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buroc15 P.Q.M. Il Tribunale civile di Trieste definitivamente pronunciando nella causa di revoca dell' interdizione promossa da ZZZ KK nei confronti di Y A. s così provvede : revoca l' interdizione pronunciata con sentenza del Tribunale per i minorenni n. 5 / 2004 dd 27 aprile 2004 nei confronti di Y A. s nato in Brasile il 1° marzo 1986. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 marzo 2009 , n. 63-11032 Atto di indirizzo inerente l' applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla l.r. 40 / 1998 " Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione " , in relazione ai disposti di cui alla Parte Seconda del d. lgs .
buroc15 nella causa di revoca dell' interdizione promossa da ZZZ KK nei confronti di Y A. s così provvede : revoca l' interdizione pronunciata con sentenza del Tribunale per i minorenni n. 5 / 2004 dd 27 aprile 2004 nei confronti di Y A. s nato in Brasile il 1° marzo 1986. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 marzo 2009 , n. 63-11032 Atto di indirizzo inerente l' applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla l.r. 40 / 1998 " Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione " , in relazione ai disposti di cui alla Parte Seconda del d. lgs .
buroc15 Poiché , peraltro , su alcuni specifici aspetti procedurali esistono alcune differenze tra la legislazione nazionale e quella regionale , che meritano un opportuno approfondimento , nelle more della approvazione di specifiche modifiche alla legge regionale 40 / 1998 , si ritiene necessario emanare , ai sensi dell' articolo 3 , comma 1 , lettera e ) della l.r. 44 / 2000 , l' allegato atto di indirizzo e coordinamento volto a garantire una corretta gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla valutazione di impatto ambientale .
buroc15 Poiché , peraltro , su alcuni specifici aspetti procedurali esistono alcune differenze tra la legislazione nazionale e quella regionale , che meritano un opportuno approfondimento , nelle more della approvazione di specifiche modifiche alla legge regionale 40 / 1998 , si ritiene necessario emanare , ai sensi dell' articolo 3 , comma 1 , lettera e ) della l.r. 44 / 2000 , l' allegato atto di indirizzo e coordinamento volto a garantire una corretta gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla valutazione di impatto ambientale .
buroc15 Per gli aspetti non richiamati nell' allegato atto di indirizzo si intendono pienamente operanti le disposizioni della legge regionale 40 / 1998. Preso atto che , in data 6 marzo 2009 , la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali , istituita ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1998 , n. 34 , ha espresso il proprio parere in merito alla presente deliberazione .
buroc15 16 gennaio 2008 , n. 4 ; visto l' articolo 16 della l.r. 28 luglio 2008 , n. 23 ; la Giunta Regionale , unanime , delibera - di emanare , ai sensi dell' articolo 3 , comma 1 , lettera e ) della l.r. 44 / 2000 , indirizzi operativi per l' applicazione delle disposizioni regionali in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla legge regionale 14 dicembre 1998 , n. 40 " Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione " , in relazione ai disposti di cui alla Parte Seconda del d. lgs .
buroc15 16 gennaio 2008 , n. 4 ; visto l' articolo 16 della l.r. 28 luglio 2008 , n. 23 ; la Giunta Regionale , unanime , delibera - di emanare , ai sensi dell' articolo 3 , comma 1 , lettera e ) della l.r. 44 / 2000 , indirizzi operativi per l' applicazione delle disposizioni regionali in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla legge regionale 14 dicembre 1998 , n. 40 " Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione " , in relazione ai disposti di cui alla Parte Seconda del d. lgs .
buroc15 152 / 2006 , secondo quanto riportato nell' allegato 1 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante .
buroc15 Poiché , peraltro , su alcuni specifici aspetti procedurali esistono alcune differenze tra la legislazione nazionale e quella regionale , che meritano un opportuno approfondimento , nelle more della approvazione di specifiche modifiche alla legge regionale 40 / 1998 , si ritiene necessario emanare , ai sensi dell' articolo 3 , comma 1 , lettera e ) della l.r. 44 / 2000 , il presente atto di indirizzo e coordinamento , volto a garantire una corretta gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla valutazione di impatto ambientale .
