• Corpus: scritto
Corpus: scritto
Risultati: 26 (44.1 per million)
buroc02 sicurezza delle ferrovie comunitarie ; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007 , n. 162 , di recepimento delle direttive 2004 / 49 / CE e 2004 / 51 / CE , che istituiscono un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie ; Vista la direttiva 2008 / 110 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 16 dicembre 2008 , che modifica la direttiva 2004 / 49 / CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie ; Vista la direttiva 2008 / 57 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 17 giugno 2008 relativa all' interoperabilità del sistema ferroviario comunitario ; Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 , di recepimento della direttiva 2008 / 57 / CE relativa all' interoperabilità del sistema ferroviario comunitario ; Visto il decreto in data 29 ottobre 2010 , con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , in considerazione dei ritardi nella realizzazione dei sistemi di attrezzaggio delle reti regionali interconnesse , ha dato disposizioni per garantire che l' accesso alle reti avvenga in presenza di livelli tecnologici omogenei fra le reti regionali e la rete nazionale e con regole di sicurezza armonizzate
buroc02 51 / CE , che istituiscono un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie ; Vista la direttiva 2008 / 110 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 16 dicembre 2008 , che modifica la direttiva 2004 / 49 / CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie ; Vista la direttiva 2008 / 57 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 17 giugno 2008 relativa all' interoperabilità del sistema ferroviario comunitario ; Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 , di recepimento della direttiva 2008 / 57 / CE relativa all' interoperabilità del sistema ferroviario comunitario ; Visto il decreto in data 29 ottobre 2010 , con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , in considerazione dei ritardi nella realizzazione dei sistemi di attrezzaggio delle reti regionali interconnesse , ha dato disposizioni per garantire che l' accesso alle reti avvenga in presenza di livelli tecnologici omogenei fra le reti regionali e la rete nazionale e con regole di sicurezza armonizzate ; Considerata , inoltre , la necessità di apportare delle modifiche per incongruenze relative ad alcuni riferimenti contenuti nel testo del citato decreto legislativo n. 162 del 2007
buroc02 2 Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007 , n. 162 1. Al decreto legislativo 10 agosto 2007 , n. 162 , sono apportate le seguenti modificazioni : a ) all' articolo 2 , comma 4 , dopo la lettera c ) è aggiunta la seguente : " c-bis ) alle ferrovie storiche , museali e turistiche che operano su una propria rete , comprese le officine di manutenzione , i veicoli e il personale che vi lavora " ; b ) all' articolo 3 , comma 1 , dopo la lettera f ) sono inserite le seguenti : " f-bis ) detentore : il soggetto o l' entità che utilizza il veicolo come mezzo di trasporto ed è iscritto in quanto tale nel registro di immatricolazione nazionale ( RIN )
buroc02 2 Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007 , n. 162 1. Al decreto legislativo 10 agosto 2007 , n. 162 , sono apportate le seguenti modificazioni : a ) all' articolo 2 , comma 4 , dopo la lettera c ) è aggiunta la seguente : " c-bis ) alle ferrovie storiche , museali e turistiche che operano su una propria rete , comprese le officine di manutenzione , i veicoli e il personale che vi lavora " ; b ) all' articolo 3 , comma 1 , dopo la lettera f ) sono inserite le seguenti : " f-bis ) detentore : il soggetto o l' entità che utilizza il veicolo come mezzo di trasporto ed è iscritto in quanto tale nel registro di immatricolazione nazionale ( RIN ) di cui all' articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 ; può esserne il proprietario o avere il diritto di utilizzarlo ; f-ter ) soggetto responsabile della manutenzione : soggetto responsabile della manutenzione di un veicolo , registrato in quanto tale nel RIN ; f-quater ) veicolo :
buroc02 , comma 4 , dopo la lettera c ) è aggiunta la seguente : " c-bis ) alle ferrovie storiche , museali e turistiche che operano su una propria rete , comprese le officine di manutenzione , i veicoli e il personale che vi lavora " ; b ) all' articolo 3 , comma 1 , dopo la lettera f ) sono inserite le seguenti : " f-bis ) detentore : il soggetto o l' entità che utilizza il veicolo come mezzo di trasporto ed è iscritto in quanto tale nel registro di immatricolazione nazionale ( RIN ) di cui all' articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 ; può esserne il proprietario o avere il diritto di utilizzarlo ; f-ter ) soggetto responsabile della manutenzione : soggetto responsabile della manutenzione di un veicolo , registrato in quanto tale nel RIN ; f-quater ) veicolo : veicolo ferroviario atto a circolare con le proprie ruote sulla linea ferroviaria , con o senza trazione .
