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stampa13 La cassa integrazione guadagni ordinaria L' articolo 1 della suddetta legge n. 164 del 20 maggio 1975 introduce infatti la distinzione fra integrazione salariale ordinaria e straordinaria : " Agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è dovuta l' integrazione salariale nei seguenti casi : 1 ) integrazione salariale ordinaria per contrazione o sospensione dell' attività produttiva : per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all' imprenditore o agli operai ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato ; 2 ) integrazione salariale straordinaria : per crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni , riorganizzazioni o conversioni aziendali " .
stampa13 L' importo previsto corrisponde all' 80 % della retribuzione globale , che il lavoratore avrebbe percepito in quelle ore di lavoro non prestate , e non può comunque superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno ( nel 2008 è di 858,58 euro ) .
stampa13 Le imprese , da parte loro , devono presentare la domanda di cassa integrazione all' Inps , entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell' orario di lavoro .
stampa13 Nel dettaglio le riduzioni per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà difensivi sono : - 25 % in caso di riduzione di orario superiore del 20 % rispetto all' orario contrattuale - 35 % in caso di riduzione di orario superiore del 30 % rispetto all' orario contrattuale Per quel che riguarda il contratto espansivo , al datore di lavoro che proceda all' assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale , può godere di un contributo lordo su ogni lavoratore del 15 % per il primo anno , del 10 % e poi del 5 % per i due successivi .
stampa13 Nel dettaglio le riduzioni per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà difensivi sono : - 25 % in caso di riduzione di orario superiore del 20 % rispetto all' orario contrattuale - 35 % in caso di riduzione di orario superiore del 30 % rispetto all' orario contrattuale Per quel che riguarda il contratto espansivo , al datore di lavoro che proceda all' assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale , può godere di un contributo lordo su ogni lavoratore del 15 % per il primo anno , del 10 % e poi del 5 % per i due successivi .
stampa13 Nel dettaglio le riduzioni per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà difensivi sono : - 25 % in caso di riduzione di orario superiore del 20 % rispetto all' orario contrattuale - 35 % in caso di riduzione di orario superiore del 30 % rispetto all' orario contrattuale Per quel che riguarda il contratto espansivo , al datore di lavoro che proceda all' assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale , può godere di un contributo lordo su ogni lavoratore del 15 % per il primo anno , del 10 % e poi del 5 % per i due successivi .
stampa13 La domanda di concessione di tale trattamento , che può durare un massimo di un anno con possibilità di proroga , deve essere inoltrata dall' azienda all' ufficio Inps , per un periodo massimo di 12 mesi .
stampa13 A questo punto il lavoratore potrà inviare la domanda di indennità all' Inps e alla sezione circoscrizionale per l' impiego entro 68 giorni dal licenziamento ( se è presentata entro i primi sette giorni l' indennità decorrerà dall' ottavo giorno dal licenziamento , diversamente dal quinto giorno successivo alla presentazione della domanda ) .
stampa13 La durata dell' indennità è variabile in base a determinati parametri , legati all' età del lavoratore e alla zona in cui è ubicata l' azienda .
stampa13 Poi all' 80 % del medesimo importo .
stampa13 La domanda per la richiesta dell' indennità deve essere presentata all' Inps entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro .
stampa13 All' interno del testo normativo si stabilisce che il pagamento diretto da parte dell' Inps del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria avvenga contestualmente alla sua autorizzazione ( c. 1 ) , e che il termine ai fini della richiesta di pagamento diretto da parte delle imprese all' Inps per le sospensioni successive al 1 aprile 2009 è di venti i giorni dall' inizio della sospensione o della riduzione dell' orario di lavoro ( c.2 ) .
stampa13 Inoltre si garantiscono criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito , estendendo ai lavoratori destinatari della Cassa integrazione straordinaria e della mobilità in deroga l' applicazione dei requisiti richiesti per l' accesso ai trattamenti ( c.6 ) ed è previsto un incentivo , pari all' indennità spettante al lavoratore , per i datori di lavoro qualora " senza esservi tenuti assumano lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga , licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell' attività o per intervento di procedura concorsuale " ( c.7 ) .
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