buroc15 Poiché , peraltro , su alcuni specifici aspetti procedurali esistono alcune differenze tra la legislazione nazionale e quella regionale , che meritano un opportuno approfondimento , nelle more della approvazione di specifiche modifiche alla legge regionale 40 / 1998 , si ritiene necessario emanare , ai sensi dell' articolo 3 , comma 1 , lettera e ) della l.r. 44 / 2000 , il presente atto di indirizzo e coordinamento , volto a garantire una corretta gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla valutazione di impatto ambientale .
buroc15 152 / 2006 ) In ordine alla fase di verifica della procedura di VIA , l' articolo 20 del d. lgs .
buroc15 152 / 2006 prevede termini procedimentali diversi da quelli stabiliti dalla l.r. 40 / 1998 e precisamente quarantacinque giorni per la presentazione delle osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse ed ulteriori quarantacinque giorni per la pronuncia dell' autorità competente sull' assoggettabilità o meno del progetto alla fase di valutazione della procedura di VIA , termini decorrenti entrambi dalla pubblicazione , da parte del proponente , dell' avviso di avvenuta trasmissione della documentazione all' autorità competente .
buroc15 10 della l.r. 40 / 1998. La scelta di non prolungare ulteriormente i termini istruttori , si ritiene , infatti , maggiormente rispondente alla ratio di razionalizzazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi che informa l' indirizzo legislativo più recente , coerentemente , inoltre , con lo spirito delle direttive comunitarie in materia di VIA , che delineano un procedimento di verifica " minimale " , per incentrare nella fase di valutazione il procedimento per eccellenza .
buroc15 Relativamente alla pubblicazione dell' avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati , si ritiene compatibile con la normativa nazionale il mantenimento dell' adempimento in capo all' autorità competente che , oltre a provvedere nelle forme di pubblicità ordinaria da essa previste , come disposto dall' articolo 10 , comma 2 della l.r. 40 / 1998 , disporrà la pubblicazione di analogo avviso anche presso l' albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati , come richiesto dall' articolo 20 , comma 2 del d. lgs .
buroc15 152 / 2006. Conseguentemente , con riferimento alla sola organizzazione regionale , la pubblicazione dell' avviso al pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte continuerà ad avvenire a cura dell' autorità competente , contrariamente a quanto disposto dall' art .
buroc15 152 / 2006 che pone l' adempimento in capo al proponente , in considerazione del fatto che la pubblicazione prevista dalla l.r. 40 / 1998 assolve anche alla finalità di legge di comunicazione di avvio del procedimento , adempimento previsto dagli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 , n. 241 ( Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d' accesso ai documenti amministrativi ) .
buroc15 Conformemente a quanto già disposto per i progetti di competenza regionale con la deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2008 , n. 23-8898 ( Azioni di semplificazione relative alla presentazione delle istanze ex artt .
buroc15 10,11 e 12 della l.r. 40 / 1998 e alla predisposizione degli elaborati progettuali su supporto informatico ) , il proponente dovrà allegare all' istanza di avvio della fase di verifica copia conforme in formato elettronico , su idoneo supporto , degli elaborati presentati , anche al fine di consentirne la pubblicazione sul sito Internet dell' autorità competente , nei termini previsti dal decreto legislativo .
buroc15 Sempre con riferimento alla fase di verifica , tenuto conto che , ai sensi dell' articolo 20 , comma 4 , del d. lgs .
buroc15 152 / 2006 , si chiarisce che la pubblicazione del provvedimento finale della fase di verifica , denominato genericamente " provvedimento di assoggettabilità " , dovrà riguardare , in conformità a quanto avviene ordinariamente e per ovvie ragioni di trasparenza nell' esercizio dell' azione amministrativa , sia il provvedimento di esclusione dalla fase di valutazione che quello di assoggettamento alla medesima .
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