buroc02 Il veicolo si compone di uno o più sottosistemi strutturali e funzionali o di parti di tali sottosistemi ; " ; c ) all' articolo 6 , comma 2 , sono apportate le seguenti modificazioni : 1 ) la lettera d ) è sostituita dalla seguente : " d ) autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi di natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario , a norma dell' articolo 14 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 ; " ; 2 ) la lettera e ) è sostituita dalla seguente : " e ) verificare che l' applicazione delle disposizioni e prescrizioni tecniche relative al funzionamento ed alla manutenzione dei sottosistemi costitutivi del sistema ferroviario avvenga conformemente ai pertinenti requisiti essenziali ;
buroc02 8 ottobre 2010 , n. 191 ; " ; 4 ) la lettera l ) è sostituita dalla seguente : " l ) assicurare che i veicoli siano debitamente immatricolati nel RIN e che nei registri dell' infrastruttura e dei veicoli le informazioni in materia di sicurezza siano complete ed aggiornate ; " ; 5 ) dopo la lettera r ) è aggiunta la seguente : " r-bis ) disciplinare le modalità di circolazione di particolari categorie di veicoli che circolano sulla infrastruttura ricadente nel campo di applicazione del presente decreto , compresi i veicoli storici " ; d ) all' articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni : 1 ) al comma 1 , le parole : " L' Agenzia pubblica annualmente trasmette " sono sostituite dalle seguenti : " L' Agenzia pubblica annualmente e trasmette " ; 2 ) al comma 2 , le parole : " La relazione di cui al comma 2 " sono sostituite dalle seguenti : " La relazione di cui al comma 1 " e dopo la lettera d ) è aggiunta , in fine , la seguente : " d-bis ) le deroghe concesse a norma dell' articolo 9-bis , comma 7 "
buroc02 apportate le seguenti modificazioni : 1 ) al comma 1 , le parole : " L' Agenzia pubblica annualmente trasmette " sono sostituite dalle seguenti : " L' Agenzia pubblica annualmente e trasmette " ; 2 ) al comma 2 , le parole : " La relazione di cui al comma 2 " sono sostituite dalle seguenti : " La relazione di cui al comma 1 " e dopo la lettera d ) è aggiunta , in fine , la seguente : " d-bis ) le deroghe concesse a norma dell' articolo 9-bis , comma 7 " ; e ) all' articolo 8 , comma 2 , le parole : " fabbricante fornitore di servizi di manutenzione , " sono sostituite dalle seguenti : " fabbricante , fornitore di servizi di manutenzione , " e le parole : " addetto alla manutenzione dei vagoni " sono sostituite dalla seguente : " detentore " ; f ) dopo l' articolo 9 è inserito il seguente : " Art .
buroc02 - 1. A ciascun veicolo prima della messa in servizio o dell' utilizzo sulla rete è assegnato un soggetto responsabile della manutenzione registrato nel RIN conformemente all' articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191. 2. Il soggetto responsabile della manutenzione può essere , tra gli altri , un' impresa ferroviaria , un gestore dell' infrastruttura o un detentore .
buroc02 Laddove il soggetto responsabile della manutenzione sia un' impresa ferroviaria o un gestore dell' infrastruttura , alla richiesta di rilascio di nuovo certificato di sicurezza o di nuova autorizzazione di sicurezza o di aggiornamento degli stessi deve essere allegato il certificato di soggetto responsabile della manutenzione ottenuto nel rispetto dei requisiti di cui al comma 5. 5. Il sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei carri merci deve essere conforme al regolamento adottato dalla Commissione europea sulla base della Raccomandazione dell' Agenzia ferroviaria europea ( ERA ) di cui all' articolo 1 , paragrafo 8 , della direttiva 2008 / 110 / CE .
