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econo28 Le regole che disciplinano il rapporto con l' iscritto sono contenute , oltre che nella polizza assicurativa , in un apposito regolamento , redatto in base alle direttive della COVIP , e dalla stessa autorizzato , al fine di garantire all' aderente stessi diritti e prerogative delle altre forme pensionistiche complementari .
econo28 ATTENZIONE ATTENZIONE Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono assoggettate a tassazione per il loro ammontare complessivo , al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ( da assumere al netto dell' imposta ) .
econo28 La ritenuta si applica sull' importo erogato , al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili .
econo28 pensione detengono La principale finalità della previdenza complementare è quella di consentire al lavoratore di integrare , al momento del pensionamento , la pensione di base , corrisposta dagli Enti di previdenza obbligatoria , con prestazioni pensionistiche aggiuntive .
econo28 I. Anticipazioni del gruppo A , vale a dire quelle erogate in qualsiasi momento , per un importo non superiore al 75 per cento , per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé , al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche : ritenuta a titolo d' imposta con l' aliquota del 15 per cento .
econo28 Infatti , come vedremo più dettagliatamente , la nuova disciplina fiscale è intervenuta , tra l' altro , in riferimento : alla deducibilità dal reddito dei contributi versati ai fondi ( entro determinati limiti ) ; al regime fiscale per le prestazioni erogate , a prescindere dal tipo di prestazione ( rendita o capitale ) ; al finanziamento della prestazione che può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore , del datore di lavoro , del committente o mediante conferimento del TFR ( Trattamento di Fine Rapporto ) .
econo28 Infatti , come vedremo più dettagliatamente , la nuova disciplina fiscale è intervenuta , tra l' altro , in riferimento : alla deducibilità dal reddito dei contributi versati ai fondi ( entro determinati limiti ) ; al regime fiscale per le prestazioni erogate , a prescindere dal tipo di prestazione ( rendita o capitale ) ; al finanziamento della prestazione che può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore , del datore di lavoro , del committente o mediante conferimento del TFR ( Trattamento di Fine Rapporto ) .
econo28 Per il riconoscimento del credito d' imposta occorre idonea documentazione , costituita da : certificazione dell' anticipazione erogata e delle relative ritenute ; comunicazione presentata dall' aderente al fondo circa la volontà di reintegrare l' anticipazione percepita , con l' indicazione delle somme reintegrate .
econo28 La scelta sulla destinazione del TFR deve essere effettuata dal lavoratore mediante la compilazione di appositi moduli ( TFR1 e TFR2 ) , allegati al decreto del Ministero del lavoro del 30 gennaio 2007 , che devono essere consegnati al datore di lavoro .
econo28 Non è tenuto ad effettuare alcuna scelta il lavoratore che già in data antecedente al 1° gennaio 2007 ha aderito a un fondo pensione versando integralmente il TFR .
econo28 Sono forme pensionistiche complementari : fondi negoziali ; i pensione i fondi pensione preesistenti , istituiti anteriormente al novembre 1992. Nelle forme collettive l' adesione viene contrattata a livello collettivo e riguarda un gruppo di lavoratori individuati in base all' appartenenza ad una determinata azienda , gruppo di aziende , comparto o settore produttivo .
econo28 L' agevolazione determina un risparmio in termini di minori imposte pagate pari all' aliquota fiscale più elevata applicata al reddito complessivo del lavoratore .
econo28 ATTENZIONE ATTENZIONE Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono assoggettate a tassazione per il loro ammontare complessivo , al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ( da assumere al netto dell' imposta ) .
econo28 Le prestazioni pensionistiche complementari , erogate in forma di rendita , sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e , dei redditi di capitale derivanti dai rendimenti dell' ammontare della posizione individuale maturata , che dà origine alle prestazioni pensionistiche in corso di erogazione ( di cui alla lettera g-quinquies del comma 1 dell' articolo 44 del TUIR ) , se determinabili .
econo28 La scelta sulla destinazione del TFR deve essere effettuata dal lavoratore mediante la compilazione di appositi moduli ( TFR1 e TFR2 ) , allegati al decreto del Ministero del lavoro del 30 gennaio 2007 , che devono essere consegnati al datore di lavoro .
econo28 pensione detengono La principale finalità della previdenza complementare è quella di consentire al lavoratore di integrare , al momento del pensionamento , la pensione di base , corrisposta dagli Enti di previdenza obbligatoria , con prestazioni pensionistiche aggiuntive .
econo28 Per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento ; ATTENZIONE b ) esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia , previsto dall' articolo 2 della legge 29 maggio 1982 , n. 297 , nella stessa percentuale di TFR " maturando " conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l' erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato , dei trattamenti di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile ; c ) riduzione del costo del lavoro , attraverso una riduzione degli oneri impropri correlata al flusso del TFR " maturando " conferito .
econo28 Per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento ; ATTENZIONE b ) esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia , previsto dall' articolo 2 della legge 29 maggio 1982 , n. 297 , nella stessa percentuale di TFR " maturando " conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l' erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato , dei trattamenti di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile ; c ) riduzione del costo del lavoro , attraverso una riduzione degli oneri impropri correlata al flusso del TFR " maturando " conferito .
econo28 Per far fronte alla perdita di disponibilità del TFR , in favore del datore di lavoro sono previste le seguenti misure compensative : a ) deducibilità , dal reddito d' impresa , di un importo pari al 4 per cento dell' ammontare di TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l' erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato , dei trattamenti di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile .
econo28 Per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento ; ATTENZIONE b ) esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia , previsto dall' articolo 2 della legge 29 maggio 1982 , n. 297 , nella stessa percentuale di TFR " maturando " conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l' erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato , dei trattamenti di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile ; c ) riduzione del costo del lavoro , attraverso una riduzione degli oneri impropri correlata al flusso del TFR " maturando " conferito .
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