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buroc13 Altra caratteristica distintiva del nostro sistema costituzionale è rappresentata dalla posizione di pari dignità , come si suol dire , riconosciuta a comuni e province rispetto alle regioni , mentre negli Stati federali europei gli enti minori sono ricompresi nell' ordinamento di quelli maggiori e soggetti alla disciplina organizzativa e funzionale da questi dettata .
buroc13 Consegue da questa peculiarità del nostro sistema che gli enti locali non potrebbero essere controllati da un organo della regione , neppure se configurato con le prerogative di indipendenza generalmente riconosciute alle istituzioni di controllo esterno , proprio per la posizione costituzionale di estraneità e pariordinazione dei rispettivi ordinamenti .
buroc13 Un organo di controllo unitario , se pure articolato in modo da corrispondere alle esigenze connesse allo statuto di autonomia degli enti controllati , consente di superare queste criticità .
buroc13 Si prevede , inoltre , l' istituzione in ogni capoluogo di regione di una sezione della Corte dei conti per il controllo , con finalità collaborativa , della gestione amministrativa e finanziaria di tutti gli enti territoriali , con referto agli organi rappresentativi delle rispettive collettività locali in ordine al conseguimento degli obiettivi programmatici e alle modalità dell' azione svolta .
buroc13 Analoga facoltà è riconosciuta anche agli enti locali , sia pure , almeno di norma , attraverso l' intervento del consiglio delle autonomie locali ; alle sezioni regionali di controllo è , poi , riconosciuta la possibilità di esprimere , su richiesta , pareri nella materia della contabilità pubblica .
buroc13 Nell' ambito della funzione di coordinamento svolta dalla nuova sezione vanno ricordate le delibere con le quali sono stati approvati gli indirizzi e i criteri generali per l' attività di referto finanziario annuale sul rendiconto delle regioni e sono state individuate e regolamentate alcune indagini di carattere comparativo su questioni comuni , nonché le linee guida per il coordinamento delle metodologie finalizzate alle rilevazioni sul funzionamento dei controlli interni di regioni e enti locali .
buroc13 Sono state inoltre fornite alle sezioni regionali indicazioni per lo svolgimento coordinato della funzione consultiva in materia di contabilità pubblica a favore degli enti autonomi prevista dalla legge 131 nonché per l' interpretazione uniforme e l' esercizio di nuove competenze assegnate alla Corte dalle ultime leggi finanziarie .
buroc13 La nuova disciplina , infatti , ha posto a carico degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali ( ed anche degli enti del servizio sanitario nazionale ) l' obbligo di trasmettere alle sezioni regionali di controllo relazioni sul bilancio preventivo e sul rendiconto , predisposte sulla base di criteri definiti unitariamente dalla Corte e rivolte a dar conto non solo del rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità e del limite costituzionale al ricorso all' indebitamento , ma anche di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alla quale l' amministrazione non abbia adottato gli interventi correttivi segnalati dall' organo interno di revisione .
buroc13 La Corte , con deliberazioni della Sezione delle autonomie del 27 aprile 2006 , ha provveduto ad adottare le linee guida cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni , delle province e delle Asl nelle proprie relazioni alle sezioni regionali di controllo sul bilancio preventivo 2006 ( comuni e province ) e sul bilancio d' esercizio 2005 ( enti del SSN ) .
buroc13 A - Con riguardo agli enti locali , l' annunciata revisione del loro ordinamento , dovrebbe fornire l' occasione : 1 ) per raccordare il nuovo controllo sui bilanci con quello sugli organi , al fine di introdurre misure sanzionatorie alle più gravi irregolarità contabili , ( a somiglianza di quanto già previsto per la mancata approvazione del bilancio ) ; 2 ) per rafforzare ( o introdurre ) la professionalità e l' indipendenza dei componenti ( o dell' unico titolare ) dell' organo di revisione , attraverso rinnovate modalità di nomina , che escludano ogni forma di scelta fiduciaria e di lottizzazione ; 3 ) per introdurre l' obbligo per gli enti di maggiori dimensioni di adottare la contabilità economica e redigere il bilancio consolidato al fine di consentire - a fronte del diffondersi del fenomeno dell' esternalizzazione dei servizi
buroc13 B - Con riguardo alle regioni , il controllo delle sezioni regionali potrebbe essere reso più incisivo , nella promozione della regolarità contabile e finanziaria e nella funzione strumentale diretta a favore dei consigli regionali , con la previsione da parte del legislatore statale - con norma di principio nell' esercizio del coordinamento sulla finanza pubblica e dell ' armonizzazione dei bilanci - dell' inserimento , temporale e funzionale , del referto sull' esito del controllo nel processo di bilancio regionale ( a somiglianza di quanto avviene per la parifica del rendiconto generale dello Stato ) .
buroc13 C - Con riguardo agli enti locali e alle regioni , si presentano come essenziali per un proficuo esercizio dei controlli : 1 ) l' armonizzazione dei bilanci pubblici , stante l' attuale sensibile difformità nell' impostazione dei bilanci degli enti territoriali , che è di ostacolo alla raffrontabilità e significatività dei dati contabili ; condizione questa indispensabile ai fini del controllo gestionale e finanziario , dell' attuazione degli interventi perequativi e solidaristici previsti dalla Costituzione e , infine , della verifica del rispetto dei vincoli comunitari ; 2 ) il potenziamento delle strutture organizzative della Corte dei conti , rimaste a livelli assolutamente inadeguati , sul piano quantitativo
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