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VI - nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2007 , con l' intervento dei Signori : Corte di cassazione Sezione I civile Sentenza 7 novembre 2003 , n. 16714 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Polizia stradale di Brancaleone contestava
all'
avvocato G.M. , in data 27 ottobre 1997 , la violazione dell' art .
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Il 29 ottobre 1997 la Prefettura di Reggio Calabria emanava il decreto di sospensione della patente ( restituitagli in data nove dicembre 1997 ) , per mesi uno ( dal 27 ottobre al 27 novembre 1997 ) , il 27 febbraio 1998 invitava il ricorrente
all'
audizione personale , il 15 dicembre 1998 riceveva l' ordinanza-ingiunzione ( pur datata 10 settembre 1998 ) di pagamento della sanzione amministrativa e il 26 febbraio 1999 gli perveniva il provvedimento ( datato 29 ottobre 1997 ) di sospensione della patente di guida .
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18 della l. 689 / 1981 e 7 della l. 241 / 1990 ) il ricorrente deduce che la previsione del diritto
all'
audizione dell' interessato , stabilita dall' art .
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Né , nella specie , si potrebbe opporre il valore probatorio dell' atto pubblico proprio del verbale di polizia , atteso che il riscontro attraverso l' autovelox sarebbe avvenuto in località diversa da quella ove l' altra pattuglia avrebbe proceduto
all'
arresto del veicolo del violatore e alla contestazione del fatto in via verbale , presumibilmente a seguito di comunicazione radio dell' esistenza dell' infrazione ( con la possibilità dell' errore e dell' equivoco insita in tale procedura ) .
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2 e 7 della l. 241 / 1990 e 204 e 216 della l. 285 / 1992 in relazione
all'
art .
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142 c.d.s. ) , ma diverse sono le ragioni giuridiche portate - quale critica al provvedimento giurisdizionale impugnato -
all'
esame di questa Corte ; ragioni che è necessario esaminare secondo due ordini di argomentazioni , tenuti divisi secondo i motivi di ricorso , sopra riassunti .
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Orbene , a tal riguardo , questa Corte , con unanime orientamento ( con particolare chiarezza Cassazione 12190 / 1999 ) , ha stabilito che nel giudizio di opposizione
all'
ordinanza-ingiunzione , avuto riguardo al suo oggetto limitato all' accertamento della pretesa punitiva fatta valere dall' amministrazione nei confronti del destinatario ed alla sua struttura processuale ( poteri istruttori ufficiosi , inappellabilità delle decisioni etc .
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Orbene , a tal riguardo , questa Corte , con unanime orientamento ( con particolare chiarezza Cassazione 12190 / 1999 ) , ha stabilito che nel giudizio di opposizione all' ordinanza-ingiunzione , avuto riguardo al suo oggetto limitato
all'
accertamento della pretesa punitiva fatta valere dall' amministrazione nei confronti del destinatario ed alla sua struttura processuale ( poteri istruttori ufficiosi , inappellabilità delle decisioni etc .
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Questo motivo va esaminato unitamente al terzo ( nella parte riguardante la sospensione della patente , come si è detto ) con il quale si lamenta la tardiva adozione del provvedimento ovvero la sua tardiva notificazione
all'
interessato , avvenuta oltre un anno dopo la sua adozione e dietro sollecitazione e diffida dell' interessato .
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218 c.d.s. , il quale esige , al comma 2 , che l' ordinanza di sospensione del Prefetto venga notificata immediatamente
all'
interessato e cioè non oltre il termine massimo complessivo di venti giorni indicato dallo stesso comma e comunque " immediatamente " dopo l' adozione del provvedimento prefettizio , ossia al massimo il giorno dopo ) prima della proposizione del ricorso , ai sensi della l. 689 / 1981. Ma tali dati bastano a far concludere che la parte non aveva e non ha dunque più alcun interesse in questa sede , ove la domanda risarcitoria non ha ingresso ( come già si è detto ) , a far accertare l' illegittimità del provvedimento di applicazione della sospensione della patente di
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Né il ricorrente indica l' esistenza di un altro interesse
all'
esame della legittimità del provvedimento amministrativo , che fin dalla proposizione della domanda aveva esaurito i propri effetti .
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La doglianza è inammissibile sia con riferimento alla questione di legittimità del Provvedimento amministrativo , sia con riguardo alla sua tardiva notificazione , sia in relazione
all'
applicabilità della regola dell' audizione , posta dall' art .
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7. Il secondo gruppo di censure , riguardante l' opposizione
all'
ordinanza-ingiunzione , applicativa della sanzione pecuniaria , è espresso nel secondo e terzo motivo del ricorso .
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385 del D.P.R. 495 / 1992 ( regolamento di attuazione del nuovo codice della strada ) , nel disciplinare le modalità della contestazione non immediata di cui
all'
art .
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201 del codice , prevede che il verbale sia compilato dall ' " organo accertatore " : espressione , questa , che rende legittimo il compimento di tale attività da parte di qualsiasi soggetto che faccia parte dell' organo , e sia abilitato , in siffatta qualità , a compiere gli accertamenti di competenza dell' organo stesso , senza alcuna distinzione fra componenti dell' organo che abbiano assistito
all'
infrazione , e componenti che non vi abbiano assistito .
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Non le altre due doglianze residue ( parziale incompletezza del verbale , non indicante il luogo e l' ora ove la pattuglia - addetta alla contestazione immediata - aveva fermato il violatore ; mancata acquisizione del limite di velocità , esistente su quella strada , da parte del giudice istruttore che pure ne aveva già disposto la richiesta
all'
Anas ) , atteso che la motivazione della sentenza di merito , incentrata sul valore probatorio proprio del verbale redatto dagli agenti e sulla mancata sua contestazione attraverso la querela di falso , costituisce motivazione idonea a fondare il rigetto delle doglianze proposte , anche in considerazione dell' assenza di argomentazioni sostanziali contrarie da parte del ricorrente .
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