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Ai fini dell' Iva ,
all'
ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica , tenendo conto dell' esistenza di operazioni non soggette a imposta o soggette a regimi speciali , l' aliquota media risultante dal rapporto tra l' imposta relativa alle operazioni imponibili , diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili , e il volume d' affari dichiarato .
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Entro 30 giorni dal verificarsi dell' evento interruttivo , il soggetto consolidante deve comunicare
all'
Agenzia delle Entrate la perdita di efficacia dell' opzione e l' importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto partecipante al consolidato , secondo le stesse modalità seguite all' atto della presentazione dell' originaria comunicazione per l' avvio del regime , ma ( cfr .
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All' atto dell' interruzione o del mancato rinnovo dell' opzione , non è possibile adottare un criterio diverso da quello già comunicato
all'
atto dell' esercizio dell' opzione stessa .
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Consolidato e pianificazione fiscale concordata La pianificazione fiscale concordata ( pfc ) è stata prevista dalla Finanziaria 2005 ( legge 30.12.2004 , n. 311 , articolo 1 , commi 387-398 ) , e rappresenta , nella sostanza , la versione triennale del concordato preventivo sperimentale già introdotto per i periodi d' imposta 2003 e 2004 dall' articolo 33 del decreto legge 269 / 2003. L' istituto copre i tre periodi d' imposta che iniziano con quello in corso
all'
1.1.2005 , e comporta la preventiva definizione della base imponibile caratteristica dell' attività , con una riduzione del carico fiscale e contributivo gravante sulla stessa .
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La definizione comporta - per i periodi d' imposta " coperti " - relativamente al reddito caratteristico d' impresa o di arti o professioni l' inibizione , ai fine delle imposte sui redditi , dei poteri di accertamento spettanti all' Amministrazione sulla base delle disposizioni di cui
all'
articolo 39 del Dpr 29.9.1973 , n. 600 / 1973 ( gli uffici non potranno quindi emettere accertamenti né analitici , né analitici - induttivi , né induttivi , per la gestione dell' attività tipica e ordinaria , ma solamente per le eventuali componenti di reddito straordinarie ) .
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NOTE 1. Ai sensi dell' articolo 124 , comma 1 , del Tuir , il venir meno del requisito del controllo prima del decorso del triennio di validità dell' opzione obbliga la società o ente controllante a incrementare il proprio reddito per un importo corrispondente : - agli interessi passivi dedotti nel triennio in applicazione del pro-rata patrimoniale di cui
all'
articolo 97 , comma 2 - alla residua differenza tra il valore fiscale e quello di libro dei beni trasferiti in regime di neutralità infragruppo .
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Secondo l' articolo 117 , in particolare , la società o l' ente controllante e ciascuna società controllata rientranti fra i soggetti Ires " commerciali " nazionali , fra i quali sussiste il rapporto di controllo " di diritto " , con i requisiti di cui
all'
articolo 120 , possono congiuntamente esercitare l' opzione per la tassazione di gruppo .
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Ne consegue che , nel caso prospettato , la società A1 , fermo restando il possesso dei requisiti di cui
all'
articolo 117 , comma 1 , del Tuir , potrà esercitare l' opzione per il consolidato con D ed E , solo a partire dall' esercizio successivo a quello di costituzione .
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meno , di per sé , la tassazione di gruppo con le consolidate B e C. Con riferimento all' avvenuto mutamento della struttura del gruppo conseguente alla scissione parziale di A a favore della neocostituita società A1 , l' Agenzia delle Entrate afferma tuttavia che : il trasferimento delle partecipazioni detenute da A nelle consolidate D ed E alla beneficiaria A1 , comportando il venir meno del requisito del controllo , determina la fuoriuscita di D ed E dall' area di consolidamento di A e , conseguentemente , la produzione in capo alle medesime società degli effetti rettificativi di cui
all'
articolo 124 del Tuir(1 ) l' ipotesi di opzione in qualità di consolidante esercitata da una neocostituita sin dal primo esercizio è prevista dalla circolare 53 / E del 2004 , ove è precisato che l' opzione in qualità di controllante è di regola preclusa alle società neocostituite nel corso dell' esercizio , mentre potrà essere esercitata a partire dall' esercizio successivo a quello di costituzione ( entro il termine di cui all' articolo 119 , comma 1 , lettera d ) , del Testo unico .
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fuoriuscita di D ed E dall' area di consolidamento di A e , conseguentemente , la produzione in capo alle medesime società degli effetti rettificativi di cui all' articolo 124 del Tuir(1 ) l' ipotesi di opzione in qualità di consolidante esercitata da una neocostituita sin dal primo esercizio è prevista dalla circolare 53 / E del 2004 , ove è precisato che l' opzione in qualità di controllante è di regola preclusa alle società neocostituite nel corso dell' esercizio , mentre potrà essere esercitata a partire dall' esercizio successivo a quello di costituzione ( entro il termine di cui
all'
articolo 119 , comma 1 , lettera d ) , del Testo unico .
