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econo01 materia sono contenute nella circolare dell' Agenzia delle Entrate 20.12.2004 , n. 53 / E. Va altresì rammentato che : il modello per comunicare l' opzione è stato approvato con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 2.8.2004 , disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it una rettifica a tale modello è stata successivamente disposta e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20.9.2004 il modello di dichiarazione " consolidato nazionale e mondiale " è stato approvato con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 15.2.2005 il modello Unico 2005 - Società di capitali contiene il quadro GN , relativo alla determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato fiscale , sia nazionale che mondiale .
econo01 Nel modello fiscale , la determinazione del reddito complessivo in capo alle società partecipanti alla tassazione di gruppo è effettuata senza procedere alla liquidazione dell' imposta ( la quale verrà invece determinata e liquidata dalla capogruppo , nella dichiarazione relativa al consolidato ) .
econo01 Nel modello fiscale , la determinazione del reddito complessivo in capo alle società partecipanti alla tassazione di gruppo è effettuata senza procedere alla liquidazione dell' imposta ( la quale verrà invece determinata e liquidata dalla capogruppo , nella dichiarazione relativa al consolidato ) .
econo01 Nel caso prospettato , quindi , la scissione parziale di A non fa venir meno , di per sé , la tassazione di gruppo con le consolidate B e C. Con riferimento all' avvenuto mutamento della struttura del gruppo conseguente alla scissione parziale di A a favore della neocostituita società A1 , l' Agenzia delle Entrate afferma tuttavia che : il trasferimento delle partecipazioni detenute da A nelle consolidate D ed E alla beneficiaria A1 , comportando il venir meno del requisito del controllo , determina la fuoriuscita di D ed E dall' area di consolidamento di A e , conseguentemente , la produzione in capo alle medesime società degli effetti rettificativi di cui all' articolo 124 del Tuir(1 ) l' ipotesi di opzione in qualità di consolidante esercitata da una neocostituita sin dal primo esercizio è prevista dalla circolare 53
econo01 Nel caso prospettato , quindi , la scissione parziale di A non fa venir meno , di per sé , la tassazione di gruppo con le consolidate B e C. Con riferimento all' avvenuto mutamento della struttura del gruppo conseguente alla scissione parziale di A a favore della neocostituita società A1 , l' Agenzia delle Entrate afferma tuttavia che : il trasferimento delle partecipazioni detenute da A nelle consolidate D ed E alla beneficiaria A1 , comportando il venir meno del requisito del controllo , determina la fuoriuscita di D ed E dall' area di consolidamento di A e , conseguentemente , la produzione in capo alle medesime società degli effetti rettificativi di cui all' articolo 124 del Tuir(1 ) l' ipotesi di opzione in qualità di consolidante esercitata da una neocostituita sin dal primo esercizio è prevista dalla circolare 53 / E del 2004 , ove è precisato che l' opzione in qualità di controllante è di regola preclusa alle società neocostituite nel corso dell' esercizio , mentre potrà essere esercitata a
econo01 Pertanto , l' adesione alla pfc , comportando la riduzione di 4 punti dell' aliquota Ires ( dal 33 al 29 per cento ) , causa l' esclusione o l' interruzione del consolidato fiscale nazionale .
econo01 4.1 della precedente circolare 53 / E del 2004 - che il requisito dell' identità dell' esercizio sociale , ex articolo 119 , comma 1 , lettera a ) , del Tuir , sussiste anche in relazione alla fattispecie in cui i soggetti abbiano anticipato la chiusura dell' esercizio sociale al fine di renderla omogenea con quella delle altre società che intendono aderire al consolidato .
econo01 Nell' ipotesi prospettata , le società partecipanti alla tassazione di gruppo , avendo anticipato la chiusura dell' esercizio sociale al 30.6.2004 , devono presentare all' Agenzia delle Entrate il modello per la dichiarazione dei redditi del consolidato entro l' ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d' imposta , ovvero il 30.4.2005 .
