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709-ter e 710 c.p.c. - 5. La competenza relativa
all'
affidamento ed al mantenimento dei figli naturali .
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1. L' avvio del procedimento e la natura pre-contenziosa dell' udienza presidenziale Sono note e risapute le snervanti diatribe e le poco utili divisioni interpretative che , prima della approvazione della Legge n. 54 del 2006 , hanno ad esempio riguardato l' applicazione delle norme procedurali e la loro diversificazione nei procedimenti di separazione ed in quelli di divorzio : valga , per tutte , l' annosa querelle introdotta dai fautori del c.d. rito ambrosiano rispetto agli approdi interpretativi più tradizionali , con particolare riferimento
all'
udienza presidenziale ed a quella immediatamente successiva innanzi al G.I. Il nuovo rito della famiglia ha , opportunamente , introdotto una benefica semplificazione delle stesse procedure di attivazione del giudizio , unificando nel rito i procedimenti di separazione e di divorzio , mediante uno schema di agevole comprensione .
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È a tutti ben chiaro che , ora , nel processo della famiglia
all'
udienza presidenziale è attribuita natura pre-contenziosa ( non essendo , in tale sede , imposta la formale costituzione in giudizio della parte resistente , né prevista la maturazione di decadenze procedurali ) e che , invece , le domande ed eccezioni delle parti troveranno un adeguato sfogo processuale nella successiva fase innanzi al G.I. ( ove è sostanzialmente riproposto , quanto al rito , lo schema ordinario del processo civile ) .
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Come si è anticipato ,
all'
udienza presidenziale possono e debbono essere attribuite natura e caratteristiche processuali pre-contenziose , attesa l' evidente sua atipicità rispetto ai giudizi strictu sensu contenziosi ed ai procedimenti di volontaria giurisdizione .
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709 c.p.c. , pena tutte le decadenze di cui
all'
art .
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Dunque , le deduzioni difensive svolte innanzi al Presidente ben potranno essere modificate , del tutto o in parte , nella successiva fase contenziosa innanzi al G.I. Non solo , ma nessuna decadenza può formarsi , per la parte resistente , nella fase presidenziale : di talchè , ad esempio , nel giudizio divorzile l' eventuale eccezione avente ad oggetto la riconciliazione dei coniugi ben potrà essere formalmente sollevata soltanto innanzi al G.I. nel termine concesso dall' ordinanza di cui
all'
art .
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Qualora , nella fase successiva , parte ricorrente non provveda ad integrare il ricorso - privo dei requisiti di cui
all'
art .
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163 terzo comma c.p.c. - nel termine assegnatole ex art. 709 c.p.c. ( ovvero ex art. 4 n. 10 legge 898 / 70 ) , troverà applicazione la norma ordinaria di cui
all'
art .
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164 c.p.c. È agevole osservare che , proprio in funzione della natura pre-contenziosa dell' udienza di cui
all'
art .
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708 c.p.c. ( o
all'
art .
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All' evidente scopo di contrastare strategie processuali tendenti a dilatare i tempi del giudizio di separazione , onde impedire
all'
altro coniuge l' ottenimento ( dopo il triennio dalla prima comparizione delle parti ) della pronunzia di divorzio , l' art .
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disposizione ad hoc , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , omessa la concessione dei termini di cui al sesto comma della predetta norma , può autorizzare la precisazione delle conclusioni limitatamente alla sola pronunzia di separazione : in tal caso , il Collegio emetterà sentenza non definitiva nonchè contestuale ordinanza di rimessione della causa innanzi al G.I. e di assegnazione dei termini anzidetti ; - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , ove ne ravvisasse l' opportunità , potrà concedere alle parti i termini di cui
all'
art .
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Inoltre , il pericolo di decisioni formalmente ineccepibili , ma sostanzialmente abnormi , non potrebbe considerarsi del tutto evitato ( si pensi alla possibile negazione dell' assegno di cui
all'
art .
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166 c.p.c. ) , l' ordinanza presidenziale deve contenere l' avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui
all'
art .
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Quid juris nel caso ( già verificatosi ) in cui l' ordinanza presidenziale non contempli l' anzidetto avviso alla parte resistente , indipendentemente dalla sua comparizione o meno
all'
udienza presidenziale ?
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Tale conclusione potrebbe da alcuni essere invocata laddove , come nell' ipotesi qui esaminata , l' omissione sia addirittura imputabile
all'
organo giudiziario .
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A mio parere , poiché ora il procedimento di separazione e di divorzio prevede espressamente la necessità dell' avvertimento di cui
all'
art .
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Pertanto , ove l' ordinanza presidenziale ometta l' avviso de quo , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - la parte ricorrente , nel notificare alla parte resistente ( non comparsa ) l' ordinanza del giudice , può integrarla con un foglio aggiuntivo contenente gli avvertimenti ex art. 163 n. 7 c.p.c. ; - la parte resistente ( comparsa o meno
all'
udienza presidenziale ) nel caso di totale assenza di tali avvertimenti potrà avvalersi della facoltà , prevista dall' art .
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709 ter e 710 c.p.c. La norma di cui
all'
art .
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709-ter c.p.c. , espressamente destinata a disciplinare esclusivamente le controversie insorte tra i genitori in ordine
all'
esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell' affidamento dei figli minori , ne ha attribuita la competenza al giudice del procedimento in corso ed ha altresì disposto che per i procedimenti di cui all' art .
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