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redatte su modello cartaceo , devono essere presentate , indipendentemente dal domicilio fiscale del dichiarante , a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno indirizzata
all'
Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia , via Giorgio De Marchi n. 16 , 30175 Marghera ( VE ) - Italia , utilizzando una normale busta di corrispondenza , sulla quale devono essere apposte a caratteri evidenti le indicazioni relative al modello di dichiarazione e periodo d' imposta oggetto di presentazione , cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale del dichiarante , codice fiscale del dichiarante , nonché la dicitura " consolidato nazionale " " .
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Nell' ipotesi prospettata , le società partecipanti alla tassazione di gruppo , avendo anticipato la chiusura dell' esercizio sociale al 30.6.2004 , devono presentare
all'
Agenzia delle Entrate il modello per la dichiarazione dei redditi del consolidato entro l' ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d' imposta , ovvero il 30.4.2005 .
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Il quadro GN si compone delle seguenti sezioni : - sezione I , determinazione del reddito complessivo - sezione II , utilizzo eccedenze Irpeg / Ires precedente dichiarazione - sezione III , altre eccedenze d' imposta attribuite al consolidato - sezione IV , dati - sezione V , crediti d' imposta concessi alle imprese ceduti al consolidato - sezione VI , redditi prodotti
all'
estero e relative imposte - sezione VII , dati rilevanti ai fini delle rettifiche di consolidamento .
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Interruzione anticipata del consolidato - criterio per l' attribuzione delle perdite La comunicazione relativa
all'
avvenuto esercizio congiunto dell' opzione per il consolidato nazionale deve contenere , tra l' altro , l' indicazione relativa al criterio utilizzato per l' eventuale attribuzione delle perdite fiscali residue nelle ipotesi di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di mancato rinnovo dell' opzione alla scadenza del triennio ( articolo 5 , comma 1 , Dm 9.6.2004 ) .
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3 della circolare 53 / 2004 ) che , " ferma restando la possibilità di sindacare l' elusività delle operazioni di riorganizzazione societaria sulla base di giudizi formulati in relazione
all'
esame specifico del singolo caso concreto e basati sulla valutazione dell' operazione posta in essere nel suo complesso " , le operazioni che comportino una modifica dei requisiti previsti per l' accesso al regime della tassazione di gruppo , comprese quelle relative alla modifica della struttura della catena societaria al fine di realizzare situazioni di " controllo rilevante " , non possono automaticamente qualificarsi come elusive .
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Nel caso prospettato , quindi , la scissione parziale di A non fa venir meno , di per sé , la tassazione di gruppo con le consolidate B e C. Con riferimento
all'
avvenuto mutamento della struttura del gruppo conseguente alla scissione parziale di A a favore della neocostituita società A1 , l' Agenzia delle Entrate afferma tuttavia che : il trasferimento delle partecipazioni detenute da A nelle consolidate D ed E alla beneficiaria A1 , comportando il venir meno del requisito del controllo , determina la fuoriuscita di D ed E dall' area di consolidamento di A e , conseguentemente , la produzione in capo alle medesime società degli effetti rettificativi di cui all' articolo 124 del Tuir(1 ) l' ipotesi di opzione in qualità di consolidante esercitata da una neocostituita sin
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Entro 30 giorni dal verificarsi dell' evento interruttivo , il soggetto consolidante deve comunicare all' Agenzia delle Entrate la perdita di efficacia dell' opzione e l' importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto partecipante al consolidato , secondo le stesse modalità seguite
all'
atto della presentazione dell' originaria comunicazione per l' avvio del regime , ma ( cfr .
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La definizione comporta - per i periodi d' imposta " coperti " - relativamente al reddito caratteristico d' impresa o di arti o professioni l' inibizione , ai fine delle imposte sui redditi , dei poteri di accertamento spettanti
all'
Amministrazione sulla base delle disposizioni di cui all' articolo 39 del Dpr 29.9.1973 , n. 600 / 1973 ( gli uffici non potranno quindi emettere accertamenti né analitici , né analitici - induttivi , né induttivi , per la gestione dell' attività tipica e ordinaria , ma solamente per le eventuali componenti di reddito straordinarie ) .
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I poteri di rettifica subiscono limitazioni anche ai fini dell' Iva : risultano infatti inibiti i poteri spettanti
all'
Amministrazione in base alle disposizioni di cui agli articoli 54 , comma 2 , secondo periodo , e 55 , comma 2 , n. 3 ) , del Dpr 26.10.1972 , n. 633 , e successive modificazioni .
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