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Il principio della libertà di circolazione delle merci
all'
interno del territorio costituito dai paesi aderenti , conseguenza dell' istituzione del mercato comune europeo , si sostanzia , ai fini Iva , nella tassazione nel paese di destinazione , allorché l' operazione riguardi soggetti passivi d' imposta , in quella nel paese di origine , quando l' acquisto è , invece , effettuato da un privato consumatore .
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Tenuto conto delle pur rilevanti eccezioni a tale regola ( ad esempio , l' acquisto di autoveicoli nuovi da parte di privati ) , con l' abbattimento delle " frontiere fiscali " , i concetti di importazione e di esportazione si attagliano unicamente alle operazioni di scambio effettuate con paesi non appartenenti
all'
ambito comunitario ( extracomunitari ) .
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La sesta direttiva ( articolo 5 ) precisa che " si considera cessione di un bene il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario " i beni devono subire una movimentazione fisica da uno Stato membro
all'
altro , indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione siano effettuati dal cedente , dal cessionario o da terzi per loro conto l' operazione deve vedere coinvolti soggetti passivi d' imposta e , inoltre , deve essere verificato lo " status di operatore economico del cedente comunitario e del cessionario nazionale " ( articolo 38 , comma 2 , Dl n. 331 / 93 ) , sia che trattasi di acquisti che di cessioni ( circolare n. 13 / E del 23 / 02 / 1994 ) .
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In tale fattispecie , l' acquirente e il fornitore si trovano
all'
interno del territorio nazionale , mentre il destinatario finale è in un altro paese comunitario .
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In forma esemplificativa , si ha quanto segue : A ) italiano ( fornitore ) ; svizzero ( 1° acquirente e promotore ) ; greco ( operatore che riceve direttamente le merci ) In questa ipotesi , venendo a mancare lo status comunitario di uno degli operatori economici , non può parlarsi di una operazione intracomunitaria , né di cessione
all'
esportazione , in quanto i beni non si trasferiscono in un paese extra Ue .
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B ) italiano ( fornitore ) ; greco ( 1° acquirente e promotore ) ; svizzero ( operatore che riceve direttamente le merci ) Anche in questo caso viene a mancare un requisito fondamentale perché si possa configurare una operazione intracomunitaria : la movimentazione fisica ( immediata o , comunque , finale ) da uno Stato membro
all'
altro .
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L' operatore italiano effettua una cessione
all'
esportazione e , conseguentemente , emette nei confronti del proprio cliente greco una fattura non imponibile ai sensi dell' articolo 8 , primo comma , lettera a ) , del Dpr n. 633 / 72 , e per i beni ceduti cura , direttamente o tramite terzi , il trasporto o la spedizione fuori dell' ambito comunitario .
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Viceversa , la consegna in Italia dei beni direttamente al cliente svizzero " non comporta la realizzazione , neanche in senso lato , della cessione
all'
esportazione da parte del contribuente nazionale , il quale , in tale ultima ipotesi , è tenuto a emettere fattura soggetta a Iva nei confronti del proprio cessionario greco " .
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C ) svizzero ( fornitore ) ; italiano ( 1° acquirente e promotore ) ; greco ( operatore che riceve direttamente le merci ) In questa ipotesi , i beni ceduti si trovano in territorio extracomunitario e , venendo meno uno dei requisiti previsti affinché un' operazione possa ritenersi intracomunitaria , cioè la movimentazione fisica da uno Stato membro
all'
altro , l' operazione non può ricadere nell' ambito della normativa comunitaria .
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- Nomina
all'
uopo del rappresentante in Grecia da parte dell' operatore svizzero L' operazione diventa un acquisto intracomunitario da parte dell' operatore italiano , che dovrà integrare la fattura ricevuta con l' imposta calcolata secondo l' aliquota prevista nel nostro ordinamento , relativamente al bene acquistato ( articolo 46 , comma 1 , Dl 331 / 93 ) , nonché registrarla ( articolo 47 del Dl 331 / 93 ) - Nomina all' uopo del rappresentante in Italia da parte dell' operatore svizzero Anche in questo caso , l' operazione diventa intracomunitaria e i relativi obblighi in Italia , secondo quanto previsto
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- Nomina all' uopo del rappresentante in Grecia da parte dell' operatore svizzero L' operazione diventa un acquisto intracomunitario da parte dell' operatore italiano , che dovrà integrare la fattura ricevuta con l' imposta calcolata secondo l' aliquota prevista nel nostro ordinamento , relativamente al bene acquistato ( articolo 46 , comma 1 , Dl 331 / 93 ) , nonché registrarla ( articolo 47 del Dl 331 / 93 ) - Nomina
all'
uopo del rappresentante in Italia da parte dell' operatore svizzero Anche in questo caso , l' operazione diventa intracomunitaria e i relativi obblighi in Italia , secondo quanto previsto dal comma 2 dell' articolo 17 , Dpr n. 633 / 72 , vengono assolti dal soggetto rappresentante .
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