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L' articolo 2 della legge finanziaria 2004 ( legge 24.12.2003 , n. 350 ) ,
al
comma 26 , permette di avvalersi della medesima possibilità anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all' esercizio 2003. L' affrancamento dei valori fiscalmente sospesi rimane subordinato al versamento di un' imposta sostitutiva del 12 per cento o del 9 per cento , con gli effetti che vengono di seguito descritti .
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Per il medesimo ammontare ,
al
netto dell' imposta sostitutiva versata , si consideravano assoggettati a imposta le riserve o i fondi costituiti dalle società conferenti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento , risultanti dal bilancio chiuso anteriormente al 10.12.2000 .
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Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo , la differenza su cui è applicata l' imposta sostitutiva è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute , mentre i fondi o le riserve che siano stati iscritti in sede di conferimento si considerano assoggettati a imposta per l' importo corrispondente a tale differenza ,
al
netto dell' imposta sostitutiva .
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L' imposta sostitutiva andava versata in tre rate annuali , senza pagamento di interessi , entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi , secondo i seguenti importi : 20 per cento nel 2002 , 35 per cento nel 2003 , 45 per cento nel 2004. La Finanziaria 2004 La legge 24.12.2003 n. 350 dispone ,
al
comma 26 dell' articolo 2 , che le norme degli articoli 17 , 18 e 20 della legge n. 342 / 2000 possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all' esercizio in corso alla data del 31.12.2003 .
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Per il medesimo ammontare , al netto dell' imposta sostitutiva versata , si consideravano assoggettati a imposta le riserve o i fondi costituiti dalle società conferenti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento , risultanti dal bilancio chiuso anteriormente
al
10.12.2000 .
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legge n. 342 / 2000 , con riferimento ai beni o alle azioni che erano stati ricevuti a seguito dei conferimenti e che erano ancora posseduti alla data del 10.12.2000 se i beni ricevuti dalla società conferitaria a seguito dei conferimenti erano stati conferiti a un' altra società , l' imposta sostitutiva era applicata da tale ultima società l' imposta sostitutiva poteva essere applicata , rispettivamente nella misura del 19 per cento e del 15 per cento , sull' intera differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei conferimenti , risultante dal bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente
al
10.12.2000 , e il loro costo fiscalmente riconosciuto alla fine dell' esercizio stesso ai fini dell' applicazione dell' imposta sostitutiva , la differenza di cui all' articolo 17 , commi 1 e 3 , della legge n. 342 del 2000 , andava computata con riferimento a tutti i beni ricevuti , compreso l' avviamento , e doveva essere assunta al netto dei minori valori dei beni ricevuti in dipendenza dei conferimenti rispetto al loro costo fiscalmente riconosciuto , nonché al netto delle maggiori passività e fondi per rischi e oneri iscritti in dipendenza del conferimento , per gli importi che
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dell' esercizio stesso ai fini dell' applicazione dell' imposta sostitutiva , la differenza di cui all' articolo 17 , commi 1 e 3 , della legge n. 342 del 2000 , andava computata con riferimento a tutti i beni ricevuti , compreso l' avviamento , e doveva essere assunta al netto dei minori valori dei beni ricevuti in dipendenza dei conferimenti rispetto al loro costo fiscalmente riconosciuto , nonché al netto delle maggiori passività e fondi per rischi e oneri iscritti in dipendenza del conferimento , per gli importi che risultassero ancora iscritti nel bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente
al
10.12.2000 tale differenza era considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa era riferibile , e i minori valori , nonché le maggiori passività e fondi , si consideravano fiscalmente dedotti se la società conferitaria aveva applicato l' imposta sostitutiva di cui all' articolo 17 , comma 1 , della legge n. 342 / 2000 , il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla società conferente era aumentato della differenza netta assoggettata a imposta sostitutiva dalla conferitaria come previsto dall' articolo 18 , comma 2 , del " collegato " 2000 , la differenza assoggettata a imposta sostitutiva era
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sostitutiva poteva essere applicata , rispettivamente nella misura del 19 per cento e del 15 per cento , sull' intera differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei conferimenti , risultante dal bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente al 10.12.2000 , e il loro costo fiscalmente riconosciuto alla fine dell' esercizio stesso ai fini dell' applicazione dell' imposta sostitutiva , la differenza di cui all' articolo 17 , commi 1 e 3 , della legge n. 342 del 2000 , andava computata con riferimento a tutti i beni ricevuti , compreso l' avviamento , e doveva essere assunta
al
netto dei minori valori dei beni ricevuti in dipendenza dei conferimenti rispetto al loro costo fiscalmente riconosciuto , nonché al netto delle maggiori passività e fondi per rischi e oneri iscritti in dipendenza del conferimento , per gli importi che risultassero ancora iscritti nel bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente al 10.12.2000 tale differenza era considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa era riferibile , e i minori valori , nonché le maggiori passività e fondi , si consideravano fiscalmente dedotti se la società conferitaria aveva applicato l' imposta sostitutiva di cui all' articolo 17 , comma 1
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11. In seguito all' operazione perfezionatasi in data 18 dicembre 1992 , A.T.I. ed i nuovi soci di riferimento hanno invece previsto , mediante una scrittura privata , che il controllo della società dovesse essere esercitato in modo esclusivo da A.T.I. La misura dell' imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 , quella del 15 per cento
al
9 La legge 21.11.2000 , n. 342 ( " collegato " fiscale alla legge finanziaria 2000 ) aveva consentito alle società destinatarie dei conferimenti previsti dalla legge 30.7.1990 , n. 218 di affrancare i valori fiscalmente sospesi emersi in occasione delle operazioni di conferimento .
