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buroc05 VI - nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2007 , con l' intervento dei Signori : Corte di cassazione Sezione I civile Sentenza 7 novembre 2003 , n. 16714 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Polizia stradale di Brancaleone contestava all' avvocato G.M. , in data 27 ottobre 1997 , la violazione dell' art .
buroc05 Il 29 ottobre 1997 la Prefettura di Reggio Calabria emanava il decreto di sospensione della patente ( restituitagli in data nove dicembre 1997 ) , per mesi uno ( dal 27 ottobre al 27 novembre 1997 ) , il 27 febbraio 1998 invitava il ricorrente all' audizione personale , il 15 dicembre 1998 riceveva l' ordinanza-ingiunzione ( pur datata 10 settembre 1998 ) di pagamento della sanzione amministrativa e il 26 febbraio 1999 gli perveniva il provvedimento ( datato 29 ottobre 1997 ) di sospensione della patente di guida .
buroc05 18 della l. 689 / 1981 e 7 della l. 241 / 1990 ) il ricorrente deduce che la previsione del diritto all' audizione dell' interessato , stabilita dall' art .
buroc05 Né , nella specie , si potrebbe opporre il valore probatorio dell' atto pubblico proprio del verbale di polizia , atteso che il riscontro attraverso l' autovelox sarebbe avvenuto in località diversa da quella ove l' altra pattuglia avrebbe proceduto all' arresto del veicolo del violatore e alla contestazione del fatto in via verbale , presumibilmente a seguito di comunicazione radio dell' esistenza dell' infrazione ( con la possibilità dell' errore e dell' equivoco insita in tale procedura ) .
buroc05 2 e 7 della l. 241 / 1990 e 204 e 216 della l. 285 / 1992 in relazione all' art .
buroc05 142 c.d.s. ) , ma diverse sono le ragioni giuridiche portate - quale critica al provvedimento giurisdizionale impugnato - all' esame di questa Corte ; ragioni che è necessario esaminare secondo due ordini di argomentazioni , tenuti divisi secondo i motivi di ricorso , sopra riassunti .
buroc05 Orbene , a tal riguardo , questa Corte , con unanime orientamento ( con particolare chiarezza Cassazione 12190 / 1999 ) , ha stabilito che nel giudizio di opposizione all' ordinanza-ingiunzione , avuto riguardo al suo oggetto limitato all' accertamento della pretesa punitiva fatta valere dall' amministrazione nei confronti del destinatario ed alla sua struttura processuale ( poteri istruttori ufficiosi , inappellabilità delle decisioni etc .
buroc05 Orbene , a tal riguardo , questa Corte , con unanime orientamento ( con particolare chiarezza Cassazione 12190 / 1999 ) , ha stabilito che nel giudizio di opposizione all' ordinanza-ingiunzione , avuto riguardo al suo oggetto limitato all' accertamento della pretesa punitiva fatta valere dall' amministrazione nei confronti del destinatario ed alla sua struttura processuale ( poteri istruttori ufficiosi , inappellabilità delle decisioni etc .
buroc05 Questo motivo va esaminato unitamente al terzo ( nella parte riguardante la sospensione della patente , come si è detto ) con il quale si lamenta la tardiva adozione del provvedimento ovvero la sua tardiva notificazione all' interessato , avvenuta oltre un anno dopo la sua adozione e dietro sollecitazione e diffida dell' interessato .
buroc05 218 c.d.s. , il quale esige , al comma 2 , che l' ordinanza di sospensione del Prefetto venga notificata immediatamente all' interessato e cioè non oltre il termine massimo complessivo di venti giorni indicato dallo stesso comma e comunque " immediatamente " dopo l' adozione del provvedimento prefettizio , ossia al massimo il giorno dopo ) prima della proposizione del ricorso , ai sensi della l. 689 / 1981. Ma tali dati bastano a far concludere che la parte non aveva e non ha dunque più alcun interesse in questa sede , ove la domanda risarcitoria non ha ingresso ( come già si è detto ) , a far accertare l' illegittimità del provvedimento di applicazione della sospensione della patente di
buroc05 Né il ricorrente indica l' esistenza di un altro interesse all' esame della legittimità del provvedimento amministrativo , che fin dalla proposizione della domanda aveva esaurito i propri effetti .
buroc05 La doglianza è inammissibile sia con riferimento alla questione di legittimità del Provvedimento amministrativo , sia con riguardo alla sua tardiva notificazione , sia in relazione all' applicabilità della regola dell' audizione , posta dall' art .
buroc05 7. Il secondo gruppo di censure , riguardante l' opposizione all' ordinanza-ingiunzione , applicativa della sanzione pecuniaria , è espresso nel secondo e terzo motivo del ricorso .
buroc05 385 del D.P.R. 495 / 1992 ( regolamento di attuazione del nuovo codice della strada ) , nel disciplinare le modalità della contestazione non immediata di cui all' art .
buroc05 201 del codice , prevede che il verbale sia compilato dall ' " organo accertatore " : espressione , questa , che rende legittimo il compimento di tale attività da parte di qualsiasi soggetto che faccia parte dell' organo , e sia abilitato , in siffatta qualità , a compiere gli accertamenti di competenza dell' organo stesso , senza alcuna distinzione fra componenti dell' organo che abbiano assistito all' infrazione , e componenti che non vi abbiano assistito .
buroc05 Non le altre due doglianze residue ( parziale incompletezza del verbale , non indicante il luogo e l' ora ove la pattuglia - addetta alla contestazione immediata - aveva fermato il violatore ; mancata acquisizione del limite di velocità , esistente su quella strada , da parte del giudice istruttore che pure ne aveva già disposto la richiesta all' Anas ) , atteso che la motivazione della sentenza di merito , incentrata sul valore probatorio proprio del verbale redatto dagli agenti e sulla mancata sua contestazione attraverso la querela di falso , costituisce motivazione idonea a fondare il rigetto delle doglianze proposte , anche in considerazione dell' assenza di argomentazioni sostanziali contrarie da parte del ricorrente .
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