buroc19 |
147 , lett. a e b legge notarile , condannava l' incolpato
alla
sanzione disciplinare di un anno di sospensione dalla professione .
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Per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione , il controllo deve essere consentito
alla
corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell' atto , alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative ( Cass .
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360 n. 3 e 5 c.p.c. Assume il ricorrente che , poiché il procedimento disciplinare non ha avuto luogo nel termine di giorni 30 successivi
alla
scadenza del termine per il deposito di memorie , ma successivamente , il mancato rispetto di tale termine ha determinato l' estinzione del procedimento .
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Infatti la predetta norma , pur disponendo che il presidente del collegio , entro i quindici giorni successivi
alla
scadenza del termine per presentare la memoria fissa la data per la discussione , che deve aver luogo nei successivi trenta giorni , e ne dà avviso alle parti almeno venti giorni prima , non dispone che il termine è perentorio oppure che il decorso di tale termine comporti l' estinzione del procedimento , con la conseguenza che il termine deve ritenersi solo ordinatorio ( art. 152 , e. 2 , c.p.c. ) .
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360 n. 3 e 5 c.p.c. Lamenta il ricorrente che la corte di appello a fronte della censura sulla mancanza di prove per il pregiudizio che sarebbe stato cagionato dal contegno del C.
alla
categoria notarile , si è limitata a dire che tale illecita condotta sarebbe provata documentalmente .
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anche funzioni di vigilanza e controllo , allo scopo di acquisire notizie da documentazione in possesso dei notai ; che il codice deontologico fa obbligo al notaio " di comunicare al consiglio notarile i dati e le informazioni in genere che gli siano richieste , riguardanti la propria attività professionale " , nonché , " di esibire o trasmettere copia , estratti dei repertori e di atti , registri , libri e documenti , anche di natura fiscale " ( punti A4.1 , B1 , B2 ) e che la mancata collaborazione da parte del notaio , che non risponde
alla
richiesta di tali informazioni , attinenti alla sua attività , avanzata dal Consiglio notarile nell' espletamento dei suoi compiti d' istituto , comporta violazione di un fondamentale principio deontologico ( cfr .
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allo scopo di acquisire notizie da documentazione in possesso dei notai ; che il codice deontologico fa obbligo al notaio " di comunicare al consiglio notarile i dati e le informazioni in genere che gli siano richieste , riguardanti la propria attività professionale " , nonché , " di esibire o trasmettere copia , estratti dei repertori e di atti , registri , libri e documenti , anche di natura fiscale " ( punti A4.1 , B1 , B2 ) e che la mancata collaborazione da parte del notaio , che non risponde alla richiesta di tali informazioni , attinenti
alla
sua attività , avanzata dal Consiglio notarile nell' espletamento dei suoi compiti d' istituto , comporta violazione di un fondamentale principio deontologico ( cfr .
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ed il difetto di motivazione in merito
alla
mancata concessione delle attenuanti generiche .
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144 l. n. 89 / 1913 , può del tutto legittimamente interpretarsi
alla
luce di tale ricordata disposizione penale , con riferimento a circostanze " innominate " tale da attenuare la gravità dell' addebito in relazione alla sanzione da applicare , integrando la disposizione di cui al cit .
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144 l. n. 89 / 1913 , può del tutto legittimamente interpretarsi alla luce di tale ricordata disposizione penale , con riferimento a circostanze " innominate " tale da attenuare la gravità dell' addebito in relazione
alla
sanzione da applicare , integrando la disposizione di cui al cit .
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Anche nel procedimento disciplinare a carico del notaio , la concessione delle attenuanti è rimessa
alla
discrezionale valutazione del giudice , che può concederle o negarle , dando conto della sua scelta con adeguata motivazione ( Cass .
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Ai fini dell' assolvimento dell' obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti , il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall' incolpato , essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l' uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l' indicazione delle ragioni ostative
alla
concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo .
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Vale anche in questa sede , quanto ritenuto da questa Corte in sede penale , per cui il riconoscimento / diniego delle circostanze attenuanti generiche è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito , il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l' adeguamento della pena concreta
alla
gravità effettiva del reato e alla personalità del reo .
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Vale anche in questa sede , quanto ritenuto da questa Corte in sede penale , per cui il riconoscimento / diniego delle circostanze attenuanti generiche è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito , il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l' adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e
alla
personalità del reo .
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