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In tale evenienza , la misura dell' imposta sostitutiva del 19 per cento era ridotta al 12 per cento , quella del 15 per cento
al
9 per cento .
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Con riguardo agli enti creditizi con natura societaria che abbiano effettuato operazioni di conferimento
al
fine di costituire un gruppo creditizio , l' articolo 18 prevede che la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata a un' imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell' Irap in misura pari al 19 per cento .
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Richiesta nella dichiarazione dei redditi Lo stesso regolamento attuativo disponeva che l' applicazione dell' imposta sostitutiva doveva essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d' imposta in corso
al
10.12 .
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Se , per effetto dei conferimenti , le aziende o le partecipazioni sono state iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui
al
periodo precedente , alla dichiarazione dei redditi andava allegato un prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti .
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Il successivo comma 27 dell' articolo 2 dispone inoltre che , ai fini dell' attuazione delle disposizioni di cui ai commi 25 e 26 , deve farsi riferimento , per quanto compatibili , alle modalità stabilite dal regolamento di cui
al
decreto ministeriale 13.4.2001 , n. 162 ( rivalutazione ) e dal regolamento di cui decreto ministeriale 22.10.2001 , n. 408 ( affrancamento ) .
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L' eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l' ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi , maggiorato della differenza tassata di cui
al
precedente periodo , non concorre a formare il reddito dell' ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita .
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Gli estensori delle " schede " evidenziano che il comma 26 , introdotto nel corso dell' esame
al
Senato , estende ai beni risultanti dal bilancio relativo all' esercizio in corso alla data del 31.12.2003 le disposizioni di cui agli articoli 17 , 18 e 20 della legge n. 342 / 2000. Gli articoli da 17 a 20 della legge n. 342 / 2000 consentono l' affrancamento delle riserve costituite a seguito delle operazioni di conferimento nel settore bancario , poste in essere ai sensi della legge n. 218 / 1990 , mediante il pagamento di un' imposta sostitutiva : del 19 per cento , commisurata alla differenza tra il valore dei beni ricevuti e il loro costo
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differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei conferimenti , risultante dal bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente al 10.12.2000 , e il loro costo fiscalmente riconosciuto alla fine dell' esercizio stesso ai fini dell' applicazione dell' imposta sostitutiva , la differenza di cui all' articolo 17 , commi 1 e 3 , della legge n. 342 del 2000 , andava computata con riferimento a tutti i beni ricevuti , compreso l' avviamento , e doveva essere assunta al netto dei minori valori dei beni ricevuti in dipendenza dei conferimenti rispetto al loro costo fiscalmente riconosciuto , nonché
al
netto delle maggiori passività e fondi per rischi e oneri iscritti in dipendenza del conferimento , per gli importi che risultassero ancora iscritti nel bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente al 10.12.2000 tale differenza era considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa era riferibile , e i minori valori , nonché le maggiori passività e fondi , si consideravano fiscalmente dedotti se la società conferitaria aveva applicato l' imposta sostitutiva di cui all' articolo 17 , comma 1 , della legge n. 342 / 2000 , il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla società conferente era aumentato
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In luogo dell' imposta sostitutiva del 19 per cento , le società destinatarie dei conferimenti potevano applicare un' imposta sostitutiva in misura pari
al
15 per cento ; in tal caso , la differenza assoggettata all' imposta sostitutiva non era fiscalmente riconosciuta nei confronti dell' ente o società conferente ( ma solamente nei confronti della conferitaria ) .
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Con riguardo agli enti creditizi con natura societaria che abbiano effettuato operazioni di conferimento al fine di costituire un gruppo creditizio , l' articolo 18 prevede che la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata a un' imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell' Irap in misura pari
al
19 per cento .
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La differenza tassata è considerata costo fiscalmente riconosciuto per la società conferitaria e può essere dalla stessa attribuita in tutto o in parte : all' avviamento ovvero proporzionalmente
al
costo dei beni ricevuti .
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