buroc02 7. L' Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie può decidere di adempiere all' obbligo di identificare il soggetto responsabile della manutenzione e della sua certificazione mediante misure alternative , nei seguenti casi : a ) veicoli registrati in un paese non appartenente alla Comunità europea e mantenuti a norma della legislazione di tale Paese ; b ) veicoli utilizzati su reti o linee il cui scartamento sia differente da quello utilizzato sulla rete ferroviaria principale della Comunità europea e per il quale il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 3 è garantito da accordi internazionali con paesi non appartenenti alla Comunità europea e veicoli storici di cui all' articolo 6 , comma
buroc02 può decidere di adempiere all' obbligo di identificare il soggetto responsabile della manutenzione e della sua certificazione mediante misure alternative , nei seguenti casi : a ) veicoli registrati in un paese non appartenente alla Comunità europea e mantenuti a norma della legislazione di tale Paese ; b ) veicoli utilizzati su reti o linee il cui scartamento sia differente da quello utilizzato sulla rete ferroviaria principale della Comunità europea e per il quale il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 3 è garantito da accordi internazionali con paesi non appartenenti alla Comunità europea e veicoli storici di cui all' articolo 6 , comma 2 , lettera r-bis ) ; c ) veicoli di cui all' articolo 2 , comma 4 , attrezzature militari e trasporti speciali che necessitano di una autorizzazione specifica dell' Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie prima di essere messi in servizio .
buroc02 certificazione mediante misure alternative , nei seguenti casi : a ) veicoli registrati in un paese non appartenente alla Comunità europea e mantenuti a norma della legislazione di tale Paese ; b ) veicoli utilizzati su reti o linee il cui scartamento sia differente da quello utilizzato sulla rete ferroviaria principale della Comunità europea e per il quale il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 3 è garantito da accordi internazionali con paesi non appartenenti alla Comunità europea e veicoli storici di cui all' articolo 6 , comma 2 , lettera r-bis ) ; c ) veicoli di cui all' articolo 2 , comma 4 , attrezzature militari e trasporti speciali che necessitano di una autorizzazione specifica dell' Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie prima di essere messi in servizio .
buroc02 8. Le misure alternative di cui al comma 7 sono attuate mediante deroghe , identificate e motivate nella relazione annuale sulla sicurezza di cui all' articolo 7 del presente decreto , concesse dall' Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie : a ) all' atto della registrazione dei veicoli a norma dell' articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 , per quanto riguarda l' identificazione del soggetto responsabile della manutenzione ; b ) per il rilascio dei certificati di sicurezza e autorizzazioni a imprese ferroviarie e gestori della infrastruttura a norma degli articoli 14 e 15 del presente decreto , per quanto riguarda l' identificazione o la certificazione del soggetto responsabile della manutenzione " ; g ) all' articolo 13 ,
buroc02 8. Le misure alternative di cui al comma 7 sono attuate mediante deroghe , identificate e motivate nella relazione annuale sulla sicurezza di cui all' articolo 7 del presente decreto , concesse dall' Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie : a ) all' atto della registrazione dei veicoli a norma dell' articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 , per quanto riguarda l' identificazione del soggetto responsabile della manutenzione ; b ) per il rilascio dei certificati di sicurezza e autorizzazioni a imprese ferroviarie e gestori della infrastruttura a norma degli articoli 14 e 15 del presente decreto , per quanto riguarda l' identificazione o la certificazione del soggetto responsabile della manutenzione " ; g ) all' articolo 13 , comma 1 , dopo le parole : " sia conforme alle norme di sicurezza nazionali " aggiungere le seguenti
buroc02 sicurezza di cui all' articolo 7 del presente decreto , concesse dall' Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie : a ) all' atto della registrazione dei veicoli a norma dell' articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 , per quanto riguarda l' identificazione del soggetto responsabile della manutenzione ; b ) per il rilascio dei certificati di sicurezza e autorizzazioni a imprese ferroviarie e gestori della infrastruttura a norma degli articoli 14 e 15 del presente decreto , per quanto riguarda l' identificazione o la certificazione del soggetto responsabile della manutenzione " ; g ) all' articolo 13 , comma 1 , dopo le parole : " sia conforme alle norme di sicurezza nazionali " aggiungere le seguenti : " di cui all' articolo 12 ed all' allegato II " ; h ) all' articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni : 1 ) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente : " Scopo del certificato di sicurezza è fornire la prova che l' impresa ferroviaria ha elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è pertanto in grado di soddisfare i requisiti delle STI , di altre pertinenti disposizioni della normativa
