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La cassa integrazione guadagni straordinaria Anche la cassa integrazione guadagni straordinaria è un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà , che permette
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lavoratore di percepire un reddito sostitutivo in caso di ristrutturazione , di riorganizzazione , di conversione o di crisi dell' azienda ( o in caso di impresa assoggettata a procedura concorsuale di fallimento , liquidazione coatta , ecc .
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Qualora il datore di lavoro contravvenga agli accordi sindacali o ne violi altri senza un giusto motivo , scegliendo ad esempio per motivi legati alla razza o
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sesso e non alla mansione professionale , sarà il giudice a poter adottare in via giudiziale il sistema a rotazione .
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Effettuata la scelta l' azienda deve presentare la domanda ( dopo preventiva comunicazione
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sindacato ) al ministero del Lavoro entro 25 giorni dal termine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell' orario di lavoro : la domanda deve indicare il programma di risanamento , ristrutturazione o riconversione dell' azienda e la situazione patrimoniale .
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Effettuata la scelta l' azienda deve presentare la domanda ( dopo preventiva comunicazione al sindacato )
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ministero del Lavoro entro 25 giorni dal termine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell' orario di lavoro : la domanda deve indicare il programma di risanamento , ristrutturazione o riconversione dell' azienda e la situazione patrimoniale .
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L' importo è , come per quella ordinaria , pari al'80 % della retribuzione globale che sarebbe spettata
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lavoratore per le ore di lavoro non svolte : la retribuzione totale si compone perciò di questa quota in aggiunta a quella che gli spetta per contratto per le ore prestate .
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La Cassa integrazione straordinaria dura
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massimo 12 mesi per le crisi aziendali ( prorogabile di un ulteriore anno ) , 24 mesi per la riorganizzazione , ristrutturazione e riconversione aziendale ( prorogabili per due volte di un anno ) , 18 mesi per i casi di procedure esecutive concorsuali .
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I contributi che l' azienda deve versare
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lavoratore soggetto a contratto di solidarietà si riducono in percentuali variabili tra il 25 % e il 40 % .
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Il lavoratore a sua volta , percepisce ( per un periodo massimo di 24 mesi , o 36 nel Mezzogiorno ) un' integrazione salariale per compensare le ore di lavoro perse pari
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60 % ( prima del 1996 era il 50 % ) della retribuzione non percepita .
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Nel dettaglio le riduzioni per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà difensivi sono : - 25 % in caso di riduzione di orario superiore del 20 % rispetto all' orario contrattuale - 35 % in caso di riduzione di orario superiore del 30 % rispetto all' orario contrattuale Per quel che riguarda il contratto espansivo ,
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datore di lavoro che proceda all' assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale , può godere di un contributo lordo su ogni lavoratore del 15 % per il primo anno , del 10 % e poi del 5 % per i due successivi .
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L' entità di tale corrispettivo , pagata ogni mese dall' Inps , corrisponde , per il primo anno ,
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100 % del trattamento di cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato appena prima del licenziamento .
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L' entità è pari
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60 % della retribuzione lorda mensile per i primi 6 mesi , al 50 % per il settimo e l' ottavo mese e al 40 % per i mesi successivi .
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L' entità è pari al 60 % della retribuzione lorda mensile per i primi 6 mesi ,
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50 % per il settimo e l' ottavo mese e al 40 % per i mesi successivi .
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L' entità è pari al 60 % della retribuzione lorda mensile per i primi 6 mesi , al 50 % per il settimo e l' ottavo mese e
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40 % per i mesi successivi .
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Per i lavoratori sospesi è pari
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50 % della retribuzione per un limite massimo di 65 giorni .
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All' interno del testo normativo si stabilisce che il pagamento diretto da parte dell' Inps del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria avvenga contestualmente alla sua autorizzazione ( c. 1 ) , e che il termine ai fini della richiesta di pagamento diretto da parte delle imprese all' Inps per le sospensioni successive
al
1 aprile 2009 è di venti i giorni dall' inizio della sospensione o della riduzione dell' orario di lavoro ( c.2 ) .
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Inoltre si garantiscono criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito , estendendo ai lavoratori destinatari della Cassa integrazione straordinaria e della mobilità in deroga l' applicazione dei requisiti richiesti per l' accesso ai trattamenti ( c.6 ) ed è previsto un incentivo , pari all' indennità spettante
al
lavoratore , per i datori di lavoro qualora " senza esservi tenuti assumano lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga , licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell' attività o per intervento di procedura concorsuale " ( c.7 ) .
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