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L' uso delle diverse terminologie porta come conseguenza che uno stesso contribuente nel mese di febbraio del 2006 ( mese nel quale non è ancora scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all' anno precedente ) debba indicare nell' auto-certificazione
all'
azienda ospedali riuniti il reddito complessivo dichiarato nell' anno precedente , e cioè quello conseguito nell' anno d' imposta 2004 , mentre nell' autocertificazione all' azienda per i servizi sanitari sia tenuto a riportare il reddito complessivo riferito all' anno precedente ( e cioè quello conseguito nel 2005 , con le difficoltà di calcolo facilmente intuibili in un periodo dell' anno in cui non è ancora giunto al contribuente , ad esempio , il modello Cud ) .
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La norma ora menzionata , anche se impone per tutto il settore l' utilizzazione dei due coefficienti espressamente indicati , ossia i coefficienti Ise ( indicatore della situazione economica - Dlgs n. 130 del 3 maggio 2000 ) e Isee ( indicatore della situazione economica equivalente - Dpcm 7 maggio 1999 , n. 221 , modificato dal Dpcm 4 aprile 2001 , n. 242 ) , attribuisce agli enti erogatori una , neppur troppo limitata , autonomia in relazione
all'
individuazione delle condizioni economiche necessarie per rientrare nel contesto delle prestazioni sociali agevolate : ci si riferisce , in particolare , a modalità integrative di valutazione , con particolare riguardo al concorso delle componenti patrimoniali mobiliari e immobiliari ( articolo 3 del Dlgs 31 marzo 1998 , n. 109 , Integrazione dell' indicatore della situazione economica da parte degli enti erogatori ) .
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Per gli emigranti , che siano lavoratori dipendenti , si prescinde dal requisito del reddito , se prodotto
all'
estero .
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A complicare ulteriormente le cose interviene la presenza di eventuali familiari a carico , per ognuno dei quali vengono attribuiti bonus di reddito che , sommati al valore monetario base , determinano l' effettivo limite di reddito da non superare , pena l' esclusione dal beneficio richiesto anche l' azienda per i servizi sanitari , per l' esenzione dal pagamento del ticket , collega l' attribuzione del beneficio al " reddito complessivo " riferito
all'
anno precedente ( e non al concetto di " reddito dichiarato " ) .
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L' uso delle diverse terminologie porta come conseguenza che uno stesso contribuente nel mese di febbraio del 2006 ( mese nel quale non è ancora scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa
all'
anno precedente ) debba indicare nell' auto-certificazione all' azienda ospedali riuniti il reddito complessivo dichiarato nell' anno precedente , e cioè quello conseguito nell' anno d' imposta 2004 , mentre nell' autocertificazione all' azienda per i servizi sanitari sia tenuto a riportare il reddito complessivo riferito all' anno precedente ( e cioè quello conseguito nel 2005 , con le difficoltà di calcolo facilmente intuibili in un periodo dell' anno in cui non è ancora giunto al contribuente , ad esempio , il modello Cud ) .
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L' uso delle diverse terminologie porta come conseguenza che uno stesso contribuente nel mese di febbraio del 2006 ( mese nel quale non è ancora scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all' anno precedente ) debba indicare nell' auto-certificazione all' azienda ospedali riuniti il reddito complessivo dichiarato nell' anno precedente , e cioè quello conseguito nell' anno d' imposta 2004 , mentre nell' autocertificazione all' azienda per i servizi sanitari sia tenuto a riportare il reddito complessivo riferito
all'
anno precedente ( e cioè quello conseguito nel 2005 , con le difficoltà di calcolo facilmente intuibili in un periodo dell' anno in cui non è ancora giunto al contribuente , ad esempio , il modello Cud ) .
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L' uso delle diverse terminologie porta come conseguenza che uno stesso contribuente nel mese di febbraio del 2006 ( mese nel quale non è ancora scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all' anno precedente ) debba indicare nell' auto-certificazione all' azienda ospedali riuniti il reddito complessivo dichiarato nell' anno precedente , e cioè quello conseguito nell' anno d' imposta 2004 , mentre nell' autocertificazione
all'
azienda per i servizi sanitari sia tenuto a riportare il reddito complessivo riferito all' anno precedente ( e cioè quello conseguito nel 2005 , con le difficoltà di calcolo facilmente intuibili in un periodo dell' anno in cui non è ancora giunto al contribuente , ad esempio , il modello Cud ) .
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Cenni sugli indicatori Ise e Isee L' Ise e l' Isee sono valori , riferiti
all'
anno ed espressi in euro , che indicano la situazione economica della famiglia di riferimento .
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Per alcuni sussidi legati allo stato di bisogno , invece , richiede il reddito mensile degli ultimi due mesi l' azienda ospedali riuniti , ai fini dell' esenzione dal pagamento dei ticket , considera il reddito complessivo , in alcuni casi usando l' espressione " dichiarato nell' anno precedente " e in altri , invece , " riferito
all'
anno precedente " ( e cioè , presumibilmente , quanto effettivamente conseguito nell' anno solare precedente ) .
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Per ogni componente , è necessario dichiarare il codice fiscale i dati di registrazione
all'
ufficio del Registro del contratto di affitto e l' importo del canone annuo , se la casa di abitazione è in affitto .
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Da questi brevi accenni , emerge come il settore delle prestazioni sociali agevolate sia caratterizzato da un' estrema disomogeneità nei criteri applicativi , atteso che lo spirito del legislatore , manifestatosi con l' approvazione del Dlgs 109 / 1998 ( che titolava proprio " Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate " ) , non ha trovato uniforme risposta da parte dei soggetti pubblici deputati
all'
erogazione di prestazioni sociali e assistenziali .
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