buroc02 veicoli a norma dell' articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 , per quanto riguarda l' identificazione del soggetto responsabile della manutenzione ; b ) per il rilascio dei certificati di sicurezza e autorizzazioni a imprese ferroviarie e gestori della infrastruttura a norma degli articoli 14 e 15 del presente decreto , per quanto riguarda l' identificazione o la certificazione del soggetto responsabile della manutenzione " ; g ) all' articolo 13 , comma 1 , dopo le parole : " sia conforme alle norme di sicurezza nazionali " aggiungere le seguenti : " di cui all' articolo 12 ed all' allegato II " ; h ) all' articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni : 1 ) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente : " Scopo del certificato di sicurezza è fornire la prova che l' impresa ferroviaria ha elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è pertanto in grado di soddisfare i requisiti delle STI , di altre pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e delle norme nazionali di sicurezza ai fini del controllo dei rischi e della prestazione di servizi di trasporto sulla rete in condizioni di sicurezza "
buroc02 articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 , per quanto riguarda l' identificazione del soggetto responsabile della manutenzione ; b ) per il rilascio dei certificati di sicurezza e autorizzazioni a imprese ferroviarie e gestori della infrastruttura a norma degli articoli 14 e 15 del presente decreto , per quanto riguarda l' identificazione o la certificazione del soggetto responsabile della manutenzione " ; g ) all' articolo 13 , comma 1 , dopo le parole : " sia conforme alle norme di sicurezza nazionali " aggiungere le seguenti : " di cui all' articolo 12 ed all' allegato II " ; h ) all' articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni : 1 ) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente : " Scopo del certificato di sicurezza è fornire la prova che l' impresa ferroviaria ha elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è pertanto in grado di soddisfare i requisiti delle STI , di altre pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e delle norme nazionali di sicurezza ai fini del controllo dei rischi e della prestazione di servizi di trasporto sulla rete in condizioni di sicurezza " ; 2 ) al
buroc02 2010 , n. 191 , per quanto riguarda l' identificazione del soggetto responsabile della manutenzione ; b ) per il rilascio dei certificati di sicurezza e autorizzazioni a imprese ferroviarie e gestori della infrastruttura a norma degli articoli 14 e 15 del presente decreto , per quanto riguarda l' identificazione o la certificazione del soggetto responsabile della manutenzione " ; g ) all' articolo 13 , comma 1 , dopo le parole : " sia conforme alle norme di sicurezza nazionali " aggiungere le seguenti : " di cui all' articolo 12 ed all' allegato II " ; h ) all' articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni : 1 ) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente : " Scopo del certificato di sicurezza è fornire la prova che l' impresa ferroviaria ha elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è pertanto in grado di soddisfare i requisiti delle STI , di altre pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e delle norme nazionali di sicurezza ai fini del controllo dei rischi e della prestazione di servizi di trasporto sulla rete in condizioni di sicurezza " ; 2 ) al comma 2 , la lettera b )
buroc02 La certificazione è basata sulla documentazione trasmessa dall' impresa ferroviaria ai sensi dell' allegato IV " ; i ) all' articolo 19 , comma 3 , sono aggiunte , in fine , le seguenti parole : " , tenendo conto dei principi e degli obiettivi degli articoli 20 e 21 " ; l ) il comma 4 dell' articolo 27 è sostituito dal seguente : " 4. Sulle reti regionali non isolate e su quelle isolate interessate da traffico merci individuate dall' articolo 1 , comma 2 , del decreto legislativo 8 luglio 2003 , n. 188 , l' applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto è attuata quando risultino completati sistemi di attrezzaggio idonei a rendere compatibili i
nascondi dettagli
CorDIC
Corpora Didattici Italiani di Confronto