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buroc27 delle attrezzature destinati all' attività di caseificazione esercitata , anche in forma cooperativa , da aziende agricole che procedano , con carattere di normalità e complementarietà funzionale al ciclo produttivo aziendale , alla valorizzazione o trasformazione di latte proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall' attività zootecnica esercitata dall' azienda stessa oppure dalle aziende socie e per un quantitativo complessivo di latte non superiore a 500 mila litri all' anno ; b ) le acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature zootecniche e di caseificazione degli alpeggi che producano un quantitativo di latte non superiore a 500 mila litri all' anno .
buroc27 3. Spetta alla Regione l' esercizio delle funzioni amministrative di cui all' articolo 40 del D.Lgs .
buroc27 ( Delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di tutela quantitativa e qualitativa delle acque ) 1. In attuazione dell' articolo 20 , comma 7 della l. 59 / 1997 sono emanati regolamenti per la delegificazione e la semplificazione e la disciplina dei procedimenti amministrativi di cui all' Allegato A , in conformità ai criteri ed ai principi di cui all' articolo 20 , comma 5 della l. 59 / 1997 , nonché della legislazione nazionale e regionale vigente in materia di uso e tutela delle acque .
buroc27 258 / 2000 , dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all' Allegato A , punto 1 , non trovano applicazione nell' ordinamento regionale le norme statali regolatrici dei procedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche e sono abrogate le norme regionali incompatibili indicate dagli stessi regolamenti .
buroc27 152 / 1999 , nonché l' irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all' articolo 54 , comma 10 del D.Lgs .
buroc27 assimilate alle acque reflue domestiche , a condizione che sia effettuata la separazione dalle stesse della totalità del siero o della scotta : a ) le acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature destinati all' attività di caseificazione esercitata , anche in forma cooperativa , da aziende agricole che procedano , con carattere di normalità e complementarietà funzionale al ciclo produttivo aziendale , alla valorizzazione o trasformazione di latte proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall' attività zootecnica esercitata dall' azienda stessa oppure dalle aziende socie e per un quantitativo complessivo di latte non superiore a 500 mila litri all' anno ; b ) le acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature zootecniche e di caseificazione degli alpeggi che producano un quantitativo di latte non superiore a 500 mila litri all' anno .
buroc27 2. Sino alla data di cui al comma 1 , l' autorità competente per effetto della disposizione di cui allo stesso comma 1 alla vigilanza o al controllo delle relative fattispecie procede altresì all' irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall' articolo 54 del D.Lgs .
buroc27 258 / 2000 , sono fatte salve le disposizioni della legge regionale 3 luglio 1996 , n. 35 ( Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande , sostanze destinate all' alimentazione , sanità pubblica e veterinaria , disciplina dell' attività urbanistico-edilizia ) .
buroc27 Fermo restando il divieto di cui all' articolo 21 , comma 5 , lettera a ) del D.Lgs .
buroc27 ( Delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di tutela quantitativa e qualitativa delle acque ) 1. In attuazione dell' articolo 20 , comma 7 della l. 59 / 1997 sono emanati regolamenti per la delegificazione e la semplificazione e la disciplina dei procedimenti amministrativi di cui all' Allegato A , in conformità ai criteri ed ai principi di cui all' articolo 20 , comma 5 della l. 59 / 1997 , nonché della legislazione nazionale e regionale vigente in materia di uso e tutela delle acque .
buroc27 152 / 1999 inerenti al controllo delle operazioni di svaso , sghiaiamento e sfangamento delle dighe sulla base dei criteri di cui all' articolo 40 , comma 4 del D.Lgs .
buroc27 In caso di scarico in corpi idrici superficiali , le acque reflue sono sottoposte ai limiti di accettabilità di cui all' Allegato 2 , tabella 2-IV della legge regionale 26 marzo 1990 , n. 13 ( Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili ) , modificato dalla legge regionale 21 dicembre 1994 , n. 66. Lo scarico sul suolo è ammesso secondo prescrizioni stabilite nell' atto di autorizzazione volte a garantire allo scarico finale valori di pH compresi tra 5,5 e 9,5 e modalità di effettuazione che evitino ristagni o ruscellamenti .
buroc27 258 / 2000 , sono assimilate alle acque reflue domestiche , a condizione che sia effettuata la separazione dalle stesse della totalità del siero o della scotta : a ) le acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature destinati all' attività di caseificazione esercitata , anche in forma cooperativa , da aziende agricole che procedano , con carattere di normalità e complementarietà funzionale al ciclo produttivo aziendale , alla valorizzazione o trasformazione di latte proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall' attività zootecnica esercitata dall' azienda stessa oppure dalle aziende socie e per un quantitativo complessivo di latte non superiore a 500 mila litri all' anno ; b ) le acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature zootecniche e di caseificazione degli alpeggi che producano un quantitativo di latte non superiore a 500 mila litri all' anno .
buroc27 5. Con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all' articolo 55 del D.Lgs .
buroc27 3. Immissioni di sole acque meteoriche di dilavamento , nonché di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne sottoposte ad autorizzazione o comunicazione ai sensi del regolamento di cui all' Allegato B ( principali riferimenti normativi : d. lgs 152 / 1999 ) .
buroc27 6. Ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995 , n. 60 ( Istituzione dell' Agenzia regionale per la protezione ambientale ) l' Agenzia regionale per la protezione ambientale assicura il supporto tecnico-scientifico necessario all' esercizio delle competenze disciplinate dalla presente legge .
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