econo01 Tale disposizione risulta però inapplicabile in presenza di modelli di dichiarazione radicalmente diversi da quelli approvati per l' anno precedente ; di conseguenza , per il primo periodo d' imposta di applicazione dell' Ires , in deroga alle regole generali , i soggetti che hanno esercitato l' opzione per il consolidato tenuti alla presentazione della " dichiarazione dei redditi del consolidato " a norma dell' articolo 122 del Tuir , devono utilizzare l' apposito modello di dichiarazione approvato entro il 15.2.2005(2 ) .
econo01 3 della circolare 53 / 2004 ) che , " ferma restando la possibilità di sindacare l' elusività delle operazioni di riorganizzazione societaria sulla base di giudizi formulati in relazione all' esame specifico del singolo caso concreto e basati sulla valutazione dell' operazione posta in essere nel suo complesso " , le operazioni che comportino una modifica dei requisiti previsti per l' accesso al regime della tassazione di gruppo , comprese quelle relative alla modifica della struttura della catena societaria al fine di realizzare situazioni di " controllo rilevante " , non possono automaticamente qualificarsi come elusive .
econo01 Interruzione anticipata del consolidato - criterio per l' attribuzione delle perdite La comunicazione relativa all' avvenuto esercizio congiunto dell' opzione per il consolidato nazionale deve contenere , tra l' altro , l' indicazione relativa al criterio utilizzato per l' eventuale attribuzione delle perdite fiscali residue nelle ipotesi di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di mancato rinnovo dell' opzione alla scadenza del triennio ( articolo 5 , comma 1 , Dm 9.6.2004 ) .
econo01 Secondo l' articolo 13 , comma 8 , del decreto , l' individuazione di tale criterio è rimessa alla libera determinazione delle parti in sede di esercizio ( o rinnovo ) di ciascuna opzione , con l' unico limite che le perdite non attribuite al soggetto consolidante possono , in ogni caso , essere imputate esclusivamente ai soggetti che le hanno generate .
econo01 Nelle istruzioni ufficiali al modello per la comunicazione dell' opzione(3 ) , è stato previsto , nella casella " attribuzione perdite " della sezione " dati relativi alla società consolidata " , l' inserimento dei seguenti codici : 1. se le perdite sono attribuite al soggetto consolidante 2. se le perdite sono attribuite in modo proporzionale alle società che le hanno prodotte 3. in tutti i casi in cui il criterio adottato è diverso dalle precedenti modalità .
econo01 L' omessa indicazione , in sede di presentazione del modello per la comunicazione dell' avvenuto esercizio dell' opzione , di uno dei codici indicati ( 1 , 2 , 3 ) , non determina tuttavia di per sé l' invalidità della comunicazione , causando solamente - alla luce del criterio generale , rispetto al quale l' attribuzione delle perdite alle società che le hanno prodotte riveste carattere meramente alternativo - l' effetto della permanenza delle perdite residue in capo al soggetto consolidante .
econo01 NOTE 1. Ai sensi dell' articolo 124 , comma 1 , del Tuir , il venir meno del requisito del controllo prima del decorso del triennio di validità dell' opzione obbliga la società o ente controllante a incrementare il proprio reddito per un importo corrispondente : - agli interessi passivi dedotti nel triennio in applicazione del pro-rata patrimoniale di cui all' articolo 97 , comma 2 - alla residua differenza tra il valore fiscale e quello di libro dei beni trasferiti in regime di neutralità infragruppo .
econo01 , Guida alla riforma fiscale - Il Sole 24 ore , n. 4 / 2004 , p. 66 ) .
econo01 2. Si tratta del già menzionato modello approvato con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 15.2.2005 , pubblicato nel S.O. n. 44 alla G.U. n. 64 del 18.3.2005 e reso disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it 3. Si tratta del sopra menzionato modello approvato con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 2.8.2004 , pubblicato nella G.U. , S.G. n. 194 , del 19.8.2004 , e reso disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it L' obbligo di calcolare la prima rata di acconto Ires ( o Irap ) sulla base delle nuove disposizioni in vigore per il 2006 , introdotte con la manovra-bis , riguarda esclusivamente gli acconti per i quali , alla data di entrata in vigore del decreto 4 luglio 2006 , n.
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