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buroc04 Quanto poi alla riferibilità degli atti oggetto della medesima istanza alla fase esecutiva del progetto di integrazione dell' acquedotto e alla ripresa dei lavori della galleria di valico , detta " Pavoncelli bis " , il Collegio ritiene di poter aderire all' indirizzo giurisprudenziale che in presenza di una moltiplicazione dei centri di imputazione di interessi pubblici e di crescente ricorso a strumenti privatistici , per il soddisfacimento di tali interessi ritiene ammissibile il diritto di accesso con riferimento ad attività , la cui disciplina sostanziale ( sia pubblicistica che privatistica ) non escluda comunque l' applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento , necessari per la corretta gestione di interessi collettivi ( cfr .
buroc04 Certamente infatti la trasparenza , incentivata dalla legge n. 241 , è fattore propulsivo di efficienza ed efficacia dell' azione amministrativa , ma il perseguimento di tale obiettivo non può che discendere da un complesso di fattori , non ultimi quelli inerenti al sistema dei controlli , che non debbono essere esercitati in modo atipico , tramite affidamento all' iniziativa di singoli cittadini , ovvero di pur legittimi rappresentanti di interessi collettivi o diffusi .
buroc04 La sentenza sopra citata in effetti , in quanto coinvolge ( con pieno accoglimento delle ragioni dell' EATO ricorrente ) anche il bando di gara per le opere di integrazione dell' acquedotto ed il progetto definitivo dei lavori per la galleria di valico , recepisce evidentemente la posizione legittimante dell' ente in ordine all' apporto valutativo da fornire ma pone , semmai , in dubbio solo la persistenza dell' interesse all' accesso , avverso atti almeno in parte consequenziali o comunque connessi a quelli annullati dal medesimo Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche .
buroc04 La sentenza sopra citata in effetti , in quanto coinvolge ( con pieno accoglimento delle ragioni dell' EATO ricorrente ) anche il bando di gara per le opere di integrazione dell' acquedotto ed il progetto definitivo dei lavori per la galleria di valico , recepisce evidentemente la posizione legittimante dell' ente in ordine all' apporto valutativo da fornire ma pone , semmai , in dubbio solo la persistenza dell' interesse all' accesso , avverso atti almeno in parte consequenziali o comunque connessi a quelli annullati dal medesimo Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche .
buroc04 provvedimento impugnato in effetti , sia nel precedente diniego nel medesimo richiamato e confermato ( n. 628 / CP in data 8.1.2007 ) dopo il diverso avviso , espresso dalla citata Commissione per l' accesso il 12.2.2007 venivano sostenute le seguenti argomentazioni : a ) assenza di un interesse specifico all' accesso dell' EATO richiedente , in quanto assegnatario di funzioni di programmazione , organizzazione e controllo sull' attività di gestione del servizio idrico integrato , ma estraneo a ragioni di tutela delle modalità di esecuzione dell' opera di cui trattasi ; b ) inidoneità degli atti interni , relativi all' esecuzione dei lavori , ad essere oggetto di accesso , anche per l' assenza di qualsiasi connessione con le invocate ragioni di tutela processuale ; c ) inibita finalizzazione dell' accesso ad un generalizzato controllo dell' attività svolta dal Commissario di Governo , ex art. 24 , comma 3 , L. n. 241 / 90. Ad avviso del Collegio , le ragioni esposte nella sentenza appellata possono apparire condivisibili solo per i profili , di cui ai precedenti punti a ) e b ) .
buroc04 22 e seguenti L. n. 241 / 90 , con riferimento alla seguente documentazione : 1 ) ogni atto relativo all' affidamento dell' incarico di direzione dei lavori , compresa la nomina dei membri della Commissione giudicatrice e gli atti compiuti dalla stessa , incluso il contratto eventualmente siglato dall' affidatario ; 2 ) ogni atto relativo all' eventuale nomina di una Commissione di collaudo ; 3 ) ogni eventuale nomina di consulenti tecnici , compresa la procedura di relativa selezione ed ogni perizia eventualmente risultante da tale nomina ; 4 ) termini del contratto , eventualmente sottoscritto con l' appaltatore dei lavori , relativi alla Galleria " Pavoncelli bis " .
buroc04 22 e seguenti L. n. 241 / 90 , con riferimento alla seguente documentazione : 1 ) ogni atto relativo all' affidamento dell' incarico di direzione dei lavori , compresa la nomina dei membri della Commissione giudicatrice e gli atti compiuti dalla stessa , incluso il contratto eventualmente siglato dall' affidatario ; 2 ) ogni atto relativo all' eventuale nomina di una Commissione di collaudo ; 3 ) ogni eventuale nomina di consulenti tecnici , compresa la procedura di relativa selezione ed ogni perizia eventualmente risultante da tale nomina ; 4 ) termini del contratto , eventualmente sottoscritto con l' appaltatore dei lavori , relativi alla Galleria " Pavoncelli bis " .
buroc04 Le opere idrauliche da realizzare , inoltre , non avrebbero avuto incidenza nell' ambito territoriale di competenza dell' Ente stesso , costituendo la Galleria Pavoncelli bis il by pass di un tratto dissestato del canale principale dell' acquedotto Sele-Calore , che serve le popolazioni pugliesi e lucane ; nessun rilievo , infine , avrebbero potuto avere gli atti richiesti nell' ambito del giudizio , pendente davanti al tribunale Superiore delle Acque Pubbliche , giudizio relativo all' esclusione dell' EATO Calore Irpino dalla conferenza di servizi e non alla successiva procedura di affidamento dei lavori .
buroc04 Sia nel provvedimento impugnato in effetti , sia nel precedente diniego nel medesimo richiamato e confermato ( n. 628 / CP in data 8.1.2007 ) dopo il diverso avviso , espresso dalla citata Commissione per l' accesso il 12.2.2007 venivano sostenute le seguenti argomentazioni : a ) assenza di un interesse specifico all' accesso dell' EATO richiedente , in quanto assegnatario di funzioni di programmazione , organizzazione e controllo sull' attività di gestione del servizio idrico integrato , ma estraneo a ragioni di tutela delle modalità di esecuzione dell' opera di cui trattasi ; b ) inidoneità degli atti interni , relativi all' esecuzione dei lavori , ad essere oggetto di accesso , anche per l' assenza di qualsiasi connessione con le invocate ragioni di tutela processuale ; c ) inibita finalizzazione dell' accesso ad un generalizzato controllo dell' attività svolta dal Commissario di Governo , ex art. 24 , comma 3 ,
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