nell' art .
buroc10 20 , lett. a ) , della legge n. 47 / 1985 e nell' art .
buroc10 Nel contesto dell' art .
buroc10 Trattasi di considerazioni sicuramente pertinenti anche rispetto alla nuova formulazione dell' art .
buroc10 L' art .
buroc10 44 , 1° comma - lett. a ) , del D.P.R. n. 380 / 2001 si riferisce testualmente alle disposizioni di legge " previste nel presente titolo " , vale a dire il titolo IV della prima parte del testo unico in materia edilizia , comprendente gli articoli da 27 a 51 , e ciò si palesa come una formulazione riduttiva rispetto alla corrispondente fattispecie incriminatrice previgente ( l' art 20 , lett. a , della legge n. 47 / 1985 ) , che , punendo " l' inosservanza delle norme , prescrizioni e modalità esecutive previste dalle presente legge , dalla legge 17 agosto 1942 , n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni " , veniva interpretata come un rinvio aperto a tutta la legislazione urbanistico-edilizia , comprensiva - secondo parte della giurisprudenza ( vedi Cass .
buroc10 Nel precetto attualmente vigente ( più aderente al principio di tassatività della fattispecie penale ) manca qualsiasi riferimento espresso alla possibilità di integrazione degli articoli da 27 a 51 del T.U. n. 380 / 2001 da parte della legislazione regionale ( tenendo sempre conto , comunque , delta preclusione posta dall' ultimo comma dell' art .
buroc10 Il DURC ( documento unico di regolarità contributiva , disciplinato attualmente , per le opere edilizie , dall' art .
buroc10 Tutto ciò non ha nulla in comune con il governo del territorio ( anche nella sua accezione più ampia ) e la previsione dell' art .
buroc10 n. 81 / 2008 - secondo la quale " in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi , è sospesa l' efficacia del titolo abilitativo " - ha carattere di sanzione amministrativa ulteriore rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria comminata , per la violazione dell' art .
buroc10 90 , comma 9 - lett. e ) , dall' art .
buroc10 Il legislatore , dunque , non ha inteso prevedere sanzioni penali per le omissioni riferite alla trasmissione del DURC e sanzioni siffatte non possono essere surrettiziamente introdotte facendo ricorso alla previsione dell' art .
buroc10 44 , 1° comma - lett. a ) , del T.U. n. 380 / 2001. Una norma residuale in materia di reati edilizi ed urbanistici - quale è pacificamente considerata quella di cui all' art .
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